Sentenza n. 553/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento della deliberazione n. 9 del 29/3/2022 del Consiglio Comunale di Tortona, di approvazione del progetto della variante generale al PRGC vigente ai sensi dell’art. 15, comma 14, della L.R. Piemonte n. 56/77 e smi, con tutti gli elaborati ed allegati che ne costituiscono parte integrante e NTA, pubblicata all’albo pretorio del Comune di Tortona in data 8/4/2022 per giorni 15 a sensi di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendone integrati i presupposti in ragione della manifestazione di volontà dei ricorrenti e dell’accettazione del Comune resistente. Il giudizio è stato dichiarato estinto. Le spese di lite sono state compensate in conformità all’accordo delle parti.
Atto impugnato: deliberazione del Consiglio Comunale di Tortona di approvazione del progetto di variante generale al PRGC
Esito
La controversia
I ricorrenti avevano impugnato la deliberazione consiliare di approvazione del progetto della variante generale al PRGC vigente, unitamente ai relativi elaborati, allegati e norme tecniche di attuazione. Nel corso del giudizio hanno personalmente manifestato la volontà di rinunciare al ricorso ai sensi dell’art. 84 c.p.a., dichiarando di avere raggiunto un’intesa con il Comune e chiedendo la compensazione delle spese. Il Comune ha accettato formalmente la rinuncia, sulla base di un precedente indirizzo della Giunta comunale, e ha confermato tale volontà in udienza. Non sono stati esaminati motivi di illegittimità della variante.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.
La rinuncia al ricorso, validamente perfezionata, comporta l’estinzione del giudizio.
art. 84 c.p.a.
rinuncia al ricorso dinanzi al TAR Piemonte n. 669/2022 R.G. ai sensi dell’art. 84 c.p.a.
Disciplina la rinuncia al ricorso; nel caso concreto la rinuncia è stata manifestata dai ricorrenti e accettata dall’amministrazione resistente.
art. 85 c.p.a.
Richiamato dal giudice nell’ambito della disciplina processuale applicata alla definizione del giudizio mediante rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso amministrativo, validamente manifestata dalla parte e accettata dalla parte costituita quando necessario, consente al giudice di dichiarare l’estinzione del giudizio senza esaminare nel merito i motivi di illegittimità dedotti.
- In presenza di un accordo tra le parti sulla regolazione delle spese, il giudice può disporne la compensazione.
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