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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25031/2023 del 22/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta dagli eredi di alcuni ex pensionati, già titolari di trattamento pensionistico integrativo collegato al Banco di Napoli, per ottenere il pagamento delle differenze sul trattamento pensionistico aziendale maturate dal 1.7.2013, ovvero dal 1.7.2008, fino alla data del decesso dei danti causa. I ricorrenti fondavano la pretesa su un precedente giudicato che aveva riconosciuto il diritto alla perequazione automatica della pensione integrativa per il periodo 1.1.1994-26.7.1996, sostenendo che tale diritto fosse autonomo e non assorbito dalla successiva capitalizzazione una tantum del trattamento pensionistico integrativo effettuata ai sensi dello statuto del fondo. In appello la domanda era stata rigettata sul presupposto che la capitalizzazione avesse estinto anche la componente perequativa e che, comunque, gli importi chiesti riguardassero ratei successivi alla capitalizzazione, non coperti dal giudicato. Con il ricorso per cassazione sono stati articolati nove motivi, tutti incentrati su: violazione del giudicato, errata interpretazione del petitum e della causa petendi, motivazione apparente, errata interpretazione della volontà negoziale dei pensionati che avevano aderito alla capitalizzazione con riserva, erronea ricostruzione dell’effetto estintivo della capitalizzazione e asserita vessatorietà degli impegni imposti ai pensionati. I ricorrenti sostenevano inoltre che il credito azionato fosse verso la banca e non verso il fondo, e che la riserva di salvezza del contenzioso comprendesse anche le controversie successive alla capitalizzazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi, ritenendo infondate le censure perché costruite su un presupposto errato: l’oggetto della domanda non era l’esatto adempimento del giudicato relativo ai ratei anteriori alla capitalizzazione, né la rideterminazione della somma capitalizzata, ma la pretesa di ratei mensili successivi alla capitalizzazione. Richiamando il recente orientamento già espresso in ordinanze del 2022, la Corte ha affermato che la capitalizzazione della pensione integrativa ha effetto estintivo della prestazione periodica e che, per il periodo controverso, la domanda non era fondata nei termini concretamente proposti. Ha quindi confermato la decisione della Corte d’appello di Napoli che aveva rigettato la domanda di condanna nei confronti della banca e del fondo pensione. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate in ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza sul punto.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    invocato dai ricorrenti per sostenere la violazione del giudicato; la Corte ritiene però che il giudicato richiamato non coprisse la pretesa azionata dopo la capitalizzazione.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in relazione al giudicato formale; la Corte esclude che sia stato violato, poiché la domanda riguardava un periodo e un oggetto diversi da quelli coperti dal giudicato.

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso per dedurre errori sul contenuto della domanda.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per lamentare ultrapetizione o mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ritiene corretta la lettura della domanda da parte del giudice di merito.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso, senza specifica statuizione autonoma nel testo.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    invocato per denunciare motivazione apparente; la Corte reputa invece la motivazione della sentenza d'appello comprensibile e coerente.

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    richiamato per nullità processuali e della sentenza; non accolto.

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato nei motivi per nullità della sentenza; non accolto.

  • artt. 1218 ss. c.c.

    richiamati come base delle censure di inadempimento; la Corte esclude l’inadempimento nei termini prospettati.

  • artt. 1453 ss. c.c.

    richiamati nei motivi relativi all’inadempimento/risoluzione; non rilevano ai fini dell’accoglimento.

  • artt. 2043 ss. c.c.

    richiamati nei motivi, ma non costituiscono il fondamento della decisione.

  • art. 2113 c.c.

    richiamato per contestare l’effetto abdicativo della capitalizzazione; la Corte non accoglie tale censura.

  • art. 1326 ss. c.c.

    richiamato per l’interpretazione del consenso alla capitalizzazione.

  • artt. 1346 ss. c.c.

    richiamati per la validità/oggetto dell’accordo di capitalizzazione.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    richiamati per l’interpretazione dello statuto del fondo e della volontà dei pensionati; la Corte aderisce alla lettura secondo cui la capitalizzazione estingue la prestazione periodica.

  • art. 1197 c.c.

    richiamato nei motivi, in relazione alla prestazione in luogo dell’adempimento/capitalizzazione.

  • art. 1285 c.c.

    richiamato nei motivi, senza assorbente rilievo nella decisione.

  • art. 1230 c.c.

    richiamato nei motivi, senza esito favorevole.

  • art. 1236 ss. c.c.

    richiamato nei motivi per sostenere la mancanza di rinuncia espressa; la Corte ritiene comunque estinto il diritto periodico per effetto della capitalizzazione.

  • art. 1966 c.c.

    richiamato nei motivi, sul tema della transazione/riserva del contenzioso.

  • art. 1965 ss. c.c.

    richiamato nei motivi in tema di transazione.

  • art. 1341, comma 2, c.c.

    richiamato per la dedotta vessatorietà delle clausole di capitalizzazione.

  • art. 1342 c.c.

    richiamato per la dedotta vessatorietà e predisposizione unilaterale degli atti di adesione.

  • art. 1370 c.c.

    richiamato per l’interpretazione contra stipulatorem delle clausole di adesione alla capitalizzazione.

  • art. 306 c.p.c.

    richiamato nel quinto motivo, senza accoglimento.

  • art. 47 dello Statuto del Fondo

    norma decisiva nel ragionamento della Corte d’appello, ritenuta idonea a ricomprendere la pensione integrativa capitalizzata e quindi anche la quota perequativa.

  • art. 1, comma 6, dello Statuto del Fondo

    richiamato nel settimo motivo per l’interpretazione del perimetro della capitalizzazione.

  • L. n. 218/1990

    richiamata per il contesto della privatizzazione degli enti pubblici creditizi e della delega al Governo sul trattamento previdenziale.

  • D.Lgs. n. 357/1990

    richiamato per la soppressione dei regimi pensionistici esclusivi/esonerativi e la trasformazione dei fondi in fondi integrativi dell’AGO.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per il contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una pretesa si fonda su un giudicato relativo a un determinato periodo e a un determinato oggetto, non può essere estesa, in sede di nuova azione, a ratei o differenze maturati in un periodo successivo e dopo un evento estintivo della prestazione originaria, se tale diverso oggetto non è stato specificamente dedotto.
  • La capitalizzazione di un trattamento pensionistico integrativo, ove prevista dalla disciplina applicabile e accettata dagli aventi diritto, produce l’effetto di estinguere la prestazione periodica e le sue componenti, salvo che sia tempestivamente e specificamente contestato il diverso contenuto dell’operazione o la quantificazione della somma capitalizzata.
  • L’interpretazione della domanda e della causa petendi compiuta dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo se risulta effettivamente travisata; non è sufficiente contrapporre una diversa ricostruzione dell’oggetto del giudizio quando la decisione abbia chiaramente individuato la pretesa azionata.
  • La riserva di salvezza del contenzioso inserita nell’adesione a una capitalizzazione non comporta, di per sé, la sopravvivenza di ogni futura pretesa collegata al medesimo rapporto, se la controversia successiva riguarda un credito diverso, maturato dopo l’estinzione della prestazione periodica.
  • La doglianza di violazione del giudicato non può essere accolta quando il credito azionato è qualificato come estraneo al contenuto del decisum coperto da giudicato e come riferito a un rapporto ormai trasformato da una sopravvenuta disciplina estintiva.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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