Sentenza del 17/07/2018 n. 5072 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Denuncia penale a carico del legale rappresentante - Autore reati tributari - Accertamenti alla Sas - Raddoppio dei termini - Tempestivo invio della notizia di reato - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl raddoppio dei termini è stato ritenuto applicabile. È sufficiente che la notizia di reato sia stata trasmessa tempestivamente dai verbalizzanti all'autorità competente; non è necessario che la denuncia penale sia allegata all'avviso di accertamento. Pertanto, l'accertamento eseguito entro i termini raddoppiati è stato considerato tempestivo e la contestazione del contribuente non è stata accolta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il raddoppio dei termini per l'accertamento tributario in presenza di una possibile violazione penal-tributaria. Il ricorrente sosteneva che il raddoppio non fosse applicabile perché la denuncia penale nei confronti del legale rappresentante della Sas, ritenuto autore del reato tributario, non era stata materialmente allegata all'avviso di accertamento.
Norme richiamate
Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come modificato dal d.lgs. 128/2015
La disciplina del raddoppio dei termini viene collegata alla presenza di una notizia di reato trasmessa tempestivamente, senza richiedere necessariamente l'allegazione della denuncia all'atto impositivo.
Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
Individua i reati tributari che, quando astrattamente configurabili sulla base degli elementi acquisiti, possono giustificare l'applicazione del raddoppio dei termini di accertamento.
Massime di principio
- Ai fini del raddoppio dei termini, la tempestiva trasmissione della notizia di reato è l'elemento centrale; la mancata allegazione della denuncia all'avviso di accertamento, da sola, non rende illegittimo l'atto.
- La verifica deve concentrarsi sulla data e sulla regolarità dell'invio della notizia di reato all'autorità giudiziaria, non soltanto sulla presenza materiale della denuncia tra gli allegati dell'accertamento.
- Il reato deve essere astrattamente configurabile sulla base degli elementi raccolti dall'Amministrazione: il raddoppio non può fondarsi su una denuncia meramente pretestuosa o priva di collegamento con i fatti accertati.
- Quando la notizia di reato è stata inviata tempestivamente e riguarda il legale rappresentante della società, il raddoppio dei termini può operare anche nei confronti dell'accertamento emesso verso la società.
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