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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34233/2023 del 06/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla società fornitrice di energia per somme asseritamente dovute in relazione a un rapporto di fornitura e a un successivo accordo di rateizzazione/transazione. In primo grado l’opposizione era stata rigettata; la società fornitrice aveva inoltre chiamato in causa la società distributrice per essere tenuta indenne da eventuali conseguenze economiche. In appello, promosso dall’impresa opponente, la Corte territoriale aveva accolto parzialmente il gravame, revocato il decreto ingiuntivo nei limiti ritenuti non dovuti e rideterminato il credito in una somma inferiore, con condanna alla restituzione dell’eccedenza e regolazione parziale delle spese. L’impresa ricorre in cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme su domanda, prova e imputazione dei pagamenti, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe rideterminato il credito in modo autonomo senza adeguata allegazione e prova della controparte, con conseguente errata imputazione dei pagamenti; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 1193 c.c. per asseriti errori di conteggio e percezione del contenuto di un mastrino contabile; 3) violazione degli artt. 2709 c.c. e 116 c.p.c. per omessa o errata considerazione di scritture contabili; 4) nullità della sentenza e omessa pronuncia sulle spese nei confronti della società distributrice, che era stata evocata solo per litis denuntiatio ma si era costituita chiedendo spese e condanna ex art. 96 c.p.c. La società fornitrice resiste e propone ricorso incidentale con tre motivi: denuncia la mancata attivazione del contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. sulla nullità della transazione; contesta l’interpretazione del contratto piano rate/accordo di rateizzazione come transazione; deduce tardività dell’eccezione di pagamento sollevata dall’impresa. La società distributrice resiste al ricorso principale.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta i primi tre motivi del ricorso principale perché volti, nella sostanza, a ottenere una nuova valutazione di merito dei dati contabili e documentali, quindi inammissibili in sede di legittimità. Accoglie invece il quarto motivo, riqualificandolo come omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda di regolazione delle spese nei confronti della società distributrice: rileva che la parte aveva effettivamente chiesto la rifusione delle spese e la condanna ex art. 96 c.p.c., e decide nel merito disponendo la compensazione delle spese del giudizio d’appello tra l’impresa e la società distributrice. Quanto al ricorso incidentale della società fornitrice, lo dichiara integralmente inammissibile: il primo motivo è ritenuto irrilevante perché la Corte d’appello aveva escluso la nullità della transazione; il secondo è inammissibile perché propone una diversa lettura delle clausole contrattuali; il terzo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Sul piano economico-processuale, vengono compensate le spese del giudizio di legittimità tra l’impresa e la società distributrice, mentre la società fornitrice è condannata a rifondere le spese alla ricorrente principale per il ricorso incidentale. È inoltre dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo in capo alla ricorrente incidentale, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2907 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di tutela giurisdizionale del diritto di credito, ma la censura è stata considerata meramente di merito e quindi inammissibile.

  • art. 99 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente in combinazione con le norme sull'onere della prova; non viene fornita una specifica applicazione diversa da quella di mera allegazione difensiva.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte riqualifica il quarto motivo come omessa pronuncia sulla domanda di spese nei confronti della società distributrice e lo accoglie.

  • art. 1193 c.c.

    Richiamato per l'imputazione dei pagamenti; la Corte reputa le doglianze di fatto e quindi inammissibili.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere della prova; la Corte ritiene che i motivi che lo evocano mirino in realtà a contestare l'accertamento di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è dedotta in relazione alla valutazione del materiale contabile, ma la Corte qualifica la censura come meramente fattuale.

  • art. 2709 c.c.

    Invocato per il valore probatorio delle scritture contabili; la Corte non ravvisa una questione di diritto ma una contestazione di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato sia dal ricorrente principale sia dall'incidentale; la Corte considera le doglianze come richieste di rivalutazione del fatto.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Richiamato per la motivazione della sentenza; la Corte esclude che la questione sia di motivazione apparente e la ricondduce a omessa pronuncia.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Evocato insieme all'art. 111 Cost. per lamentare nullità della motivazione; la Corte ritiene che il vizio corretto fosse l'omessa pronuncia.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nella censura sulle spese; la Corte decide la questione attraverso il vizio di omessa pronuncia.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato in tema di compensazione delle spese; la Corte dispone la compensazione delle spese del grado d'appello nel merito.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La parte ricorrente aveva chiesto la condanna della società distributrice anche per responsabilità aggravata; la Corte prende atto della domanda ai fini dell'omessa pronuncia, ma poi compensa le spese del grado.

  • art. 101, secondo comma, c.p.c.

    Invocato nel ricorso incidentale sulla nullità della transazione; la censura è dichiarata irrilevante perché la Corte d'appello aveva escluso la nullità.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dal ricorso incidentale per l'interpretazione del contratto; la censura è dichiarata inammissibile perché propone una lettura alternativa delle clausole.

  • art. 1363 c.c.

    Come sopra, evocato per l'interpretazione sistematica delle clausole contrattuali, senza superare il limite del merito.

  • art. 1365 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale quale criterio interpretativo del contratto; la Corte non entra nel merito per inammissibilità.

  • art. 1418 c.c.

    Evocato nel ricorso incidentale sulla nullità della transazione, ma la censura è ritenuta priva di interesse.

  • art. 1419, primo comma, c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di nullità parziale, ma non esaminato nel merito per irrilevanza.

  • art. 1965 c.c.

    Richiamato sia per la qualificazione del patto come transazione sia per la dedotta nullità; la Corte considera inammissibili o irrilevanti le censure che lo riguardano.

  • art. 645 c.p.c.

    Invocato nel ricorso incidentale in relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo e alla dedotta tardività di alcune difese.

  • art. 167, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere la tardività di un'eccezione di pagamento; la Corte dichiara il motivo inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto, nei confronti della ricorrente incidentale, dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato insieme al comma 1-quater quale base del contributo unificato aggiuntivo in caso di soccombenza dell'impugnante.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure che, pur formalmente veicolate come violazioni di legge o vizi motivazionali, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale contabile o documentale e una diversa ricostruzione del fatto.
  • La deduzione di omessa pronuncia deve essere qualificata in base al contenuto effettivo della censura: se la parte lamenta la mancata decisione su una specifica domanda o eccezione, non rileva che l’argomento sia stato impropriamente incardinato come vizio di motivazione.
  • Quando la parte abbia formulato una richiesta processuale specifica, il giudice deve provvedere espressamente; la sua omissione integra il vizio di cui all’art. 112 c.p.c., che può essere deciso in cassazione anche nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti.
  • Le doglianze che contestano l’interpretazione di clausole contrattuali sono inammissibili in cassazione se si risolvono nella mera proposta di una lettura alternativa del testo negoziale, senza evidenziare una reale violazione dei canoni ermeneutici o un vizio logicamente decisivo.
  • La censura di tardività o di inammissibilità di una difesa o eccezione deve rispettare il principio di autosufficienza: occorre riportare compiutamente gli atti processuali rilevanti, non potendo la Corte fondare la decisione su estratti selezionati e parziali.
  • La questione delle spese può essere decisa nel merito in cassazione quando l’omissione del giudice di merito riguardi solo la regolazione accessoria del carico delle spese e la soluzione sia desumibile dalla vicenda processuale complessiva.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoImpugnazioniSpese di liteDecreto ingiuntivo
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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