Cassazione Penale, Sentenza n. 10922/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di Appello di Roma del 28/06/2023 che aveva dichiarato "non doversi procedere" per tentativo di riciclaggio (estinzione per prescrizione) e aveva revocato le confische. Pileri deduceva violazione del diritto di difesa per il rigetto di una richiesta di produzione documentale (anche di una sentenza civile non ancora irrevocabile) e censurava mancata indicazione puntuale delle prove ritenute determinanti. Dombrovschi censurava l'erronea applicazione dell'art. 129, comma 2, c.p.p., lamentava omissione di esame di elementi a discarico (compresa l'impossibilità della forma tentata del reato), l'assenza dell'elemento psicologico e il travisamento delle prove, nonché la generica affermazione che gli elementi probatori non fossero contestati senza nominarli specificatamente.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili per carenza di interesse. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite sull'art. 129 c.p.p.: la norma è pregiudiziale e mira a favorire la pronta conclusione del processo; l'interesse ad impugnare una pronuncia di estinzione per prescrizione sussiste solo se il ricorrente dimostra un interesse concreto e attuale, ad esempio per evitare conseguenze extrapenali pregiudizievoli. Nel caso di specie i ricorrenti non hanno prospettato alcun interesse concreto (le confische erano state revocate, non vi era costituzione di parte civile e la domanda civile era stata rigettata). Per tali ragioni i ricorsi sono inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. i ricorrenti sono condannati alle spese del procedimento e, per profili di colpa nella proposizione, a pagare ciascuno euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
Norma pregiudiziale che impone la dichiarazione immediata di cause di non punibilità; opera per favorire la pronta definizione del processo e limita l'interesse all'impugnazione salvo che sussista evidente innocenza o interesse concreto a eliminare conseguenze extrapenali
art. 111 Cost.
Rilevato come fondamento costituzionale del principio della ragionevole durata del processo, che giustifica la priorità data all'operatività delle cause estintive come la prescrizione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare alle spese del procedimento chi propone ricorso inammissibile
artt. 651-654 cod. proc. pen.
Richiamati per spiegare gli effetti extrapenali del giudicato (es. nei giudizi di danno o disciplinari) che possono giustificare l'interesse all'impugnazione di una sentenza di estinzione
Massime di principio
- Un ricorrente contro una sentenza che dichiara l'estinzione del reato per prescrizione deve dimostrare un interesse concreto e attuale ad impugnare (es. per evitare conseguenze extrapenali): la mera insoddisfazione processuale non è sufficiente.
- L'art. 129 c.p.p. mira a impedire la prosecuzione infruttuosa del processo: il giudice deve dichiarare immediatamente la causa di non punibilità quando gli elementi agli atti la rendono manifesta, salvo il caso di evidente innocenza.
- Se si cerca l'assoluzione nel merito quando il reato è estinto per prescrizione, valutare l'opzione di rinunciare alla prescrizione per poter ottenere un giudicato più favorevole; in mancanza di ciò l'interesse a proseguire può essere ritenuto assente.
- In cassazione va chiaramente indicato e provato l'interesse a ottenere l'annullamento della sentenza estintiva (ad esempio pendenti conseguenze civili, patrimoniali o disciplinari); senza ciò il ricorso rischia l'inammissibilità per carenza di interesse.
- Le censure su motivazione e valutazione delle prove devono essere specifiche e dimostrare come l'omessa valutazione abbia precluso l'accertamento di elementi decisivi: rimandi generici o richieste inesprimibili non sono sufficienti.
- Se si ritiene che documenti (anche provenienti da giudizi civili paralleli) possano determinare l'assoluzione ai sensi dell'art.129(2), è fondamentale farli acquisire tempestivamente al fascicolo processuale o spiegare perché non è stato possibile ottenerli; la mancata deduzione di un interesse extrapenale indebolisce la posizione impugnatoria.
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