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Sentenza

Sentenza del 16/05/2022 n. 4152 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

massima n. 30 /2022 ACCERTAMENTO - Cessazione del rapporto di lavoro dipendente - Solidarieta' tra sostituto di imposta e sostituito - Sussistenza - Diversa pattuizione tra le parti - Non opponibilita' a terzi

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Accertamento tributario in relazione a imposte sui redditi trattenute in occasione della cessazione del rapporto di lavoro. Questione centrale: se il sostituito (lavoratore/contribuente) sia originariamente obbligato in solido con il sostituto d'imposta (datore di lavoro) o se la solidarietà operi solo in fase di riscossione; inoltre se una pattuizione privata tra sostituto e sostituito che regoli diversamente la responsabilità solidale possa opporsi all'Amministrazione finanziaria.

La decisione

La Corte ha stabilito che il sostituito è già originariamente obbligato in solido con il sostituto e non soltanto in sede di riscossione. La pattuizione intervenuta tra le parti che prevede una disciplina diversa della responsabilità solidale non è opponibile all'Erario, perché tale accordo ha efficacia solo tra le parti e, ai sensi dell'art. 1372 c.c., "non è opponibile ai terzi che nei casi previsti dalla legge". Conseguenza pratica: l'accertamento e la richiesta di pagamento possono essere rivolti nei confronti di entrambi, e l'Amministrazione non è vincolata all'accordo privato; eventuali azioni di regolamento tra datore e lavoratore restano questioni interne tra privati.

Norme richiamate

  • art. 1372 c.c.

    La norma è richiamata per affermare che gli accordi tra privati producono effetti solo tra le parti e non possono ledere i diritti dei terzi; quindi la pattuizione tra sostituto e sostituito non è opponibile all'Amministrazione finanziaria.

Massime di principio

  • Il sostituito (lavoratore/contribuente) è originariamente obbligato in solido con il sostituto d'imposta: l'Amministrazione può chiedere il pagamento ad entrambi sin dall'origine.
  • Un accordo privato tra sostituto e sostituito che modifichi la ripartizione della responsabilità è efficace solo tra le parti e non può essere opposto all'Erario; quindi non impedisce l'azione di accertamento o riscossione nei confronti di chi risulta obbligato tributariamente.
  • Il sostituto che avesse ottenuto dall'assunto diverso patto di esonero resta esposto verso l'Amministrazione; il suo rimedio è un'azione di regresso o di natura civilistica contro il sostituito per ottenere il rimborso di quanto pagato.
  • In caso di contestazioni analoghe, chi riceve un atto di accertamento deve verificare la posizione formale (chi è indicato come debitore) e può essere chiamato a rispondere anche se vige un accordo interno; eventuali accordi privati vanno documentati ma non sostituiscono le posizioni di fronte al fisco.
  • Per limitare il rischio, i sostituti dovrebbero prevedere strumenti di garanzia o procedure contrattuali chiare e, se possibile, assicurative, pur tenendo presente che ciò non incide sui diritti dell'Amministrazione.

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