Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29592/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione con unico motivo di violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p. per illogicità della motivazione. FOTI censurava il fatto che il Tribunale, confermando il GIP, aveva ritenuto affievolite le esigenze cautelari per i reati di associazione per delinquere e di trasferimento fraudolento di valori in ragione del "sequestro intervenuto" e del decorso del tempo, ma aveva mantenuto la misura cautelare per l'autoriciclaggio senza spiegare perché lo stesso "sequestro" e il medesimo decorso temporale non avessero effetto anche su tale capo. Denunciata una incongruenza e contraddittorietà argomentativa che rendeva la motivazione illogica.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il fascicolo al Tribunale di Catanzaro - sezione per le misure cautelari personali per nuovo esame. La Corte ha ritenuto che, pur condividendo il principio che ogni reato costituisce titolo cautelare autonomo, il Tribunale non ha spiegato in modo coerente e non contraddittorio perché il sequestro e il decorso del tempo avessero inciso solo su due delle tre imputazioni; si è quindi imposta una rinnovata valutazione per chiarire le incoerenze argomentative.

Norme richiamate

  • art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p. (vizio di motivazione per illogicità)

    La Corte ha ritenuto sussistente un vizio di motivazione per illogicità/contraddittorietà tale da giustificare l'annullamento con rinvio, perché il giudice del riesame non ha adeguatamente motivato la diversa incidenza degli stessi elementi (sequestro, decorso del tempo) sui singoli titoli cautelari.

Massime di principio

  • Quando più reati sono contestati allo stesso indagato, il giudice deve motivare separatamente e coerentemente sulle esigenze cautelari riferite a ciascun titolo: ogni reato può costituire titolo cautelare autonomo e la valutazione delle esigenze cautelari deve essere specifica per capo.
  • Se il giudice utilizza elementi quali il "sequestro intervenuto" o il "decorso del tempo" per ridurre o affievolire le esigenze cautelari, deve spiegare perché tali elementi incidono su alcuni capi e non su altri; l'assenza di tale spiegazione può integrare illogicità della motivazione.
  • Contraddizioni interne tra le motivazioni del GIP e quelle del tribunale di riesame (per es. considerare il decorso del tempo ora neutrale e altrove rilevante) possono determinare l'annullamento e il rinvio per nuovo esame.
  • La censura per illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 co.1 lett. e) c.p.p. è efficace quando la decisione non chiarisce i nessi logici tra fatti, elementi cautelari e conclusione: in tali casi la Corte può disporre il rinvio per consentire una nuova e corretta valutazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.