Sentenza del 16/05/2022 n. 1619 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Cartelle esattoriali presupposte - Notifica - Onere della prona - Agente della riscossione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha dedotto l'omessa o invalida notifica delle sottostanti cartelle esattoriali come motivo di illegittimità dell'intimazione di pagamento. La questione principale era chi dovesse provare l'avvenuta notifica delle cartelle: il ricorrente o l'agente della riscossione.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che l'onere di provare l'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali grava sull'agente della riscossione. Pertanto, se l'agente non produce prove idonee e sufficienti della notifica (es. relata di notifica, ricevute di raccomandata, avvisi di giacenza, documentazione di notifica a mani), il mezzo di riscossione/provvedimento impugnato deve essere annullato o dichiarato inefficace rispetto al contribuente. La mancata prova da parte dell'agente comporta l'accoglimento del motivo relativo alla notifica e la tutela favorevole al contribuente.
Norme richiamate
norme sulla notifica degli atti e sulla riscossione coattiva (normativa amministrativa e procedurale applicabile)
Le regole sulla validità della notifica delle cartelle e sull'esecuzione delle attività di riscossione impongono che la prova dell'avvenuta notifica sia fornita da chi asserisce di aver notificato; l'agente della riscossione deve quindi esibire documenti idonei a dimostrare la regolare notifica.
norme del procedimento civile in tema di notificazioni (applicabili per i mezzi di prova della notifica)
La notifica segue criteri e modalità riconducibili alle regole sulle notifiche: la prova dell'avvenuta notifica si desume dagli atti idonei a certificare la consegna/avvenuta ricezione (relata, ricevute, avvisi di giacenza), che l'agente della riscossione è tenuto a produrre.
Massime di principio
- Quando il contribuente contesta l'omessa o invalida notifica delle cartelle esattoriali, l'onere della prova dell'avvenuta notifica incombe sull'agente della riscossione.
- Se l'agente della riscossione non produce prove documentali idonee della notifica (relata, ricevute, avvisi), il giudice tende ad accogliere l'impugnazione del contribuente e a dichiarare inefficace/annullare il titolo esecutivo derivante dall'intimazione.
- La semplice dichiarazione di regolarità dell'agente non è sufficiente: è necessaria documentazione probatoria che attesti modalità, data e destinatario della notifica.
- In situazioni analoghe il contribuente deve eccepire tempestivamente la mancata notifica e richiedere all'agente la produzione degli atti di notifica; l'agente, per difendersi, dovrà esibire prove formali della consegna.
- Esiste una distinzione pratica tra invalidità formale della notifica e conoscenza effettiva del contribuente: se l'agente prova che il contribuente ha avuto effettiva conoscenza, la posizione dell'agente può rafforzarsi; in assenza di tale prova, prevale la tutela del contribuente.
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