Sentenza del 06/11/2018 n. 4754 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cartella di pagamento - Notifica a mezzo PEC - Estensione del file - Irrilevante - Necessità formato ".p7m" - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito della revoca delle agevolazioni IVA "prima casa" relative all’acquisto di un immobile di 287 mq, ritenuto di lusso. Ha contestato sia profili sostanziali e procedurali dell’avviso di liquidazione prodromico, sia numerosi vizi propri della cartella: formato non A4, notificazione via PEC mediante file PDF privo di firma digitale e formato .p7m, mancata sottoscrizione del ruolo, indicazione del responsabile, costi di notifica, decadenza, riscossione frazionata e asserita duplicazione delle sanzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che le contestazioni relative all’avviso di liquidazione dovessero essere proposte nel giudizio autonomo contro quell’atto e non potessero essere riesaminate impugnando la successiva cartella. Quanto ai vizi propri, ha stabilito che la notifica via PEC è valida anche se l’allegato è in formato PDF e privo di firma digitale o di estensione .p7m: il formato .p7m riguarda la diversa notificazione telematica degli atti giudiziari. Sono state inoltre ritenute valide la cartella e il ruolo, legittimi i costi di notifica, non applicabili i limiti della riscossione frazionata e non duplicative le due sanzioni, in quanto fondate su violazioni diverse. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 3.200 euro per ciascuna amministrazione, oltre accessori e rimborso spese generali.
Norme richiamate
Art. 26 D.P.R. 602/1973
La notificazione della cartella di pagamento può avvenire tramite PEC, secondo le regole tecniche applicabili alla posta elettronica certificata.
D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68
L’atto trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore e consegnato al destinatario quando reso disponibile nella casella PEC; la ricevuta di avvenuta consegna prova il momento della consegna.
La PEC garantisce provenienza, integrità e consegna del messaggio attraverso i gestori del servizio; non è quindi necessaria la firma digitale dell’ente sull’allegato alla cartella.
Art. 12, comma 4, D.P.R. 602/1973
Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell’ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo.
La sottoscrizione del ruolo è un adempimento interno e non deve necessariamente risultare materialmente nella cartella notificata; inoltre, la sua mancanza non comporta automaticamente la nullità in assenza di una specifica sanzione.
Art. 11 D.Lgs. 546/1992
L’agente della riscossione può stare in giudizio direttamente oppure avvalersi di un difensore esterno; la facoltà di difesa diretta non esclude il patrocinio mediante avvocato.
Art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. 546/1992
La previsione delle spese riferite all’assistenza da parte di un funzionario dell’agente della riscossione conferma che l’agente può anche essere assistito da un difensore esterno.
Artt. 25 e 26 D.P.R. 602/1973
Nel caso esaminato non era maturata la decadenza dall’iscrizione a ruolo, poiché il termine scadeva il 31 dicembre 2017.
Art. 17 D.Lgs. 112/1999 e D.M. 13 giugno 2007
I compensi di riscossione e i diritti di notifica sono previsti dalla legge e restano dovuti anche quando la notificazione della cartella avviene tramite PEC.
Art. 68 D.Lgs. 546/1992; art. 15 D.P.R. 602/1973; art. 19 D.Lgs. 472/1997
I limiti della riscossione frazionata presuppongono un atto e una disciplina che prevedano tale meccanismo. Secondo la sentenza, non si applicano alla riliquidazione derivante dalla revoca dell’agevolazione prima casa effettuata mediante avviso di liquidazione.
Art. 56 D.P.R. 131/1986
L’impugnazione dell’avviso di liquidazione non sospende automaticamente la riscossione nel corso del giudizio.
Art. 13, comma 3, D.Lgs. 471/1997
La sanzione per omesso pagamento entro il termine previsto può cumularsi, se fondata su un distinto illecito, con quella derivante dalla perdita dell’agevolazione fiscale.
Art. 1, nota II-bis, Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986
La perdita dei requisiti per l’agevolazione prima casa comporta il recupero della maggiore imposta e delle sanzioni previste.
Art. 29 D.L. 78/2010
La disciplina degli accertamenti esecutivi non è stata ritenuta applicabile al caso, qualificato come mera riliquidazione dell’imposta conseguente alla revoca di un’agevolazione.
Massime di principio
- Quando si impugna una cartella di pagamento, occorre distinguere i vizi propri della cartella da quelli dell’atto impositivo precedente. Le contestazioni sull’avviso prodromico devono essere fatte valere nei termini e nel giudizio relativo a quell’atto.
- La notifica via PEC della cartella esattoriale può essere valida anche con allegato in formato PDF, senza firma digitale e senza estensione .p7m, purché siano comprovate la spedizione e la consegna tramite le ricevute PEC.
- Il formato .p7m non è un requisito generale per ogni documento notificato via PEC: la sua necessità dipende dalla specifica disciplina applicabile all’atto e alla procedura di notificazione.
- Irregolarità meramente formali, come il mancato formato A4, non determinano necessariamente la nullità se il contribuente ha ricevuto l’atto, ne ha compreso il contenuto e ha potuto esercitare pienamente il diritto di difesa.
- La mancata riproduzione nella cartella della firma interna del ruolo non comporta automaticamente nullità, soprattutto se la legge non prevede espressamente tale sanzione e non viene fornita una prova concreta della non riferibilità dell’atto all’amministrazione.
- L’agente della riscossione può difendersi in giudizio tramite un avvocato esterno, anche se la legge gli consente di stare in giudizio direttamente tramite propri funzionari.
- La duplicazione apparente di un importo sanzionatorio deve essere verificata confrontando la base giuridica e i codici tributo: somme uguali possono riferirsi a violazioni autonome e non costituire duplicazione illegittima.
- La qualificazione dell’atto come avviso di liquidazione o avviso di accertamento incide sulle garanzie procedurali, sui termini e sulle modalità di riscossione; tale qualificazione deve essere contestata tempestivamente nel giudizio relativo all’atto stesso.
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