Ordinanza n. 42/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento - della missiva pec I.N.P.S. prot. 132272, notificata in data 7 giugno 2024, con la quale l’I.N.P.S. - Direzione provinciale di Piacenza ha respinto la richiesta avanzata dal ricorrente, in data 21 maggio 2024, di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 e art. 21 della Legge n. 232/1990; - ove occorra e per quanto di ragione, dei prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall’I.N.P.S. - Direzione provinciale di Piacenza, atto n. 71792 del 14 aprile 2023, nella parte in cui non attribuiscono allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 e art. 21 della Legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; …………per l’accertamento… del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 e art. 21 della Legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di ricalcolo del trattamento di fine servizio e prospetti di liquidazione che non includono i sei scatti stipendiali
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la missiva con cui la Direzione provinciale INPS ha respinto la richiesta di ricalcolo del trattamento di fine servizio, nonché, ove occorra, i prospetti di liquidazione nella parte in cui non riconoscono i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della l. n. 232/1990. Ha chiesto anche l’accertamento del diritto al ricalcolo, oltre interessi e rivalutazione. Dall’ordinanza non risultano esposti ulteriori motivi di legittimità né le difese di merito dell’amministrazione. Il TAR ha rilevato l’assenza di recente attività processuale indicativa della permanenza dell’interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito della controversia. Ha disposto incombenti istruttori per consentire alle parti di chiarire l’attualità dell’interesse alla decisione, anche in considerazione della risalenza della causa. Il ricorrente deve, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, dichiarare motivatamente se permane l’interesse alla decisione di merito, aggiornare la situazione della vicenda, documentare eventuali fatti o atti sopravvenuti e indicare l’eventuale necessità di ulteriore istruttoria. L’INPS deve verificare la completezza della propria attività difensiva, integrarla se necessario e riferire su eventuali sopravvenienze dalle quali possano desumersi la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice ha precisato che l’inerzia successiva a un’ordinanza istruttoria finalizzata a verificare la permanenza dell’interesse può condurre alla dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.; dal comportamento processuale delle parti potranno inoltre essere tratti elementi di prova ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a. La causa non è stata definita nel merito e non risulta una statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
Norma richiamata dal ricorrente quale fondamento del diritto all’inclusione dei sei scatti stipendiali nel trattamento di fine servizio; il TAR non ne ha ancora valutato nel merito l’applicabilità.
art. 21 l. n. 232/1990
Norma richiamata dal ricorrente quale ulteriore fondamento della richiesta di ricalcolo del trattamento di fine servizio; il TAR non ne ha ancora esaminato il merito.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; il giudice può desumere tale carenza dall’inerzia della parte dopo un’ordinanza istruttoria diretta a verificarne l’interesse attuale.
art. 64 c.p.a.
Richiamato quale base per valorizzare il comportamento processuale delle parti nella valutazione degli elementi di prova.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Richiamato per consentire al giudice di trarre conseguenze processuali dalla mancata ottemperanza agli incombenti istruttori, anche con riguardo alla sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Quando una causa risalente non evidenzia recente attività processuale indicativa della permanenza dell’interesse, il giudice può disporre specifici incombenti per verificare l’attualità dell’interesse alla decisione e la presenza di fatti sopravvenuti.
- Se la parte ricorrente rimane inerte dopo un’ordinanza istruttoria espressamente finalizzata ad accertare la permanenza dell’interesse alla decisione, il giudice può desumere da tale comportamento un inequivoco disinteresse attuale e dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La mancata ottemperanza agli incombenti istruttori può essere valutata dal giudice, ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a., quale elemento rilevante anche ai fini dell’accertamento della sopravvenuta carenza di interesse o della cessazione della materia del contendere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 14 apr 2026Ordinanza n. 810/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 14 apr 2026Ordinanza n. 2172/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 14 apr 2026Ordinanza n. 2173/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 14 apr 2026Ordinanza n. 2174/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 14 apr 2026Ordinanza n. 2175/2026 - Roma, Sezione 3T
- Ordinanza · 14 apr 2026Ordinanza n. 2176/2026 - Roma, Sezione 2B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →