Cassazione Penale, Sentenza n. 37880/2024 del 15/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo contro il decreto ministeriale di proroga del regime 41-bis. Il ricorrente, tramite il difensore avv. Giovanni Vecchio, deduceva violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p. per mancata comunicazione all'avv. Vecchio dell'avviso di fissazione dell'udienza del 20/10/2023, invocando giurisprudenza di legittimità che configura la nullità quando il difensore di fiducia non è stato avvisato.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile ritenendo l'eccezione manifestamente infondata. Il Collegio osserva che la giurisprudenza richiamata non è applicabile al caso attuale nella sua formulazione più ampia e che, nei casi di nomina di più difensori, la nullità sussiste solo se nessuno dei difensori ha ricevuto l'avviso o se il difensore presente in udienza aveva eccepito il mancato avviso. Nel caso di specie gli atti provano che entrambi i difensori di fiducia, avv. Giovanni Sisto Vecchio e avv. Giuseppe Di Rienzo, avevano ricevuto l'avviso tramite PEC con attestazione di ricezione; inoltre nessuna eccezione era stata sollevata in udienza. Per tali ragioni non è stata ravvisata nullità e il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 41-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.)
Norma sostanziale che disciplina il regime penitenziario differenziato la cui proroga era oggetto del decreto ministeriale contro cui era stato proposto il reclamo
art. 178 cod. proc. pen.
Individua le nullità processuali assolute con riferimento alle violazioni che incidono sui diritti della difesa; la sentenza valuta la specificità dell'omesso avviso all'avvocato di fiducia nel contesto delle nullità
art. 179 cod. proc. pen.
Stabilisce le nullità relative a difetti di forma; la Corte verifica i presupposti per applicare la nullità invocata dal ricorrente
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Regola la nomina del difensore d'ufficio; richiamata per il principio che la mancata comunicazione al difensore di fiducia può essere sanata se il difensore d'ufficio presente in udienza non eccepisce
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Regola la sanatoria delle nullità non tempestivamente denunciate in udienza; richiamata per spiegare che l'omessa eccezione in udienza comporta la sanatoria del vizio
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali dell'attore dell'impugnazione in caso di inammissibilità o infondatezza; utilizzato per ordinare il pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende
art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (citato come parametro interpretativo)
Richiamato dalla giurisprudenza per affermare il diritto dell'imputato ad avere un difensore di sua scelta; serve a motivare la tutela della nomina fiduciaria del difensore ma non determina automaticamente la nullità quando le condizioni concrete di omissione non ricorrono
Massime di principio
- La mancata comunicazione dell'avviso d'udienza al difensore di fiducia integra una nullità solo se nessuno dei difensori nominati ha ricevuto l'avviso oppure se, presente in udienza, il difensore che aveva ricevuto l'avviso non eccepisce la mancanza di comunicazione dell'altro; altrimenti il vizio può essere sanato
- Se il difensore d'ufficio è stato nominato e in udienza non è stata sollevata la relativa eccezione, l'omessa comunicazione al difensore di fiducia può considerarsi sanata ai sensi dell'art. 182 c.p.p.
- La prova documentale della ricezione dell'avviso (ad esempio tracce PEC con attestazione di ricezione) neutralizza l'eccezione di mancata notifica e rende l'impugnazione infondata
- Eccepire la nullità per la prima volta in sede di cassazione, senza che la questione sia stata tempestivamente sollevata in sede cautelare o di merito, espone il ricorrente a declaratorie di inammissibilità
- Impugnazioni manifestamente infondate possono comportare condanne alle spese e, nei casi di rilevata colpa nell'irritualità dell'impugnazione, al pagamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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