Sentenza del 15/07/2016 n. 4586 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Studi di settore - Mero scostamento dei dati dichiarati dal contribuente - Legittimità dell'avviso di accertamento - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa fiscale è stata ritenuta illegittima. Il solo scostamento dallo studio di settore non è sufficiente a fondare l'accertamento: l'Amministrazione deve fornire ulteriori elementi probatori e valutare specificamente le giustificazioni del contribuente nella motivazione dell'avviso.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell'avviso di accertamento perché basato esclusivamente sul mero scostamento tra i dati dichiarati e quelli risultanti dallo studio di settore, senza ulteriori elementi indiziari idonei a dimostrare l'inattendibilità della dichiarazione e senza un esame, nella motivazione dell'atto, delle giustificazioni fornite dal contribuente.
Norme richiamate
Art. 62-sexies del decreto-legge n. 331/1993
Gli studi di settore possono costituire uno strumento di accertamento, ma lo scostamento dai relativi risultati non determina automaticamente l'inattendibilità della dichiarazione. Sono necessari ulteriori elementi e un confronto effettivo con le spiegazioni fornite dal contribuente.
Massime di principio
- Lo scostamento dai parametri o dagli studi di settore costituisce, di regola, soltanto un elemento presuntivo e non prova sufficiente, da solo, dell'infedeltà della dichiarazione.
- L'Amministrazione finanziaria deve integrare lo scostamento con ulteriori elementi concreti e indizi idonei a dimostrare l'inattendibilità dei dati dichiarati.
- L'avviso di accertamento deve esaminare e confutare specificamente le giustificazioni e le circostanze addotte dal contribuente; una motivazione generica o meramente automatica può comportare l'illegittimità dell'atto.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe documentare tempestivamente le ragioni dello scostamento e verificare se l'Amministrazione le abbia realmente valutate nella motivazione dell'accertamento.
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