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Ordinanza

Ordinanza n. 428/2026 - Catania, Sezione 3

per l'annullamento - dell’ingiunzione di sgombero n. 22/2025 del 17.09.2025, con la quale la Struttura Territoriale dell’Ambiente (S.T.A.) di Messina ha ingiunto “alla Signora Villanti Caterina nata a Patti (ME) il 02/12/1970 e residente a Gioiosa Marea (ME) in Contrada Skino n. 33, di procedere, entro il termine perentorio di gg. 30 (trenta) dalla data di notifica del presente atto, allo sgombero delle aree occupate abusivamente (mq. 733,42) in difformità alle concessioni demaniali in possesso (C.D.M. n. 172/2009 e autorizzazione n. 129 del 19/05/2011) ed allontanamento di tutti i manufatti, arredi o suppellettili insistenti”; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, comunque non conosciuto nella parte in cui lede gli interessi della ricorrente; e per l’annullamento del silenzio-rigetto formatosi in data 7.11.2025 sull’istanza di accesso agli atti presentata in data 8.10.2025 con la quale la parte ricorrente ha chiesto alla S.T.A. di Messina di prendere visione ed estrarre copia degli atti dell’istruttoria che ha condotto all’emissione del provvedimento impugnato; e per il conseguente accertamento del relativo diritto di accesso.

Giustizia amministrativa202502588

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti dell'istruttoria relativa a un'ingiunzione di sgombero di aree demaniali marittime

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (concessionaria demaniale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, unitamente all'ingiunzione di sgombero n. 22/2025 adottata dalla Struttura Territoriale dell'Ambiente di Messina, il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata per conoscere ed estrarre copia della documentazione istruttoria posta a fondamento dell'ingiunzione. L'azione di accesso è stata proposta ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. La ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 25 e dell'art. 1, comma 2-bis, della l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta e violazione del principio di buon andamento, in ragione dell'assenza di un riscontro dell'amministrazione. Nel ricorso introduttivo relativo all'ingiunzione di sgombero erano stati inoltre dedotti: violazione dell'art. 54 del Codice della navigazione; erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti, con riferimento alla collocazione della strada antistante il lido rispetto alla linea demaniale marittima; difetto di istruttoria; violazione dell'art. 97 Cost.; difetto di motivazione; sviamento di potere; violazione dell'art. 3 della l. 241/1990, per il mancato esame e la mancata motivazione sulle osservazioni procedimentali presentate dalla ricorrente. La presente pronuncia decide esclusivamente l'istanza di accesso.

La decisione

Nel corso del giudizio l'amministrazione regionale ha accolto l'istanza di accesso, concedendo alla ricorrente quindici giorni per prendere visione ed eventualmente estrarre copia degli atti richiesti. La ricorrente ha dichiarato che la propria pretesa ostensiva era stata integralmente soddisfatta. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il bene della vita richiesto era stato pienamente conseguito. Ai fini della soccombenza virtuale, il Collegio ha ritenuto fondata l'istanza di accesso, considerando significativo che l'ostensione fosse intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso e in pendenza del giudizio. L'Assessorato regionale è stato condannato al pagamento delle spese della fase di accesso, liquidate in € 800,00 oltre oneri e accessori. Le spese sono state invece compensate tra la ricorrente e il Comune di Gioiosa Marea, controinteressato non costituito. La pronuncia non decide nel merito le censure rivolte contro l'ingiunzione di sgombero.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Disciplina la proposizione davanti al giudice amministrativo dell'istanza relativa alla tutela del diritto di accesso nel corso del giudizio.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere

    La piena soddisfazione della pretesa ostensiva durante il processo impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • art. 25 l. 241/1990

    È richiamato quale parametro della tutela del diritto di accesso e dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere sull'istanza.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    È richiamato in relazione ai doveri di correttezza e buon andamento dell'amministrazione nella gestione dell'istanza ostensiva.

  • art. 54 Codice della navigazione

    È stato invocato nel ricorso introduttivo contro l'ingiunzione di sgombero, ma non è stato esaminato nella presente decisione.

  • art. 2 l. 241/1990

    È stato richiamato tra i parametri del ricorso introduttivo contro l'ingiunzione, senza essere esaminato nella presente decisione.

  • art. 5 l. 241/1990

    È stato richiamato tra i parametri del ricorso introduttivo contro l'ingiunzione, senza essere esaminato nella presente decisione.

  • art. 3 l. 241/1990

    È stato invocato per il difetto di motivazione dell'ingiunzione, ma non è stato esaminato nella presente decisione.

  • art. 97 Cost.

    È stato richiamato quale parametro del principio di buon andamento, ma non è stato esaminato nella presente decisione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio instaurato ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., l'amministrazione accoglie integralmente l'istanza di accesso e consente l'acquisizione degli atti richiesti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L'accoglimento spontaneo dell'istanza di accesso intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso consente di ritenere fondata la domanda ostensiva ai fini della soccombenza virtuale.
  • Quando l'ostensione documentale avviene in pendenza del giudizio e determina il pieno soddisfacimento dell'interesse del ricorrente, l'amministrazione che abbia dato causa al giudizio può essere condannata alle spese della relativa fase, anche se il processo si conclude con la cessazione della materia del contendere.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere per soddisfazione sopravvenuta della pretesa di accesso non comporta la decisione nel merito delle ulteriori censure rivolte contro il provvedimento amministrativo originariamente impugnato.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

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