Sentenza del 14/04/2016 n. 2220 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
AGEVOLAZIONI PRIMA CASA - Mancato trasferimento della residenza nei 18 mesi - Occupazione abusiva dell'abitazione - Causa di forza maggiore - È tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti avevano acquistato un immobile il 7 maggio 2010 usufruendo delle agevolazioni prima casa, ma non avevano trasferito la residenza nel Comune dell'immobile entro il termine di 18 mesi. L'Agenzia delle Entrate aveva quindi emesso avvisi di liquidazione per imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, sanzioni e interessi. I contribuenti sostenevano che il mancato trasferimento fosse dovuto all'occupazione abusiva dell'abitazione da parte di cittadini extracomunitari, denunciata il 12 luglio 2011, prima della scadenza del termine, e avevano successivamente avviato le procedure per ottenere lo sgombero.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Milano ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado, che aveva annullato gli avvisi di liquidazione. Il giudice ha ritenuto che l'occupazione abusiva sopravvenuta dell'immobile costituisse causa di forza maggiore, in quanto imprevedibile, necessaria e non imputabile ai contribuenti, impedendo loro di trasferire la residenza nei 18 mesi senza determinare la decadenza dalle agevolazioni prima casa. Nulla sulle spese, poiché i contribuenti non si erano costituiti nel giudizio d'appello.
Norme richiamate
Disciplina delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa
Il contribuente deve trasferire la residenza nel Comune in cui è situato l'immobile entro 18 mesi dall'acquisto.
Il mancato rispetto del termine comporta normalmente la decadenza dai benefici fiscali, salvo che il contribuente dimostri l'esistenza di una causa di forza maggiore.
Cassazione civile, Sezione 6-5, sentenza n. 864 del 19 gennaio 2016
La causa di forza maggiore deve essere caratterizzata dai requisiti della non imputabilità al contribuente, della necessità e dell'imprevedibilità.
La forza maggiore può ricorrere quando l'immobile sia inutilizzabile per circostanze oggettive, imprevedibili e non dipendenti dalla volontà o dalla colpa dell'acquirente.
Massime di principio
- Il mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi non determina automaticamente la decadenza dalle agevolazioni prima casa se il contribuente prova una causa di forza maggiore.
- La causa di forza maggiore deve essere oggettiva, imprevedibile, necessaria e non imputabile al contribuente; non sono sufficienti difficoltà personali, ritardi ordinari o semplice inerzia.
- L'occupazione abusiva dell'immobile può integrare forza maggiore quando sopravvenga in modo imprevedibile, renda concretamente impossibile l'utilizzo dell'abitazione e sia tempestivamente documentata.
- È essenziale denunciare l'evento prima della scadenza del termine e intraprendere senza ritardo le azioni necessarie per rimuovere l'impedimento, conservando denunce, atti giudiziari e ogni altra prova.
- La valutazione dipende dalle circostanze concrete: l'esistenza dell'impedimento e il comportamento diligente del contribuente devono essere dimostrati con documentazione idonea.
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