Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42791/2024 del 21/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Reggio Emilia per nuovo giudizio. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non avesse svolto l'adeguata analisi delle sentenze irrevocabili per verificare la sussistenza di più condanne per lo stesso fatto e, in caso positivo, applicare l'art. 669 c.p.p. con esecuzione della condanna meno grave e revoca delle altre.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente chiedeva la revoca della sentenza di condanna n. 1649/2021 ai sensi dell'art. 669 c.p.p., sostenendo che per la stessa condotta erano state pronunciate più sentenze irrevocabili. Il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza senza effettuare una analisi delle varie sentenze per verificare l'eventuale coincidenza del medesimo fatto, ritenendo implicitamente che la sentenza impugnata fosse quella rilevante.

Norme richiamate

  • art. 669 cod. proc. pen.

    Se più sentenze irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza con la condanna meno grave e revoca le altre; il giudice dell'esecuzione deve verificare la sussistenza di tale ipotesi e applicare la norma.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Facoltà di proporre ricorso per cassazione per motivi relativi alla violazione della legge o all'illogicità della motivazione; invocata dal ricorrente e rilevante per censurare la carenza motivazionale dell'ordinanza impugnata.

  • artt. 666 e segg. cod. proc. pen.

    Indicano i poteri e i doveri del giudice dell'esecuzione, tra cui l'obbligo di interpretare il giudicato e di ricavare tutti gli elementi necessari dall'atto irrevocabile per decidere sull'istanza esecutiva.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 16039 del 02/02/2016 (Rv. 266624)

    Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione deve interpretare il giudicato e rendere esplicito il contenuto e i limiti della decisione irrevocabile, desumendo anche elementi non chiaramente espressi se necessari per la decisione.

Massime di principio

  • Quando risultano più sentenze irrevocabili per lo stesso fatto, il giudice dell'esecuzione deve accertare tale circostanza e applicare l'art. 669 c.p.p.: esecuzione della pena meno grave e revoca delle altre.
  • Il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di interpretare il giudicato e di motivare espressamente la verifica delle sentenze; decisioni basate su mere presunzioni o lacune motivazionali sono annullabili.
  • La difesa può chiedere la revoca anche dopo l'irrevocabilità delle sentenze quando emerga la sovrapposizione di condanne per lo stesso fatto; il Tribunale deve esaminare le sentenze comparativamente.
  • Decisioni precedenti di altri giudici (es. ordinanze di altri Tribunali che abbiano già individuato più sentenze) sono elementi rilevanti e devono essere valutati nella verifica complessiva.
  • La mancanza di un'adeguata analisi su un punto decisivo costituisce vizio di motivazione idoneo all'annullamento e al rinvio per nuovo giudizio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.