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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44062/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Gligora era stato condannato per il reato di calunnia (art. 368 cod. pen.) per aver, con dichiarazioni rese a un maresciallo dei Carabinieri, falsamente accusato il militare Leonarda Francesco di aver falsificato un verbale di contestazione del codice della strada, pur sapendolo innocente. In appello il ricorrente ha dedotto: 1) carenza di motivazione circa la sua responsabilità; 2) errata dosimetria della pena; 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 4) intervenuta prescrizione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando la ricostruzione che l'imputato aveva ammesso di essere alla guida e poi, in caserma, aveva consapevolmente incolpato il carabiniere per sottrarsi alla responsabilità. Tuttavia ha accolto il quarto motivo: la recidiva specifica contestata non era stata né riconosciuta né utilizzata nel calcolo della pena e quindi non poteva essere imputata a fini di computo dei termini di prescrizione. Alla luce dei termini processuali e della decorrenza del reato (aprile 2011), il reato si è estinto per prescrizione nell'ottobre 2018. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 368 cod. pen.

    Norma che punisce la calunnia; è il reato contestato all'imputato per le false accuse rese contro il carabiniere

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riguarda il riconoscimento o diniego delle circostanze attenuanti generiche; la sentenza di merito ha negato le attenuanti in parte per la pluralità dei precedenti, ma ciò non equivale all'accertamento della recidiva ai fini della prescrizione

  • art. 157 cod. pen.

    Disciplina l'estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha ritenuto che, calcolando correttamente i termini senza l'aggravante non riconosciuta, la prescrizione è intervenuta nell'ottobre 2018

  • Sez. U, n. 20808 del 2019 (Schettino)

    "in tema di recidiva, la valorizzazione da parte del giudice dei precedenti penali dell'imputato ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva contestata in assenza di aumento della pena a tale titolo o di confluenza della stessa nel giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee, attesa la diversità dei giudizi riguardanti i due istituti, sicché di essa non può tenersi conto ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato"

    Principio applicato dalla Corte: il semplice uso dei precedenti per negare attenuanti non sostituisce un riconoscimento formale della recidiva ai fini del computo della prescrizione; la recidiva deve essere espressamente riconosciuta e produrre aumento di pena per influire sui termini di prescrizione

  • art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020 (e successive proroghe)

    Norme che hanno permesso la trattazione dei ricorsi senza l'intervento delle parti per il periodo indicato; la Corte ha proceduto in base a tali disposizioni e alle loro successive proroghe

Massime di principio

  • Se una aggravante (es. recidiva specifica) non è espressamente riconosciuta e non è stata considerata nel calcolo della pena, non può essere presa in considerazione per prolungare i termini di prescrizione
  • Il diniego delle attenuanti generiche sulla base della pluralità di precedenti non equivale automaticamente al riconoscimento della recidiva ai fini della prescrizione
  • La prescrizione va valutata in base alla pena effettivamente inflitta e ai termini concreti del processo; atti e ritardi successivi (es. depositi motivazioni tardivi) non impediscono che il reato sia estinto se i termini sono già decorso
  • Per evitare rischi di estinzione per prescrizione, il giudice di merito deve motivare chiaramente l'esistenza di aggravanti e il loro concreto effetto nel calcolo della pena
  • In caso di contestazione di recidiva, il punto va espressamente affrontato nella sentenza e, se ritenuta, deve tradursi in un aumento della pena o in una sua confluenza nel confronto delle circostanze, altrimenti non incide sui termini di prescrizione

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