Ordinanza n. 275/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del decreto prot. n. 75225 del 10.11.2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con il quale l'Amministrazione resistente ha rigettato l'istanza (prot. n. 23150 del 03/06/2024) presentata dalla ricorrente per il riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in Romania su diverse classi di concorso per la Scuola Secondaria di I e di II Grado; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Romania per diverse classi di concorso della scuola secondaria
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che ha rigettato l'istanza di riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Romania, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento di diniego era suscettibile di incidere sull'incarico di lavoro già in corso di svolgimento, il cui mantenimento era risolutivamente condizionato al mancato riconoscimento del titolo abilitativo. L'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di legittimità dedotti, limitandosi a rilevare che le ragioni prospettate erano prima facie idonee a fondare la tutela cautelare, almeno con riferimento al periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso il decreto di diniego. In questa fase sommaria il Collegio ha ritenuto le ragioni dedotte prima facie idonee a giustificare la tutela, quantomeno sotto il profilo del periculum in mora, considerato il pregiudizio rilevante che l'esecuzione del diniego avrebbe potuto arrecare all'incarico di lavoro in corso, nelle more dell'accertamento definitivo della spettanza del titolo. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica dell'8 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda e della decisione cautelare; il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un diniego amministrativo può essere concessa quando le ragioni dedotte appaiano prima facie meritevoli di ulteriore esame e l'esecuzione dell'atto sia idonea a provocare, nelle more del giudizio di merito, un pregiudizio rilevante e difficilmente reversibile sulla posizione lavorativa del ricorrente.
- Il rischio che un diniego di riconoscimento di un titolo abilitativo determini la perdita o la risoluzione di un incarico di lavoro può integrare il periculum in mora necessario per la tutela cautelare, senza anticipare la definitiva verifica della spettanza del titolo nel giudizio di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 16/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 17/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 18/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 19/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 20/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 21/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →