Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 05/02/2014 n. 2581 - Corte di Cassazione

non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha contestato la sentenza della C.T.R. Campania che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento IRPEF relativo al 1999. L'accertamento riguardava la plusvalenza realizzata dalla vendita di terreni edificabili, assoggettata a tassazione separata. L'Agenzia ha sostenuto che la plusvalenza dovesse essere tassata come reddito diverso ai sensi dell'art. 81, comma 1, lett. b), del T.U.I.R., anche se la cessione era stata documentata mediante fattura e il cedente esercitava l'attività di vivaista. Il contribuente, con ricorso incidentale, ha sostenuto che l'Agenzia avesse impugnato soltanto una delle motivazioni della sentenza di primo grado, con conseguente formazione di un giudicato interno sull'annullamento dell'atto.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi, ha rigettato il ricorso incidentale del contribuente, ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale dell'Agenzia per carenze nella formulazione della censura relativa alla motivazione e ha accolto il secondo motivo. La Corte ha stabilito che la cessione di terreni edificabili da parte di un vivaista non rientra automaticamente nell'esercizio dell'attività d'impresa e genera una plusvalenza tassabile tra i redditi diversi, indipendentemente dal fatto che sia stata emessa fattura. La sentenza della C.T.R. è stata cassata con rinvio a una diversa sezione della C.T.R. Campania, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. b), T.U.I.R.

    le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione

    La plusvalenza derivante dalla cessione onerosa di terreni edificabili costituisce reddito diverso, salvo che la cessione rientri effettivamente nell'esercizio di un'attività d'impresa, circostanza che nel caso concreto non è stata riconosciuta per l'attività di vivaista.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 32 e 35, T.U.I.R.

    Le disposizioni sul reddito agrario determinato catastalmente non assorbono automaticamente la plusvalenza derivante dalla vendita di terreni edificabili.

  • Art. 360 c.p.c., n. 5

    La denuncia di insufficiente motivazione deve indicare puntualmente il fatto controverso e decisivo e rispettare i requisiti processuali applicabili ratione temporis; in mancanza, il motivo è inammissibile.

  • Art. 132 c.p.c., n. 4

    Una motivazione meramente apparente può integrare un vizio di attività del giudice, distinto dal vizio di insufficienza della motivazione.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per i ricorsi soggetti alla sua applicazione temporale, imponeva la formulazione di specifici quesiti di diritto o indicazioni sul fatto controverso, la cui omissione può determinare l'inammissibilità del motivo.

Massime di principio

  • La vendita di un terreno edificabile genera normalmente una plusvalenza tassabile come reddito diverso, anche quando il venditore esercita un'attività imprenditoriale o agricola distinta.
  • L'emissione di una fattura non dimostra, da sola, che la cessione del terreno rientri nell'attività d'impresa né determina automaticamente l'assorbimento della plusvalenza nel reddito d'impresa o agrario.
  • Per escludere la tassazione come reddito diverso occorre dimostrare che la vendita sia concretamente e direttamente collegata all'ordinario esercizio dell'impresa commerciale, non soltanto che il cedente sia un imprenditore.
  • Nel processo tributario il giudice deve determinare l'esatta pretesa fiscale eventualmente dovuta: se l'accertamento è solo parzialmente infondato, non deve necessariamente annullarlo integralmente.
  • In Cassazione i motivi devono essere formulati secondo la specifica categoria processuale invocata; una censura di motivazione apparente non può essere proposta in modo generico come semplice insufficienza motivazionale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.