Sentenza del 22/03/2022 n. 9184 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIn Cassazione la ASCIT ha accolto la rinuncia al ricorso depositata dalla R. s.r.l. e ha depositato atto di accettazione; la Corte ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. e, ai sensi dell'art. 391 c.p.c. comma ultimo, non ha disposto nulla sulle spese. Non è stata pronunciata alcuna decisione sul merito degli atti impugnati.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente chiedeva l'annullamento degli atti di accertamento della tariffa di igiene ambientale (TIA) emessi per il periodo 2001-2004 dalla ASCIT in qualità di gestore del servizio rifiuti. Nei gradi di merito il ricorso era stato ritenuto inammissibile per tardività, stante il termine di 60 giorni previsto dal D.Lgs. n. 546/1992 e l'ulteriore periodo di 90 giorni connesso al procedimento di adesione.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992
Riferimento al termine di 60 giorni per proporre ricorso in materia tributaria; nella vicenda i giudici di merito avevano ritenuto il ricorso originario tardivo rispetto a tale termine e rispetto al successivo termine di 90 giorni connesso al procedimento di adesione.
art. 390 c.p.c.
Il deposito della rinuncia al ricorso da parte dell'attore e l'accettazione da parte del resistente costituiscono presupposto per l'estinzione del processo.
art. 391 c.p.c.
Applicato per disporre l'estinzione del giudizio; il comma finale è stato richiamato per stabilire che nulla va disposto in ordine alle spese.
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 art. 23 comma 9 conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176
Norma richiamata per la celebrazione dell'udienza mediante collegamento da remoto.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso da parte dell'attore, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio ex art. 390 c.p.c., con conseguente assenza di pronuncia sul merito.
- In caso di estinzione per rinuncia, ai sensi dell'art. 391 c.p.c. comma ultimo generalmente nulla viene disposto in ordine alle spese processuali, salvo diverso accordo tra le parti.
- I termini previsti dal D.Lgs. n. 546/1992 per i ricorsi tributari sono perentori: un ricorso presentato oltre i 60 giorni (e oltre eventuali termini speciali come i 90 giorni per l'adesione) può essere dichiarato inammissibile, salvo diversamente disposto o sanato prima della decisione definitiva.
- La conciliazione tra le parti può essere utilizzata per risolvere la controversia anche in prossimità dell'udienza; chi rinuncia al gravame deve valutare che rinuncia e accettazione comportano l'estinzione del processo senza decisione sul merito.
- Prima di rinunciare a un ricorso, è opportuno verificare eventuali effetti collaterali (perdita di possibilità di ottenere annullamento degli atti, conseguenze fiscali o amministrative) e formalizzare l'accettazione della controparte per rendere effettiva l'estinzione.
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