Ordinanza n. 1201/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione A) del Provvedimento di D.A.SPO. Prot. n. Cat. 2^ - -OMISSIS-del Questore della Provincia di Salerno, notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, con il quale è stato disposto nei confronti dello stesso il divieto di accedere “su tutto il territorio nazionale, nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive di tipo calcistico della F.I.G.C. programmate dai campionati nazionali e regionali, comprese le partite amichevoli e della nazionale italiana” per il periodo di anni TRE a decorrere dalla data di notifica di detto provvedimento, precisando che “Il divieto di cui sopra, in occasione delle partite casalinghe della squadra di calcio della -OMISSIS- si estende, da tre ore prima a tre ore dopo la disputa delle partite, alle seguenti strade adiacenti lo stadio -OMISSIS-: -OMISSIS- B) degli atti preordinati, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di D.A.SPO. con divieto triennale di accesso a manifestazioni sportive calcistiche su tutto il territorio nazionale e ad alcune strade prossime allo stadio
Esito
La controversia
Il destinatario del D.A.SPO. ha impugnato il provvedimento questorile chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare. Nel corso del giudizio ha chiesto di depositare quattro file video in formato AVI, di dimensioni comprese tra 178 MB e 478 MB, rappresentando che i file eccedevano il limite tecnico di 300 MB previsto per il deposito tramite il sistema telematico e che, per le loro caratteristiche, non era possibile procedere al deposito ordinario. L'istanza è stata esaminata esclusivamente con riguardo alle modalità di acquisizione della documentazione video; l'ordinanza non decide i motivi di illegittimità dedotti contro il D.A.SPO. né la domanda cautelare nel merito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti, nel caso concreto, eccezionali e comprovate ragioni tecniche idonee a giustificare la deroga alle modalità ordinarie di deposito telematico, considerata la rilevanza dei filmati ai fini della decisione e le loro dimensioni. Ha quindi autorizzato il ricorrente a depositare la documentazione entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, privilegiando le modalità previste dalle regole tecniche del PAT e, in subordine, mediante DVD o chiavetta USB presso l'ufficio ricevimento ricorsi, in cinque copie. L'ufficio, con l'ausilio dell'ufficio informatica, dovrà verificare sicurezza e compatibilità dei supporti e la presenza dell'attestazione di conformità, acquisire nel fascicolo telematico l'indice degli atti e annotare le modalità di deposito. È stata fissata la camera di consiglio del 21 luglio 2026 per il prosieguo della fase cautelare. Il merito della controversia e la richiesta di sospensione del D.A.SPO. non sono stati definiti.
Norme richiamate
art. 65, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale base normativa per l'acquisizione della documentazione rilevante ai fini della decisione.
art. 136, comma 2, c.p.a.
il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono dispensare, previo provvedimento motivato, dall’impiego delle modalità di sottoscrizione e di deposito telematico
Consente, con provvedimento motivato, la deroga alle modalità telematiche ordinarie di deposito quando ricorrono i presupposti previsti dalla disciplina applicabile.
art. 9, commi 8 e 8-bis, Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato 9 maggio 2025
nel corso del giudizio, il giudice può, per eccezionali e comprovate ragioni tecniche preclusive del deposito telematico ordinario, ordinare o autorizzare il deposito di copia cartacea o su supporto informatico ovvero su diverso supporto di singoli atti e documenti
Il superamento dei limiti dimensionali del sistema non costituisce normalmente ragione tecnica eccezionale, salvo che il documento non sia divisibile o comprimibile; nel caso concreto, il TAR ha ritenuto comunque integrati i presupposti in ragione delle caratteristiche dei file e della necessità di acquisirli.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate, in relazione alla protezione dei dati personali.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può autorizzare, con provvedimento motivato, il deposito di documenti su supporto informatico diverso dal canale telematico ordinario quando ricorrono eccezionali e comprovate ragioni tecniche e la documentazione è rilevante ai fini della decisione.
- Il mero superamento dei limiti dimensionali per l’upload non integra normalmente una ragione tecnica eccezionale se il documento può essere suddiviso o compresso; la deroga può tuttavia essere autorizzata quando, in concreto, le caratteristiche del materiale e la necessità della sua acquisizione rendano non praticabile il deposito telematico ordinario.
- Il deposito autorizzato su supporto digitale deve essere accompagnato dagli adempimenti organizzativi necessari a garantire sicurezza, compatibilità con i sistemi della giustizia amministrativa, attestazione di conformità, tracciabilità dell’acquisizione e disponibilità delle copie per il collegio, le parti e la segreteria.
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