Sentenza n. 872/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento - della delibera Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria del 19 luglio 2022 n. 11 portante approvazione ai sensi art 12 dell’aggiornamento del Piano regionale di gestione rifiuti e bonifiche 2021-2026, con Piano di monitoraggio e dichiarazione in sintesi ai sensi legge regionale 21.06.1999 n. 18; - di tutti gli atti presupposti preparatori connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria del 19 luglio 2022, n. 11, di approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 2021-2026, con relativi atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Vezzano Ligure aveva proposto ricorso per l'annullamento della delibera regionale di approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 2021-2026, nonché degli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali. Il testo della sentenza non espone i motivi di legittimità dedotti. Nel corso del giudizio, con istanza del 27 aprile 2026, il Comune ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese. Il Ministero dell'Interno e Recos S.p.A. hanno aderito alla richiesta di compensazione; l'Avvocatura dello Stato ha dichiarato a verbale di rinunciare alle spese anche per le altre amministrazioni patrocinate.
La decisione
Il TAR ha rilevato che la dichiarazione di rinuncia non possedeva i requisiti formali previsti dai primi tre commi dell'art. 84 c.p.a. Ha tuttavia ritenuto sussistenti i presupposti per dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., in ragione della sopravvenuta rinuncia sostanziale alla prosecuzione del giudizio. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese sono state compensate tra tutte le parti, anche nei confronti della Regione Liguria, considerando la particolarità della vicenda e la presenza meramente formale delle costituzioni.
Norme richiamate
art. 84, commi 1-4, c.p.a.
Il testo richiama i primi tre commi dell’art. 84 c.p.a. e l’art. 84, comma 4, c.p.a.
La rinuncia al ricorso deve rispettare i requisiti formali previsti dai primi tre commi; quando tali requisiti mancano, ma emerge la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il giudice può dichiarare l’improcedibilità ai sensi del comma 4.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili; la sentenza definisce il giudizio con una pronuncia di improcedibilità.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla decisione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso priva dei requisiti formali previsti dall’art. 84, commi 1-3, c.p.a. non consente di dichiarare l’estinzione per rinuncia, ma può fondare, se evidenzia la sopravvenuta perdita dell’interesse alla decisione, una pronuncia di improcedibilità ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione può essere dichiarata anche quando il ricorrente abbia manifestato la volontà di non proseguire il giudizio mediante una dichiarazione formalmente inidonea alla rinuncia, purché dagli atti emerga in modo sufficiente il venir meno dell’interesse alla pronuncia di merito.
- La compensazione delle spese può essere disposta in ragione della particolarità della vicenda e della natura meramente formale delle costituzioni in giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 lug 2026Sentenza n. 1474/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 lug 2026Sentenza n. 1475/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 lug 2026Sentenza n. 1476/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 lug 2026Sentenza n. 1477/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 lug 2026Sentenza n. 1478/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 lug 2026Sentenza n. 1479/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →