Cassazione Penale, Sentenza n. 20479/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di applicazione della pena (art. 444 c.p.p.) lamentando: (1) mancanza di motivazione e violazione di legge per la decisione di fargli gravare le spese di mantenimento in custodia cautelare (spese di detenzione) che contesta; (2) vizi analoghi nella determinazione della pena base e degli aumenti per i reati unificati dalla continuazione.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo è ritenuto manifestamente infondato: la giurisprudenza di legittimità prevalente considera le spese di mantenimento in carcere estranee alle "spese del procedimento" che, ai sensi dell'art. 445 c.p.p., non conseguono alla condanna quando la pena applicata non superi i due anni di pena detentiva (principio confortato da numerose sentenze di legittimità citate). Il secondo motivo è considerato non deducibile ex art. 448, co. 2-bis c.p.p., essendo riferito a profili sanzionatori non trasfusi in illegittimità della sanzione (nessuna allegazione di violazione dei limiti edittali o diversa tipologia di pena). Per l'inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende, per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Riferimento alla procedura di applicazione concordata della pena (cd. patteggiamento): il provvedimento impugnato è stato emesso su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.
art. 445 c.p.p.
La norma esclude che alcune voci siano considerate "spese del procedimento" conseguenti alla condanna quando la pena applicata non superi i due anni; la Corte richiama la giurisprudenza che interpreta le spese di mantenimento in carcere come esterne alle spese del procedimento in tali ipotesi
art. 448, co. 2-bis c.p.p.
Limita i motivi deducibili contro il provvedimento di applicazione della pena concordata; la Corte ha ritenuto il secondo motivo non deducibile alla stregua di tale limite, perché attiene a profili sanzionatori non riconducibili a illegittimità della sanzione
art. 606, co. 3 c.p.p.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per motivi manifestamente infondati; la Corte l'ha invocato per dichiarare inammissibile il primo motivo
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna alle spese del giudizio di cassazione e, in presenza di profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, il pagamento di una somma alla cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale sanzione equitativamente
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 4 Silletti n. 24390/2022; Sez. 6 Qata n. 46403/2019; Sez. 3 Giordano n. 50461/2015; Sez. 3 Vedda n. 19103/2012)
Sez. 4, Sentenza n. 24390 del 12/05/2022; Sez. 6, n. 46403 del 08/10/2019; Sez. 3, n. 50461 del 11/11/2015; Sez. 3, n. 19103 del 19/04/2012
Principio consolidato secondo cui le spese di mantenimento in carcere non rientrano nelle "spese del procedimento" che non conseguono alla condanna quando la pena inflitta non supera i due anni di reclusione; ciò rende infondato il motivo che le contesta in questi casi
Massime di principio
- Se la pena concordata con il patteggiamento non supera i due anni di reclusione, le spese di mantenimento in carcere sono normalmente considerate esterne alle "spese del procedimento" e dunque difficilmente impugnabili per essere attribuite all'imputato.
- I ricorsi per cassazione contro provvedimenti assunti in sede di applicazione della pena concordata sono soggetti ai limiti di deducibilità previsti dall'art. 448 c.p.p.; questioni meramente sanzionatorie o di valutazione della base edittale, se non configurate come violazioni di legge o superamento dei limiti edittali, possono risultare non deducibili.
- Un motivo manifestamente infondato ai sensi dell'art. 606 c.p.p. comporta l'inammissibilità del ricorso e può esporre il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio e a sanzioni (ex art. 616 c.p.p.) se emergono profili di colpa nella presentazione del ricorso.
- Quando si intende impugnare disposizioni accessorie alla pena concordata (es. addebito di specifiche spese), è necessario fondare il motivo su elementi di diritto solidi e, se possibile, richiamare i principi di legittimità contrari; l'assenza di argomentazione puntuale espone all'inammissibilità o al rigetto per manifesta infondatezza.
- Prima di proporre ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento conviene verificare la giurisprudenza di legittimità sulla specifica voce di spesa o profilo sanzionatorio contestato, perché esistono principi consolidati che precludono la successo del gravame in casi ricorrenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20323/2024 del 23/05/2024
- Sentenza penale · 23 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20324/2024 del 23/05/2024
- Sentenza penale · 23 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20325/2024 del 23/05/2024
- Sentenza penale · 23 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20326/2024 del 23/05/2024
- Sentenza penale · 23 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20327/2024 del 23/05/2024
- Sentenza penale · 23 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20328/2024 del 23/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →