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Sentenza

Sentenza del 07/02/2017 n. 1113 - Comm. Trib. Prov. Milano

PROCESSO TRIBUTARIO - Preavviso di fermo amministrativo - Impugnazione - Competenza del giudice tributario - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo, contestando la legittimità della pretesa tributaria sottostante e sostenendo che tale atto potesse essere sottoposto al controllo del giudice tributario. Il preavviso, pur non essendo espressamente indicato nell'elenco degli atti impugnabili previsto dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992, rende conoscibile al contribuente una pretesa tributaria concreta e attuale, facendo sorgere l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c.

La decisione

La competenza del giudice tributario è stata riconosciuta. Il preavviso di fermo amministrativo è considerato autonomamente impugnabile perché costituisce un atto funzionale alla riscossione e consente al contribuente di contestare preventivamente la legittimità sostanziale della pretesa impositiva. L'elenco degli atti impugnabili dell'art. 19 è stato interpretato in senso estensivo, anche alla luce delle esigenze costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della Pubblica amministrazione, nonché dell'ampliamento della giurisdizione tributaria disposto dalla legge n. 448/2001.

Norme richiamate

  • Art. 100 del codice di procedura civile

    Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.

    Il contribuente ha interesse concreto e attuale a impugnare il preavviso perché l'atto preannuncia una misura cautelare e rende attuale la contestazione della pretesa tributaria sottostante.

  • Art. 19 del decreto legislativo n. 546/1992

    L'elenco degli atti impugnabili davanti al giudice tributario non deve essere interpretato in modo tassativo, ma estensivo, includendo anche gli atti che portano a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria concreta e lesiva.

  • Legge n. 448/2001

    L'ampliamento della giurisdizione tributaria rafforza la competenza del giudice tributario sulle controversie relative ad atti della riscossione collegati a pretese tributarie.

  • Principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della Pubblica amministrazione

    Gli atti potenzialmente lesivi devono poter essere sottoposti a controllo giurisdizionale effettivo, evitando che il contribuente debba attendere l'adozione del fermo per contestare la pretesa.

Massime di principio

  • Un preavviso di fermo amministrativo fondato su debiti tributari è normalmente impugnabile davanti al giudice tributario, anche se non è espressamente elencato tra gli atti impugnabili.
  • La competenza si determina in base alla natura tributaria della pretesa sottostante: se il fermo riguarda tributi, la controversia spetta al giudice tributario; per crediti non tributari può spettare al giudice ordinario.
  • L'impugnazione può essere proposta già contro il preavviso, senza attendere l'effettiva iscrizione del fermo, quando l'atto rende concreta e attuale la pretesa dell'amministrazione.
  • L'interpretazione degli atti impugnabili deve privilegiare l'effettività della tutela giurisdizionale e consentire al contribuente di contestare tempestivamente sia la legittimità della riscossione sia l'esistenza o l'ammontare del debito.

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