Ordinanza n. 139/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’Ordinanza n. 46 del 31/12/2025, emessa dal Responsabile del SUAP del Comune di Celenza Valfortore, notificata in pari data, recante “Provvedimento di chiusura e inefficacia di tutti i titoli autorizzativi comunali relativi all'attività dell'impianto di distribuzione carburanti sito nel Comune di Celenza Valfortore (Fg), in c.da Macchia delle Forche alla strada comunale del Bosco (licenza ADM: IT00FGY00515Y), a seguito di emanazione del provvedimento interdit-tivo antimafia ai sensi dell’art. 84 comma 4 e art. 91 comma 6 D.Lgs. 159/2011 nei confronti della società EWA Grill S.n.c. (P.IVA 02456500616)”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi incluse, per quanto di ragione e ove occorrer possa, le note interlocutorie (ad oggi non conosciute), dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 4891 del 17/11/2025 e prot. n. 5320 del 16/12/2025, richiamate nell’atto impugnato; e per la conseguente declaratoria del diritto della ricorrente a proseguire l’attività in forza del titolo abilitativo formatosi a seguito della SCIA prot. REP_PROV_FG/FG-SU-PRO/0044762 del 23/04/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di chiusura e dichiarazione di inefficacia dei titoli autorizzativi relativi a un impianto di distribuzione carburanti, adottata a seguito di interdittiva antimafia nei confronti di altra società
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza del Responsabile del SUAP del Comune di Celenza Valfortore con cui era stata disposta la chiusura dell'impianto di distribuzione carburanti e dichiarata l'inefficacia dei titoli autorizzativi comunali, in conseguenza di un provvedimento interdittivo antimafia adottato nei confronti di altra società. È stata inoltre chiesta la declaratoria del diritto a proseguire l'attività sulla base del titolo abilitativo formatosi a seguito di SCIA. Il testo dell'ordinanza non riporta l'esposizione dei motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento impugnato, poiché la domanda cautelare è stata successivamente rinunciata.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare depositata dalla ricorrente il 3 aprile 2026, prima della camera di consiglio. Non ha quindi esaminato il fumus boni iuris né il periculum in mora e non ha deciso nel merito l'impugnazione dell'ordinanza comunale o la domanda di accertamento relativa alla prosecuzione dell'attività. Su richiesta delle amministrazioni resistenti, il Collegio ha pronunciato sulle spese della fase cautelare, disponendone la compensazione in ragione della condotta processuale collaborativa della ricorrente, che aveva formalizzato tempestivamente la rinuncia e informato le altre parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata proposta ai sensi della disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; la rinuncia ha impedito l'esame dei presupposti cautelari.
art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011
Richiamato nell'ordinanza comunale quale base normativa del provvedimento interdittivo antimafia presupposto.
art. 91, comma 6, d.lgs. 159/2011
Richiamato nell'ordinanza comunale quale ulteriore base normativa del provvedimento interdittivo antimafia presupposto.
Massime di principio
- La rinuncia tempestiva alla domanda cautelare, formalizzata prima della camera di consiglio, comporta che il giudice prenda atto della rinuncia senza esaminare il fumus boni iuris e il periculum in mora, restando impregiudicata la decisione sulla domanda principale, salvo ulteriori determinazioni processuali.
- Quando la rinuncia alla fase cautelare è depositata nei termini e accompagnata da una condotta collaborativa, il giudice può compensare le spese della fase cautelare anche se l'amministrazione resistente ne abbia richiesto la liquidazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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