Cassazione Penale, Ordinanza n. 00407/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo infondati e generici i motivi sulla pena e sulla recidiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 12/06/2024. I motivi dedotti riguardavano esclusivamente il trattamento sanzionatorio: si contestava l'eccessività della pena e la mancata esclusione della recidiva. La Corte di cassazione rileva che tali censure erano generiche e manifestamente infondate perché sostanzialmente ripetitive di doglianze già esaminate e respinte con motivazione congrua dal giudice di merito. In particolare, la Corte territoriale aveva valorizzato 9 precedenti specifici dell'imputato, oltre ad altre condanne per reati ulteriori, ritenendoli indice di persistente capacità a delinquere e di aggravata pericolosità sociale, anche in considerazione dell'arco temporale in cui i reati erano stati commessi. È stata inoltre ritenuta inammissibile la richiesta di una nuova valutazione di congruità della pena in sede di legittimità, perché la determinazione sanzionatoria non risultava arbitraria né illogica, e la natura qualificata della recidiva ostava a un più favorevole giudizio di bilanciamento e all'attenuazione della pena.
Norme richiamate
art. 99 c.p.
La recidiva qualificata può legittimare un giudizio di maggiore pericolosità sociale e ostare a un più favorevole bilanciamento attenuante.
art. 133 c.p.
La determinazione della pena è censurabile in cassazione solo se frutto di arbitrio o di ragionamento illogico, non per chiedere una nuova valutazione della congruità sanzionatoria.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio quando la pena sia stata determinata dal giudice di merito con motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- La doglianza sulla recidiva è inammissibile se si limita a riproporre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi con la motivazione resa.
- La recidiva qualificata può essere valorizzata, ai fini del giudizio di bilanciamento e della dosimetria della pena, quale indice di persistente capacità a delinquere e di maggiore pericolosità sociale.
- La censura sulla misura della pena è ammissibile in cassazione solo quando la quantificazione risulti arbitraria o sorretta da un ragionamento manifestamente illogico.
Come è indicizzato
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