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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10922/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di Appello di Roma del 28/06/2023 che aveva dichiarato "non doversi procedere" per tentativo di riciclaggio (estinzione per prescrizione) e aveva revocato le confische. Pileri deduceva violazione del diritto di difesa per il rigetto di una richiesta di produzione documentale (anche di una sentenza civile non ancora irrevocabile) e censurava mancata indicazione puntuale delle prove ritenute determinanti. Dombrovschi censurava l'erronea applicazione dell'art. 129, comma 2, c.p.p., lamentava omissione di esame di elementi a discarico (compresa l'impossibilità della forma tentata del reato), l'assenza dell'elemento psicologico e il travisamento delle prove, nonché la generica affermazione che gli elementi probatori non fossero contestati senza nominarli specificatamente.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili per carenza di interesse. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite sull'art. 129 c.p.p.: la norma è pregiudiziale e mira a favorire la pronta conclusione del processo; l'interesse ad impugnare una pronuncia di estinzione per prescrizione sussiste solo se il ricorrente dimostra un interesse concreto e attuale, ad esempio per evitare conseguenze extrapenali pregiudizievoli. Nel caso di specie i ricorrenti non hanno prospettato alcun interesse concreto (le confische erano state revocate, non vi era costituzione di parte civile e la domanda civile era stata rigettata). Per tali ragioni i ricorsi sono inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. i ricorrenti sono condannati alle spese del procedimento e, per profili di colpa nella proposizione, a pagare ciascuno euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma pregiudiziale che impone la dichiarazione immediata di cause di non punibilità; opera per favorire la pronta definizione del processo e limita l'interesse all'impugnazione salvo che sussista evidente innocenza o interesse concreto a eliminare conseguenze extrapenali

  • art. 111 Cost.

    Rilevato come fondamento costituzionale del principio della ragionevole durata del processo, che giustifica la priorità data all'operatività delle cause estintive come la prescrizione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare alle spese del procedimento chi propone ricorso inammissibile

  • artt. 651-654 cod. proc. pen.

    Richiamati per spiegare gli effetti extrapenali del giudicato (es. nei giudizi di danno o disciplinari) che possono giustificare l'interesse all'impugnazione di una sentenza di estinzione

Massime di principio

  • Un ricorrente contro una sentenza che dichiara l'estinzione del reato per prescrizione deve dimostrare un interesse concreto e attuale ad impugnare (es. per evitare conseguenze extrapenali): la mera insoddisfazione processuale non è sufficiente.
  • L'art. 129 c.p.p. mira a impedire la prosecuzione infruttuosa del processo: il giudice deve dichiarare immediatamente la causa di non punibilità quando gli elementi agli atti la rendono manifesta, salvo il caso di evidente innocenza.
  • Se si cerca l'assoluzione nel merito quando il reato è estinto per prescrizione, valutare l'opzione di rinunciare alla prescrizione per poter ottenere un giudicato più favorevole; in mancanza di ciò l'interesse a proseguire può essere ritenuto assente.
  • In cassazione va chiaramente indicato e provato l'interesse a ottenere l'annullamento della sentenza estintiva (ad esempio pendenti conseguenze civili, patrimoniali o disciplinari); senza ciò il ricorso rischia l'inammissibilità per carenza di interesse.
  • Le censure su motivazione e valutazione delle prove devono essere specifiche e dimostrare come l'omessa valutazione abbia precluso l'accertamento di elementi decisivi: rimandi generici o richieste inesprimibili non sono sufficienti.
  • Se si ritiene che documenti (anche provenienti da giudizi civili paralleli) possano determinare l'assoluzione ai sensi dell'art.129(2), è fondamentale farli acquisire tempestivamente al fascicolo processuale o spiegare perché non è stato possibile ottenerli; la mancata deduzione di un interesse extrapenale indebolisce la posizione impugnatoria.

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