Sentenza n. 255/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'accertamento del diritto della ricorrente a percepire i sei scatti stipendiali normativamente contemplati all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, col conseguente obbligo in capo all'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei benefici economici di cui alla disposizione citata e per la consequenziale condanna dell'Istituto resistente a versare quanto dovuto alla ricorrente, con maggiorazione degli interessi fino all'effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego o mancata rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto a percepire i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la conseguente rideterminazione dell'indennità di buonuscita, con condanna dell'INPS al pagamento delle somme dovute e degli interessi. L'INPS si è costituito resistendo al ricorso. La controversia riguarda, in particolare, la spettanza del beneficio agli appartenenti alle Forze di Polizia anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda, l'incidenza dell'art. 4 d.lgs. n. 165/1997 e gli effetti dell'abrogazione dell'art. 11 l. n. 231/1990, nonché la rilevanza del termine previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata, richiamando la propria giurisprudenza consolidata e quella conforme del Consiglio di Stato. Ha accertato il diritto della ricorrente a beneficiare dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 e ha riconosciuto l'obbligo dell'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendo tali scatti nella base di calcolo. Il giudice ha ritenuto che l'art. 4 d.lgs. n. 165/1997 riguardi esclusivamente la base pensionabile e non il calcolo dell'indennità di buonuscita; che l'abrogazione dell'art. 11 l. n. 231/1990 non abbia fatto rivivere la precedente limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso; e che il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis abbia natura funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo, senza effetto decadenziale sulla fruizione del beneficio. L'INPS è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato dopo il passaggio in giudicato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità
Prevede il beneficio dei sei scatti stipendiali e il termine per la domanda di collocamento in quiescenza; il superamento del termine non determina la decadenza dal beneficio, ma incide soltanto sulla possibilità di decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell'anno successivo.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
Riguarda la base pensionabile definita ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 503/1992 e non disciplina il calcolo dell'indennità di buonuscita.
art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010
L'abrogazione dell'art. 11 l. n. 231/1990 non comporta la reviviscenza della precedente formulazione dell'art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987; resta quindi esclusa la limitazione del beneficio alle sole cessazioni per età, inabilità permanente o decesso.
art. 74 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando la controversia è matura e sussiste giurisprudenza consolidata.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Impone alla parte soccombente il rimborso del contributo unificato nella misura versata, dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 spetta agli appartenenti alle Forze di Polizia a ordinamento civile o militare anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda.
- L'art. 4 d.lgs. n. 165/1997, riferendosi alla base pensionabile, non esclude l'inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
- L'abrogazione dell'art. 11 l. n. 231/1990 non determina la reviviscenza della precedente disciplina limitativa del beneficio ai casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso.
- Il termine previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale rispetto al beneficio economico, poiché è funzionale esclusivamente alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell'anno successivo.
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