Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12623/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Supani impugna la sentenza di patteggiamento resa dal Tribunale di Treviso (art. 444 c.p.p.), contestando il vizio della volontà: l'accordo con il pubblico ministero è stato stipulato all'udienza del 16/07/2024 in sua assenza dal difensore munito di procura speciale, nella quale non era indicata l'entità della pena rispetto alla quale il ricorrente avrebbe prestato il consenso. Supani sostiene altresì di non aver compreso l'inappellabilità e la possibile tempestiva definitività della sentenza di patteggiamento (errore di diritto/incomprensione), e di avere confidato nella possibilità di ottenere una sanzione sostitutiva (lavori di pubblica utilità) o nella prescrizione del reato.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e lo ritiene manifestamente infondato. Ritiene che la procura speciale non contenesse limiti sulla pena e vada interpretata come delega incondizionata al difensore a negoziare l'entità della pena, con consenso preventivo dell'imputato all'applicazione di quella concordata. L'asserita ignoranza della disciplina sull'impugnazione della sentenza di patteggiamento è ritenuta irrilevante (errore di diritto inescusabile) e genericamente prospettata senza riscontri processuali. Anche la speranza nella prescrizione o nella sanzione sostitutiva non configura vizio del consenso. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Norma sul rito alternativo del patteggiamento; applicata per confermare che la pena è stata concordata e applicata dal Tribunale sul provvedimento impugnato.

  • art. 448 comma 2‑bis c.p.p.

    Consente l'impugnazione per specifici vizi, incluso il vizio del consenso dell'imputato; la Corte rileva però che, pur astrattamente ammesso il vizio, il ricorso è manifestamente infondato nel caso concreto.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali e ad ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e di euro 3.000.

  • art. 479 c.p. e art. 640 c.p. comma 2

    Reati per i quali è stato concordato il patteggiamento; la sentenza ha applicato la pena concordata rispetto a tali fattispecie.

Massime di principio

  • La procura speciale al difensore per negoziare il patteggiamento, se priva di limiti espressi sulla pena, può essere interpretata come delega incondizionata e come consenso preventivo dell'imputato all'applicazione della pena concordata.
  • La stipula del patteggiamento in assenza dell'imputato non è di per sé invalida se il difensore agisce nei limiti della procura speciale conferita; eventuali limiti devono risultare espressi e provabili.
  • L'ignoranza della legge o la mancata comprensione delle conseguenze processuali (ad es. inappellabilità o rapidità della definitività) non costituiscono di regola un vizio del consenso se non supportata da elementi concreti e documentati; l'errore di diritto è generalmente inescusabile.
  • La mera speranza che il reato si prescriva o che si ottenga una sanzione sostitutiva non configura un vizio del consenso al patteggiamento.
  • Per impugnare con successo una sentenza di patteggiamento per vizio di consenso occorre provare specificamente che il difensore abbia ecceduto i limiti della procura o che l'accordo sia stato ratificato in modo contrario alla volontà effettiva, con elementi processuali chiari.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; ciò va considerato come rischio procedurale nel proporre ricorsi strategici non adeguatamente fondati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.