Sentenza n. 15420/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - Del provvedimento di cui alla comunicazione di rigetto espressa a mezzo e-mail alla ricorrente, recante la data 22 novembre 2024, n. Registro Ufficiale 47063 (allegata al n. 5 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL''''ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, Sig.ra Valentina Silvia Centonze nata il 12 maggio 1978 a Enna (EN) – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università “San Jorge” - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel in data 31 maggio 2022 non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 28307 del 21 ottobre 2022, come citata in premessa, è rigettata”. - del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l’Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato, ivi compreso il preavviso di rigetto notificato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241; - di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierna ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento, ai fini dell’insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, di un attestato formativo conseguito in Spagna, nonché parere negativo del Ministero dell’Università e della Ricerca
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale del 22 novembre 2024, relativo all’istanza presentata il 21 ottobre 2022 per il riconoscimento di un attestato rilasciato in Spagna il 31 maggio 2022, e il parere negativo del Ministero dell’Università e della Ricerca del 5 giugno 2024. Ha dedotto, con nove censure, la violazione della normativa europea e italiana sul riconoscimento dei titoli esteri e delle pronunce della Corte di giustizia; l’errata applicazione dei principi dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 22 del 2022; eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta e disparità di trattamento; difetto assoluto di motivazione; mancata previsione di misure compensative. Ha inoltre contestato la mancata sospensione del procedimento amministrativo in attesa della decisione della Corte di giustizia e chiesto la sospensione impropria del processo. In sede cautelare era stata disposta la sospensione ai fini del riesame della domanda. Prima della decisione di merito, la ricorrente ha dichiarato di avere rinunciato all’istanza di riconoscimento, finalizzata alla partecipazione ai percorsi Indire, e di non avere più interesse alla prosecuzione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto dell’espressa dichiarazione della difesa della ricorrente circa il venir meno dell’interesse alla decisione dopo la rinuncia all’istanza di riconoscimento. Il Collegio non ha esaminato nel merito le nove censure, poiché, in applicazione del principio dispositivo, il giudice non può decidere la controversia nel merito quando la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione. Non vi era più luogo a provvedere sulla richiesta di sospensione impropria del processo, essendosi nel frattempo pronunciata la Corte di giustizia con sentenza del 20 novembre 2025. Spese compensate per giusti motivi, anche in ragione del carattere meramente processuale della pronuncia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Per le superiori considerazioni il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1 lett. c) c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse, risultante dalla dichiarazione della ricorrente di non voler proseguire il giudizio, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte, resa tramite il difensore, che attesta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta l’improcedibilità del ricorso; in applicazione del principio dispositivo, il giudice non può allora pronunciarsi sul merito della controversia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 set 2026Sentenza n. 44/2026 - Aosta, Sezione 1
- Sentenza · 30 set 2026Sentenza n. 15430/2026 - Roma, Sezione 1T
- Sentenza · 30 set 2026Sentenza n. 15431/2026 - Roma, Sezione 1T
- Sentenza · 30 set 2026Sentenza n. 15432/2026 - Roma, Sezione 1T
- Sentenza · 30 set 2026Sentenza n. 5458/2026 - Napoli, Sezione 1
- Sentenza · 30 set 2026Sentenza n. 5459/2026 - Napoli, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →