Sentenza del 16/05/2022 n. 4152 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
massima n. 30 /2022 ACCERTAMENTO - Cessazione del rapporto di lavoro dipendente - Solidarieta' tra sostituto di imposta e sostituito - Sussistenza - Diversa pattuizione tra le parti - Non opponibilita' a terzi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Accertamento tributario in relazione a imposte sui redditi trattenute in occasione della cessazione del rapporto di lavoro. Questione centrale: se il sostituito (lavoratore/contribuente) sia originariamente obbligato in solido con il sostituto d'imposta (datore di lavoro) o se la solidarietà operi solo in fase di riscossione; inoltre se una pattuizione privata tra sostituto e sostituito che regoli diversamente la responsabilità solidale possa opporsi all'Amministrazione finanziaria.
La decisione
La Corte ha stabilito che il sostituito è già originariamente obbligato in solido con il sostituto e non soltanto in sede di riscossione. La pattuizione intervenuta tra le parti che prevede una disciplina diversa della responsabilità solidale non è opponibile all'Erario, perché tale accordo ha efficacia solo tra le parti e, ai sensi dell'art. 1372 c.c., "non è opponibile ai terzi che nei casi previsti dalla legge". Conseguenza pratica: l'accertamento e la richiesta di pagamento possono essere rivolti nei confronti di entrambi, e l'Amministrazione non è vincolata all'accordo privato; eventuali azioni di regolamento tra datore e lavoratore restano questioni interne tra privati.
Norme richiamate
art. 1372 c.c.
La norma è richiamata per affermare che gli accordi tra privati producono effetti solo tra le parti e non possono ledere i diritti dei terzi; quindi la pattuizione tra sostituto e sostituito non è opponibile all'Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- Il sostituito (lavoratore/contribuente) è originariamente obbligato in solido con il sostituto d'imposta: l'Amministrazione può chiedere il pagamento ad entrambi sin dall'origine.
- Un accordo privato tra sostituto e sostituito che modifichi la ripartizione della responsabilità è efficace solo tra le parti e non può essere opposto all'Erario; quindi non impedisce l'azione di accertamento o riscossione nei confronti di chi risulta obbligato tributariamente.
- Il sostituto che avesse ottenuto dall'assunto diverso patto di esonero resta esposto verso l'Amministrazione; il suo rimedio è un'azione di regresso o di natura civilistica contro il sostituito per ottenere il rimborso di quanto pagato.
- In caso di contestazioni analoghe, chi riceve un atto di accertamento deve verificare la posizione formale (chi è indicato come debitore) e può essere chiamato a rispondere anche se vige un accordo interno; eventuali accordi privati vanno documentati ma non sostituiscono le posizioni di fronte al fisco.
- Per limitare il rischio, i sostituti dovrebbero prevedere strumenti di garanzia o procedure contrattuali chiare e, se possibile, assicurative, pur tenendo presente che ciò non incide sui diritti dell'Amministrazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 16 mag 2022Sentenza del 16/05/2022 n. 5468 - Comm. Trib. Prov. Napoli
- Sentenza · 16 mag 2022Sentenza del 16/05/2022 n. 90 - Comm. Trib. Prov. Oristano
- Sentenza · 16 mag 2022Sentenza del 16/05/2022 n. 103 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 16 mag 2022Sentenza del 16/05/2022 n. 211 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 16 mag 2022Sentenza del 16/05/2022 n. 1166 - Comm. Trib. Prov. Messina
- Sentenza · 16 mag 2022Sentenza del 16/05/2022 n. 1619 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →