Sentenza n. 3658/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 25 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d'ingresso per motivi di studio e per la fissazione dell'appuntamento per formalizzare la domanda
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell'Ambasciata d'Italia ad Islamabad sull'istanza del 25 settembre 2025, chiedendo l'accertamento dell'obbligo di provvedere sul rilascio del visto per motivi di studio e sulla fissazione dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda, nonché la condanna delle amministrazioni a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'amministrazione consolare aveva attivato il procedimento fissando l'appuntamento richiesto per il 16 dicembre 2025. Tale attività è stata ritenuta satisfattiva della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il tempo non particolarmente lungo intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell'amministrazione, anche in ragione dell'elevato numero di istanze analoghe. L'amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione
La sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo può determinare la cessazione della materia del contendere nel giudizio contro il silenzio.
art. 34, comma 5, c.p.a.
combinato disposto degli articoli 34, comma 5, e 117 c.p.a.
Quando l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata durante il giudizio, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è stata richiamata quale presupposto per oscurare le generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Le disposizioni sono state richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento necessario per formalizzare una domanda amministrativa integra pieno soddisfacimento della pretesa quando l'oggetto del ricorso è l'attivazione del relativo procedimento; ne consegue la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando, in relazione al tempo intercorso tra l'istanza e il ricorso, l'amministrazione abbia provveduto in tempi ragionevoli e abbia tenuto un comportamento collaborativo, anche in presenza di un elevato numero di istanze analoghe.
- Anche in caso di cessazione della materia del contendere e di compensazione delle spese, il giudice può porre a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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