Sentenza n. 2730/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di ristrutturazione tariffaria del servizio di rimorchio e di eliminazione della tariffa di prontezza operativa, con nota confermativa
Esito
Favorevole al resistente (autorità marittima)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nota della Capitaneria di Porto di Messina prot. n. 181 del 2 gennaio 2025 e la nota confermativa del 3 febbraio 2025, adottate dopo la sentenza del CGARS n. 288/2024 che aveva annullato il precedente diniego e imposto all’Amministrazione di provvedere motivatamente sull’istanza. L’istanza mirava a riorganizzare il servizio di prontezza operativa nel porto di Messina e a ristrutturare le tariffe del servizio di rimorchio nei porti di Messina, Milazzo e nelle aree dello Stretto, eliminando la tariffa specifica per la prontezza operativa. Con il primo motivo, la società ha dedotto violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., difetto di istruttoria e motivazione, erroneità dei presupposti e violazione del giudicato: l’Amministrazione avrebbe avuto a disposizione dati sufficienti e avrebbe dovuto valutare ricavi e costi del servizio integrato e ampliato nei diversi porti, considerando le economie di scala. Con il secondo motivo ha denunciato motivazione insufficiente, perplessa e contraddittoria, difetto di istruttoria, falsa applicazione della circolare MIT n. 11/2019 e violazione degli artt. 1 e 7 del regolamento approvato con decreto MIT 22 marzo 2017: la valutazione separata dei costi per concessione sarebbe stata inconciliabile con il richiamo agli effetti favorevoli dell’unicità del concessionario e l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato gli esiti della sperimentazione e la sostenibilità del servizio integrato. Con il terzo motivo ha contestato la pertinenza e l’attendibilità dei dati sul traffico dello Stretto, in particolare la quota del 45% attribuita alle navi della ricorrente e l’esclusione delle navi HSC, nonché la conclusione che la società fosse la principale beneficiaria del servizio. Le amministrazioni hanno eccepito l’incompetenza funzionale del TAR, la carenza di legittimazione passiva delle Capitanerie di Milazzo e Reggio Calabria e la sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della nuova gara e della sostituzione della tariffa di prontezza operativa con una tariffa di disponibilità. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha infine chiesto che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di incompetenza funzionale: la domanda, valutata in base al suo contenuto sostanziale, era un’azione ordinaria di annullamento contro nuovi vizi del provvedimento adottato in riedizione del potere, non un’azione di ottemperanza diretta a far dichiarare la nullità di atti elusivi del giudicato. Ha respinto anche l’eccezione di carenza di legittimazione passiva delle Capitanerie di Milazzo e Reggio Calabria, poiché l’istanza e la ristrutturazione tariffaria riguardavano anche aree portuali interessate dalle funzioni di tali uffici, titolari di un interesse al mantenimento dell’assetto contestato. Non ha deciso nel merito i tre motivi di illegittimità. Rilevato che la ricorrente, dopo gli sviluppi della procedura di gara e la sostituzione dell’assetto tariffario previgente con una tariffa di disponibilità, aveva dichiarato di non avere più interesse alla decisione e chiesto l’improcedibilità, il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate, anche in considerazione della richiesta della ricorrente e delle concrete modalità della vicenda.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
Chi ricorre in giudizio, invero, non chiede al Tribunale di dichiarare “...nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato” (cfr. art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.), ma contesta, deducendone l’illegittimità sulla base di nuove e articolate censure, il riesercizio del potere amministrativo successivo alla sentenza del C.G.A.R.S. n. 288/2024.
La domanda va qualificata come azione ordinaria di annullamento quando contesta nuovi vizi del provvedimento adottato in riedizione del potere, anche se l’atto è stato emanato in esecuzione di una precedente sentenza; il richiamo al giudicato non trasforma di per sé la domanda in un’azione di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.
Chi ricorre in giudizio, invero, non chiede al Tribunale di dichiarare “...nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato” (cfr. art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.), ma contesta, deducendone l’illegittimità sulla base di nuove e articolate censure, il riesercizio del potere amministrativo successivo alla sentenza del C.G.A.R.S. n. 288/2024.
La disposizione riguarda la domanda di nullità degli atti in violazione o elusione del giudicato; non ricorre tale azione quando si chiede l’annullamento per nuovi vizi di legittimità del provvedimento adottato dopo la sentenza.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso, pertanto, va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando la parte ricorrente dichiara, prima della decisione, di non avere più interesse alla pronuncia e non residua una ragione per proseguire il giudizio.
Massime di principio
- La natura dell’azione si determina in base al contenuto sostanziale della domanda: l’impugnazione per nuovi vizi di legittimità di un provvedimento adottato in riedizione del potere resta un’azione ordinaria di annullamento, anche se il provvedimento è stato emanato in esecuzione di un precedente giudicato; l’ottemperanza ricorre invece quando si chiede, tra l’altro, la nullità di atti in violazione o elusione del giudicato.
- Il ricorrente può disporre dell’interesse al ricorso sino a quando la causa è trattenuta in decisione; se dichiara di averlo perduto e chiede l’improcedibilità, il giudice, non potendo sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, deve dichiarare il ricorso improcedibile.
- La legittimazione passiva di un soggetto evocato quale controinteressato richiede, oltre alla sua individuabilità formale dagli atti, un interesse sostanziale contrario a quello del ricorrente e diretto al mantenimento della situazione prodotta dall’atto impugnato.
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