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Ordinanza

Ordinanza n. 2552/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202604779

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, che aveva accolto la domanda cautelare al solo fine della sollecita fissazione del merito, disponendo contestualmente un’istruttoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ricorrenti cautelari)

Prevale il privato

La controversia

L’Azienda sanitaria provinciale ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR, contestando l’accoglimento della domanda cautelare e, in particolare, la dedotta violazione dei limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione sanitaria. Dal testo emerge che l’ordinanza di primo grado non aveva sospeso atti né impartito ordini propulsivi, ma aveva esclusivamente disposto un’istruttoria e sollecitato la fissazione dell’udienza di merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Ha ritenuto che la natura meramente istruttoria dell’ordinanza impugnata, priva di sospensione di atti o di ordini propulsivi, escludesse allo stato un pregiudizio irreparabile e quindi la sussistenza del periculum in mora. Ha inoltre rilevato che la censura relativa ai limiti del sindacato sulla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione sanitaria non era attuale, poiché il TAR non aveva ancora adottato alcun provvedimento decisorio, essendosi limitato a disporre un’istruttoria. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dell’Azienda appellante e liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Visto l’art. 62 cod. proc. amm.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellata.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per giustificare l’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Un’ordinanza cautelare meramente istruttoria, che si limiti a disporre incombenti istruttori e a sollecitare la fissazione dell’udienza di merito senza sospendere atti né impartire ordini propulsivi, non determina di per sé un pregiudizio connotato da irreparabilità ai fini del periculum in mora.
  • La censura relativa alla violazione dei limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica dell’amministrazione non è attuale quando il giudice di primo grado non abbia ancora adottato una decisione sulla valutazione tecnica, ma si sia limitato a disporre un’istruttoria.
  • Nell’appello cautelare, la natura e gli effetti concreti del provvedimento impugnato devono essere valutati per verificare l’esistenza di un pregiudizio attuale e irreparabile; censure riferite a possibili future determinazioni decisorie restano prospettiche e non giustificano la riforma dell’ordinanza.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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