Cassazione Penale, Sentenza n. 20857/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Trieste che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per tardività. La Corte territoriale non aveva applicato l'aumento di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1‑bis, c.p.p. per l'imputato giudicato in assenza; pertanto l'appello proposto il 15/03/2023 è da ritenersi tempestivo. Inoltre i reati contestati (capo 32: falsità ideologica del pubblico ufficiale; capo 33: contraffazione del sigillo dello Stato e falsità materiale del privato) sono risultati estinti per prescrizione (termine massimo 7 anni e 6 mesi) in data 07/01/2024 e 16/11/2023, antecedenti alla pronuncia impugnata.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il motivo relativo al calcolo del termine e ha dichiarato tempestivo l'appello. Ha poi constatato che i reati risultavano estinti per prescrizione prima della sentenza impugnata e, in mancanza di elementi per un proscioglimento più favorevole ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione.
Norme richiamate
art. 585, comma 1‑bis, cod. proc. pen.
Riconosciuto applicabile: concede un aumento di 15 giorni al termine per impugnare quando l'imputato è stato giudicato in assenza; la Corte non lo aveva computato, motivo per cui l'appello del 15/03/2023 è stato ritenuto tempestivo.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Applicato come criterio limitativo: in assenza di elementi che giustifichino un proscioglimento più favorevole, si procede all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione dei reati per prescrizione.
artt. 110, 48 e 480 cod. pen.
Norme richiamate per il capo 32: integrano il concorso di persone e la fattispecie della falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.
artt. 110, 81, 476 e 482 cod. pen.
Norme richiamate per il capo 33: configurano il concorso di persone, la circostanza del reato continuato/reati connessi e le fattispecie relative alla contraffazione del sigillo dello Stato, uso del sigillo contraffatto e falsità materiale commessa dal privato.
Massime di principio
- Quando l'imputato è stato giudicato in assenza va sempre verificato e applicato l'aumento di termine di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1‑bis, c.p.p.; la mancata applicazione può rendere erronea la dichiarazione di inammissibilità per tardività.
- Se, al momento della decisione impugnata, i reati risultano già estinti per prescrizione, la Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali salvo che emergano elementi che impongano un proscioglimento più favorevole ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.
- In impugnazioni dichiarate inammissibili per tardività è essenziale il corretto calcolo dei termini (con eventuali maggiorazioni/sospensioni): errori nel computo possono determinare l'accoglimento del ricorso per vizio procedurale.
- Quando si valuta l'effetto della prescrizione occorre calcolare con precisione la durata massima applicabile al reato e la data di estinzione: se la prescrizione è maturata anteriormente alla sentenza impugnata, non sussistono conseguenze penali da mantenere.
- La strategia difensiva in casi simili deve prevedere (a) controllo rigoroso delle scadenze processuali e dell'eventuale computo allargato per assenza dell'imputato, (b) verifica tempestiva dello stato di prescrizione e (c) richiesta esplicita, ove del caso, della dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20647/2025 del 04/06/2025
- Sentenza penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20648/2025 del 04/06/2025
- Sentenza penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20649/2025 del 04/06/2025
- Sentenza penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20650/2025 del 04/06/2025
- Sentenza penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20651/2025 del 04/06/2025
- Sentenza penale · 4 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20652/2025 del 04/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →