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Sentenza

Sentenza n. 10065/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - della determinazione della Regione Abruzzo – Dipartimento Sanità - Ufficio Supporto, Affari Generali e Legali n. DPF/121 del 13/12/2022, avente ad oggetto “D.M. 6 Luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” – Adempimenti attuativi” e dei relativi allegati; - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022; - del decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022; - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi: l’intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; l’accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018”; la circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5 agosto 2022; tutti gli atti istruttori e ricognitivi, incluse le delibere degli enti del servizio sanitario regionale richiamate nella delibera di ripiano adottata dalla Regione con le quali sono stati certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 (deliberazione del Direttore Generale dell’ASL 1 Abruzzo Avezzano - Sulmona - L’Aquila n. 1493 del 22 agosto 2019; deliberazione del Direttore Generale dell’ASL 1 Abruzzo Avezzano - Sulmona - L’Aquila n. 2110 del 14 novembre 2022; deliberazione del Direttore Generale dell’ASL 2 Lanciano - Vasto - Chieti n. 373 del 13 agosto 2019; deliberazione del Direttore Generale dell’ASL 2 Lanciano - Vasto - Chieti n. 1601 del 14 novembre 2022; deliberazione del Direttore Generale dell’ASL 3 di Pescara n. 1043 del 22 agosto 2019; deliberazione del Direttore Generale dell’ASL 3 di Pescara n. 1708 del 14 novembre 2022; deliberazione del Direttore Generale dell’ASL 4 di Teramo n. 1513 del 22 agosto 2019; deliberazione del Direttore Generale dell’ASL 4 di Teramo n. 1994 del 14 novembre 2022), nonché della Relazione del Dipartimento Sanità Regione Abruzzo – Servizio DPF012 – Servizio Programmazione Economica-Finanziaria e delle ulteriori note, non conosciute, richiamate nella suddetta Relazione (nota prot. 02239211/22 del 12 dicembre 2022 dell’ASL Avezzano Sulmona L’Aquila; nota prot. 79169/2022 del 12 dicembre 2022 dell’ASL Lanciano Vasto Chieti; nota prot. 0131455/22 del 12 dicembre 2022 dell’ASL Pescara; nota prot. 0113333/22 del 12 dicembre 2022 dell’ASL di Teramo).

Giustizia amministrativa202303545

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionali di certificazione e attuazione del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusa la determinazione regionale di ripiano

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni e ASL)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato diciassette provvedimenti statali, regionali e presupposti relativi al meccanismo di payback dei dispositivi medici per le annualità 2015-2018, deducendo vizi propri degli atti e l'illegittimità della normativa primaria disciplinante il sistema. Nel corso del giudizio ha dichiarato di avere aderito al meccanismo transattivo introdotto dall'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, versando il 25 per cento degli importi originariamente addebitati e chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che l'integrale versamento della quota ridotta prevista dall'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025 estingue l'obbligazione dell'azienda fornitrice per gli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse all'obbligo di pagamento. Pur non potendo dichiarare formalmente la cessazione della materia del contendere secondo il meccanismo previsto dalla disposizione, poiché la Regione Abruzzo non aveva depositato la documentazione richiesta dalla norma, il Tribunale ha ritenuto che il pagamento effettuato avesse comunque fatto venir meno l'interesse alla decisione sul merito. La sopravvenienza determina infatti il conseguimento di un bene della vita diverso da quello originariamente perseguito: non l'eliminazione degli atti impugnati senza pagamento, ma l'estinzione dell'obbligazione mediante pagamento in misura ridotta. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    «per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali»; «l'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale»; «determinando la cessazione della materia del contendere»

    Il pagamento integrale della quota ridotta estingue l'obbligazione relativa alle annualità 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giudiziarie connesse al pagamento; in assenza della documentazione regionale prevista dalla norma, il giudice può comunque dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    La disposizione è richiamata quale fonte degli obblighi di payback gravanti sulle aziende fornitrici di dispositivi medici.

  • art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56

    La disposizione è richiamata quale ulteriore fonte degli obblighi relativi al payback per le annualità considerate.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    La disposizione individua i provvedimenti regionali e provinciali cui si riferisce il meccanismo di definizione e rispetto ai quali la norma prevede la cessazione della materia del contendere.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, una disciplina sopravvenuta consente al ricorrente di estinguere l'obbligazione oggetto degli atti impugnati mediante il pagamento di una quota ridotta e il ricorrente effettua integralmente tale pagamento, viene meno l'interesse alla decisione sul merito, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenienza non determina necessariamente la cessazione della materia del contendere se non risultano integrati gli specifici presupposti documentali e procedurali previsti dalla disciplina speciale; in tal caso il giudice può dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sulla base dell'estinzione dell'obbligazione e della preclusione di ulteriori azioni.
  • La definizione agevolata di un'obbligazione può comportare il venir meno dell'interesse all'annullamento anche quando attribuisce al ricorrente un bene della vita diverso da quello originariamente perseguito: l'estinzione dell'obbligazione mediante pagamento ridotto non coincide con l'eliminazione degli atti impugnati senza pagamento, ma rende comunque inutile la pronuncia richiesta.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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