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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36687/2021 del 25/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004, con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione l'IVA detratta e quella indicata in fattura in relazione a un'operazione descritta come sale and sale back avente ad oggetto macchinari e attrezzature. Secondo l'Ufficio, l'operazione sarebbe stata oggettivamente inesistente, o comunque non costituente una cessione di beni imponibile, perché il bene non sarebbe mai stato realmente trasferito; per contro il contribuente sosteneva la liceità dell'operazione, qualificandola come forma di finanziamento per ottenere liquidità, e la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello ritenendo l'operazione lecita e fiscalmente neutra. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato la violazione degli artt. 19 e 21, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che non sussistesse il diritto alla detrazione IVA per mancanza di una cessione imponibile e che, in ogni caso, l'IVA esposta in fattura fosse dovuta per il principio di cartolarità; con un secondo motivo ha dedotto violazione di norme processuali per omessa considerazione di elementi presuntivi dell'Ufficio.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità del ricorso, ha accolto il primo motivo ritenendo che l'operazione, nella sua causa concreta, fosse un finanziamento e non una cessione di beni imponibile ai fini IVA; ha quindi escluso il diritto alla detrazione dell'IVA sulla fattura di acquisto. Ha inoltre affermato che l'IVA esposta nella fattura di vendita resta dovuta ai sensi dell'art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972, poiché il contribuente aveva emesso una fattura recante un'operazione imponibile pur in assenza di una vera cessione, e non risultavano né la buona fede né l'eliminazione del rischio di perdita di gettito. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito il secondo. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, il ricorso originario del contribuente è stato rigettato limitatamente agli aspetti esaminati. Le spese sono state compensate per la sopravvenienza della giurisprudenza unionale rispetto alla notificazione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.

    Le eccezioni di inammissibilità fondate su tale norma sono state respinte perché il ricorso esponeva in modo sufficiente le ragioni di critica e non richiedeva una rivalutazione dei fatti.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    La detrazione IVA presuppone un'operazione imponibile; in mancanza di una cessione imponibile non sorge il diritto alla detrazione.

  • art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972

    Chi indica l'IVA in fattura è debitore dell'imposta anche se l'operazione non è realmente imponibile o è diversa da quella descritta, salvo prova della buona fede o dell'eliminazione del rischio di perdita di gettito.

  • art. 10, comma 1, n. 1, d.P.R. n. 633/1972

    Se l'operazione è qualificabile come finanziamento, essa rientra nel regime di esenzione IVA, il che esclude il diritto alla detrazione.

  • art. 203 direttiva IVA

    È richiamato come fonte unionale del principio per cui l'IVA indicata in fattura è dovuta da chi la espone.

  • art. 21, paragrafo 1, lettera c), sesta direttiva 77/388/CEE

    Disposizione interpretata nel senso che chiunque indichi l'IVA in fattura ne diviene debitore indipendentemente dall'esistenza di un'operazione effettivamente imponibile.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo, assorbito dall'accoglimento del primo.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo, assorbito dall'accoglimento del primo.

  • art. 277 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo, assorbito dall'accoglimento del primo.

  • art. 7, comma 1, L. n. 212/2000

    La sua asserita violazione era stata dedotta dal contribuente come questione preliminare, ma la Corte la considera superata dalla decisione e dalla necessità di impugnazione incidentale se si voleva coltivarla.

  • art. 10, commi 2, 7 e 8, L. n. 212/2000

    Richiamati dal contribuente come questioni preliminari; la Corte li reputa superati per effetto della decisione d'appello e della mancata impugnazione incidentale.

Massime di principio

  • Ai fini IVA, la nozione di cessione di beni richiede un effettivo trasferimento del potere di disporre del bene come proprietario; se l'operazione, per la sua causa concreta, si risolve in un mero finanziamento senza reale trasferimento materiale del bene, non sussiste una cessione imponibile.
  • In presenza di un'operazione fatturata come imponibile ma giuridicamente qualificabile come finanziamento, non nasce il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti, potendo l'operazione ricadere nel regime di esenzione previsto per le operazioni finanziarie.
  • Il soggetto che espone l'IVA in fattura è tenuto al versamento dell'imposta ai sensi del principio di cartolarità, anche quando l'operazione sottostante non sia imponibile o sia stata diversamente qualificata, salvo che dimostri la buona fede o l'eliminazione integrale del rischio di perdita di gettito erariale.
  • La norma sul debitore d'imposta in fattura opera non solo nelle ipotesi di operazione inesistente in senso assoluto, ma anche quando l'operazione sia stata posta in essere in termini diversi o sia riconducibile a una diversa figura giuridica rispetto a quella indicata nel documento fiscale.
  • Questioni di merito già respinte, anche implicitamente, dalla sentenza favorevole alla parte vincitrice nel merito devono essere riproposte con impugnazione incidentale se si intende mantenerne la devoluzione al giudice dell'impugnazione; la sola riproposizione non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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