Sentenza n. 1184/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca parziale delle agevolazioni e conseguente risoluzione del finanziamento agevolato
Esito
Favorevole al resistente (ente concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa beneficiaria ha impugnato la nota con cui Invitalia ha disposto la revoca parziale delle agevolazioni concesse nell'ambito di un contratto di sviluppo e, conseguentemente, la risoluzione del finanziamento agevolato perfezionato il 21 febbraio 2017. Sono stati impugnati anche, ove occorrente, gli atti presupposti e connessi. Invitalia e la Regione Calabria hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; la Regione ha inoltre dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva. La ricorrente ha sostenuto la necessità che Invitalia verificasse la possibilità di rimodulare le condizioni del finanziamento, assumendo che le difficoltà di rimborso dipendessero da vicende giudiziarie penali e non da incapienza patrimoniale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. Ha applicato il criterio secondo cui, nella materia dei contributi pubblici, appartiene al giudice ordinario la controversia relativa all'inadempimento del beneficiario rispetto alle obbligazioni derivanti dalla concessione dell'agevolazione, poiché il beneficiario è titolare di un diritto soggettivo. La revoca parziale impugnata era motivata proprio dall'inadempimento parziale dell'obbligo di restituzione del finanziamento agevolato ricevuto e non implicava contestazioni sull'esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione in ordine all'an, al quid o al quomodo dell'erogazione. Le questioni concernenti l'imputabilità dell'inadempimento e l'eventuale obbligo di rinegoziazione sono state qualificate come profili esecutivi, irrilevanti ai fini del riparto di giurisdizione. È stata riconosciuta la possibilità di riproporre la domanda davanti al giudice ordinario ai sensi degli artt. 11 c.p.a. e 59 l. 69/2009. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 11 c.p.a.
ai sensi degli artt. 11 c.p.a. e 59 l. 18 giugno 2009, n. 69
La domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, secondo il meccanismo di translatio iudicii.
art. 59 l. 69/2009
ai sensi degli artt. 11 c.p.a. e 59 l. 18 giugno 2009, n. 69
La pronuncia declinatoria della giurisdizione consente la prosecuzione o riproposizione della causa davanti al giudice individuato come munito di giurisdizione.
Adunanza Plenaria, 29 gennaio 2014, n. 6
il pacifico criterio di riparto della giurisdizione nella materia dei contributi pubblici
Nella materia dei contributi pubblici, la giurisdizione amministrativa sussiste per le controversie relative alla fase procedimentale antecedente al provvedimento attributivo o all'annullamento o revoca per vizi di legittimità o contrasto con il pubblico interesse; la giurisdizione ordinaria sussiste invece per l'inadempimento del beneficiario alle obbligazioni derivanti dalla concessione.
Massime di principio
- La controversia sulla revoca o sul recupero di un finanziamento pubblico appartiene alla giurisdizione ordinaria quando il provvedimento è fondato esclusivamente sull'inadempimento del beneficiario rispetto alle obbligazioni previste dall'atto di concessione, trattandosi di una controversia relativa a un diritto soggettivo.
- La giurisdizione amministrativa sussiste, invece, quando la controversia riguarda la fase procedimentale anteriore all'attribuzione del beneficio oppure l'annullamento o la revoca del beneficio per vizi di legittimità dell'atto o per un autonomo contrasto con il pubblico interesse, implicante l'esercizio di un potere discrezionale.
- Ai fini del riparto di giurisdizione, rileva la causa concreta della revoca: se essa consiste nell'inadempimento del beneficiario e non investe l'apprezzamento discrezionale dell'amministrazione circa l'an, il quid o il quomodo dell'erogazione, la cognizione spetta al giudice ordinario.
- Le contestazioni sull'imputabilità dell'inadempimento, sulle difficoltà di rimborso e sull'eventuale obbligo di rinegoziazione o rimodulazione delle condizioni del finanziamento attengono a profili esecutivi del rapporto e non trasformano la controversia in una questione di legittimità amministrativa.
- La declaratoria di difetto di giurisdizione consente la riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario secondo gli artt. 11 c.p.a. e 59 l. 69/2009.
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