Sentenza n. 1460/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Termini Imerese che riconosceva la Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti per l’anno scolastico 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 1367/2024, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, per l’importo di € 500,00, oltre interessi o rivalutazione. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva il 16 maggio 2025 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, senza che il Ministero avesse attivato la Carta o accreditato le somme. È stata quindi chiesta l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione, poiché risultavano il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge. Ha affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato costituisce titolo esecutivo suscettibile di attuazione mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha accolto il ricorso rilevando che il Ministero non aveva fornito elementi idonei a dimostrare l’adempimento. Ha ordinato al Ministero di attribuire alla ricorrente, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, la Carta elettronica per l’anno scolastico 2022/2023, per € 500,00 oltre accessori di legge. Ha nominato, per l’eventuale ulteriore inadempimento, il Direttore generale competente del Ministero, o un funzionario delegato, quale commissario ad acta, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Ha inoltre fissato una penalità di mora pari agli interessi legali calcolati sull’importo dovuto, per ogni giorno di ritardo dalla notificazione della sentenza sino all’adempimento o, comunque, fino alla scadenza del termine previsto per l’intervento commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 200,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto alla Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza esecutiva costituisce, nel caso esaminato, presupposto per l’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente l’attuazione mediante giudizio di ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato, quando la penalità non risulti manifestamente iniqua.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per la determinazione e liquidazione, con separato decreto collegiale, del compenso eventualmente spettante al commissario ad acta.
Massime di principio
- Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario può essere eseguita mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo quando imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di attribuzione o corresponsione di una prestazione.
- Ai fini dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza avverso una pubblica amministrazione, rilevano il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio previsto dalla normativa applicabile.
- In presenza di un giudicato non eseguito, l’amministrazione ha l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento; in mancanza di elementi idonei, il giudice può ordinare le attività necessarie per dare piena attuazione al comando giudiziale.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dall’origine un commissario ad acta, subordinandone l’intervento al mancato adempimento dell’amministrazione entro il termine assegnato e indicando un ulteriore termine per l’esecuzione sostitutiva.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fissata quando l’inadempimento si protragga senza giustificazione, l’attività richiesta sia priva di particolare complessità e la misura non risulti manifestamente iniqua; essa può essere parametrata agli interessi legali sull’importo dovuto e decorrere dalla notificazione della pronuncia fino all’adempimento o all’intervento commissariale.
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