Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 06/11/2018 n. 4754 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Cartella di pagamento - Notifica a mezzo PEC - Estensione del file - Irrilevante - Necessità formato ".p7m" - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito della revoca delle agevolazioni IVA "prima casa" relative all’acquisto di un immobile di 287 mq, ritenuto di lusso. Ha contestato sia profili sostanziali e procedurali dell’avviso di liquidazione prodromico, sia numerosi vizi propri della cartella: formato non A4, notificazione via PEC mediante file PDF privo di firma digitale e formato .p7m, mancata sottoscrizione del ruolo, indicazione del responsabile, costi di notifica, decadenza, riscossione frazionata e asserita duplicazione delle sanzioni.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che le contestazioni relative all’avviso di liquidazione dovessero essere proposte nel giudizio autonomo contro quell’atto e non potessero essere riesaminate impugnando la successiva cartella. Quanto ai vizi propri, ha stabilito che la notifica via PEC è valida anche se l’allegato è in formato PDF e privo di firma digitale o di estensione .p7m: il formato .p7m riguarda la diversa notificazione telematica degli atti giudiziari. Sono state inoltre ritenute valide la cartella e il ruolo, legittimi i costi di notifica, non applicabili i limiti della riscossione frazionata e non duplicative le due sanzioni, in quanto fondate su violazioni diverse. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 3.200 euro per ciascuna amministrazione, oltre accessori e rimborso spese generali.

Norme richiamate

  • Art. 26 D.P.R. 602/1973

    La notificazione della cartella di pagamento può avvenire tramite PEC, secondo le regole tecniche applicabili alla posta elettronica certificata.

  • D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68

    L’atto trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore e consegnato al destinatario quando reso disponibile nella casella PEC; la ricevuta di avvenuta consegna prova il momento della consegna.

    La PEC garantisce provenienza, integrità e consegna del messaggio attraverso i gestori del servizio; non è quindi necessaria la firma digitale dell’ente sull’allegato alla cartella.

  • Art. 12, comma 4, D.P.R. 602/1973

    Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell’ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo.

    La sottoscrizione del ruolo è un adempimento interno e non deve necessariamente risultare materialmente nella cartella notificata; inoltre, la sua mancanza non comporta automaticamente la nullità in assenza di una specifica sanzione.

  • Art. 11 D.Lgs. 546/1992

    L’agente della riscossione può stare in giudizio direttamente oppure avvalersi di un difensore esterno; la facoltà di difesa diretta non esclude il patrocinio mediante avvocato.

  • Art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. 546/1992

    La previsione delle spese riferite all’assistenza da parte di un funzionario dell’agente della riscossione conferma che l’agente può anche essere assistito da un difensore esterno.

  • Artt. 25 e 26 D.P.R. 602/1973

    Nel caso esaminato non era maturata la decadenza dall’iscrizione a ruolo, poiché il termine scadeva il 31 dicembre 2017.

  • Art. 17 D.Lgs. 112/1999 e D.M. 13 giugno 2007

    I compensi di riscossione e i diritti di notifica sono previsti dalla legge e restano dovuti anche quando la notificazione della cartella avviene tramite PEC.

  • Art. 68 D.Lgs. 546/1992; art. 15 D.P.R. 602/1973; art. 19 D.Lgs. 472/1997

    I limiti della riscossione frazionata presuppongono un atto e una disciplina che prevedano tale meccanismo. Secondo la sentenza, non si applicano alla riliquidazione derivante dalla revoca dell’agevolazione prima casa effettuata mediante avviso di liquidazione.

  • Art. 56 D.P.R. 131/1986

    L’impugnazione dell’avviso di liquidazione non sospende automaticamente la riscossione nel corso del giudizio.

  • Art. 13, comma 3, D.Lgs. 471/1997

    La sanzione per omesso pagamento entro il termine previsto può cumularsi, se fondata su un distinto illecito, con quella derivante dalla perdita dell’agevolazione fiscale.

  • Art. 1, nota II-bis, Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986

    La perdita dei requisiti per l’agevolazione prima casa comporta il recupero della maggiore imposta e delle sanzioni previste.

  • Art. 29 D.L. 78/2010

    La disciplina degli accertamenti esecutivi non è stata ritenuta applicabile al caso, qualificato come mera riliquidazione dell’imposta conseguente alla revoca di un’agevolazione.

Massime di principio

  • Quando si impugna una cartella di pagamento, occorre distinguere i vizi propri della cartella da quelli dell’atto impositivo precedente. Le contestazioni sull’avviso prodromico devono essere fatte valere nei termini e nel giudizio relativo a quell’atto.
  • La notifica via PEC della cartella esattoriale può essere valida anche con allegato in formato PDF, senza firma digitale e senza estensione .p7m, purché siano comprovate la spedizione e la consegna tramite le ricevute PEC.
  • Il formato .p7m non è un requisito generale per ogni documento notificato via PEC: la sua necessità dipende dalla specifica disciplina applicabile all’atto e alla procedura di notificazione.
  • Irregolarità meramente formali, come il mancato formato A4, non determinano necessariamente la nullità se il contribuente ha ricevuto l’atto, ne ha compreso il contenuto e ha potuto esercitare pienamente il diritto di difesa.
  • La mancata riproduzione nella cartella della firma interna del ruolo non comporta automaticamente nullità, soprattutto se la legge non prevede espressamente tale sanzione e non viene fornita una prova concreta della non riferibilità dell’atto all’amministrazione.
  • L’agente della riscossione può difendersi in giudizio tramite un avvocato esterno, anche se la legge gli consente di stare in giudizio direttamente tramite propri funzionari.
  • La duplicazione apparente di un importo sanzionatorio deve essere verificata confrontando la base giuridica e i codici tributo: somme uguali possono riferirsi a violazioni autonome e non costituire duplicazione illegittima.
  • La qualificazione dell’atto come avviso di liquidazione o avviso di accertamento incide sulle garanzie procedurali, sui termini e sulle modalità di riscossione; tale qualificazione deve essere contestata tempestivamente nel giudizio relativo all’atto stesso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.