Cassazione Penale, Sentenza n. 39277/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 20/05/2024 che ha applicato la disciplina della continuazione tra più condanne e ha rideterminato le pene: il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che l'aumento di pena attribuito al reato oggetto della sentenza del Tribunale di Milano è abnorme e non proporzionato rispetto ai reati giudicati ad Udine, considerato che il profitto/danno patrimoniale derivante dai fatti di Udine sarebbe stato superiore a quello del fatto di Milano.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La corte ha ritenuto che la motivazione del giudice dell'esecuzione sia logica e adeguata: il giudice ha considerato la gravità complessiva dei fatti, la serialità, la predisposizione di mezzi, l'agire in concorso e la costanza nella capacità a delinquere, criteri previsti dall'art.133 cod. pen. Il ricorso che si focalizzava sul diverso danno patrimoniale non ha valore, perché il danno è solo uno dei criteri di cui all'art.133 e il giudice poteva legittimamente ritenere prevalenti altri elementi. Inoltre la Corte ha richiamato la giurisprudenza (Sez. U. n. 6296/2016) che impedisce al giudice dell'esecuzione di aumentare, per i reati-satellite interni alla medesima sentenza, gli incrementi di pena oltre quanto già fissato dal giudice della cognizione; tale limite però non si applica al reato satellite giudicato dal Tribunale di Milano, per il quale la pena in primo grado era sensibilmente più alta e dunque l'aumento operato è stato ritenuto legittimo. Infine, ai sensi dell'art.616, comma 1, c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento.
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
Fornisce i criteri per la determinazione della pena (tra cui il danno patrimoniale, la gravità, la modalità, la costanza nell'azione, la predisposizione di mezzi, il concorso di persone). Nel caso la Corte ha ritenuto legittimo che il giudice dell'esecuzione dia prevalenza ad elementi diversi dal solo danno patrimoniale.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce la condanna alle spese processuali a carico della parte soccombente; qui è stata applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Sez. U., n. 6296 del 24/11/2016 (Nocerino)
Giurisprudenza di legittimità che limita il potere del giudice dell'esecuzione nel rideterminare la pena: per i reati-satellite interni alla stessa sentenza irrevocabile, non si può quantificare gli aumenti di pena in misura superiore a quella fissata dal giudice della cognizione nella sentenza di condanna.
Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Richiama il principio che l'obbligo di motivazione varia a seconda del caso e del momento procedimentale; la motivazione può avere modalità diverse che siano comunque logiche e congrue rispetto alla scelta discrezionale.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione ha ampia discrezionalità nel quantificare le pene per reati-satellite sulla base dei criteri dell'art.133 c.p.; la motivazione è valutata con attenzione ma non richiede la stessa estensione di quella in sede cognitiva, purché sia logica e non manifestamente illogica.
- Il danno patrimoniale è solo uno dei criteri di valutazione ex art.133 c.p.; in presenza di altri elementi (serialità, predisposizione di mezzi, concorso, costanza) il giudice può legittimamente attribuire maggiore rilievo a questi ultimi.
- Per reati-satellite interni alla stessa sentenza irrevocabile esiste un vincolo giurisprudenziale che impedisce al giudice dell'esecuzione di aumentare gli incrementi di pena oltre quanto già fissato dal giudice della cognizione (Sez. U. n. 6296/2016).
- Tale vincolo non si applica ai reati-satellite provenienti da sentenze diverse (continuazione esterna) quando la pena fissata in cognizione per quel reato era già sensibilmente superiore; in tal caso il giudice dell'esecuzione può determinare aumenti maggiori, purché motivati.
- I ricorsi che lamentano vizi di motivazione devono dimostrare una manifesta illogicità o contraddittorietà; contestazioni basate semplicemente su una diversa valutazione degli elementi non sono sufficienti a riformare l'ordinanza.
- Chi propone ricorso rischia la condanna alle spese processuali ex art.616 c.p.p. se il ricorso è rigettato.
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