Cassazione Penale, Sentenza n. 45406/2022 del 29/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 317 cod. pen. (concussione). Il ricorrente deduceva: (i) nullità della sentenza di primo grado per la dicitura "condotte prescritte rilevanti solo ai fini descrittivi" inserita in calce al capo A) dell'imputazione, con preteso pregiudizio al diritto di difesa; (ii) vizio di motivazione e errata valutazione delle prove per aver ritenuto credibile la persona offesa nonostante contraddizioni e interessi patrimoniali confliggenti.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che la dicitura in calce avesse determinato nullità o pregiudizio: la stessa indicava condotte più risalenti per le quali era intervenuta prescrizione e la difesa aveva comunque partecipato all'istruttoria sugli stessi fatti. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura in parte improcedibile e in parte manifestamente infondata: la sentenza impugnata è adeguatamente motivata, ha esaminato le prove e indicato elementi oggettivi (polizza fideiussoria, versamenti, mancata prova della restituzione o della consegna delle somme) che sostengono la credibilità della persona offesa; la qualificazione giuridica dei fatti come concussione è stata correttamente motivata perché la vittima era consapevole delle somme richieste ma costretta a pagarle. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.
Norme richiamate
art. 317 cod. pen.
I giudici hanno ritenuto integrato il reato di concussione: l'abuso non richiede l'esercizio di una specifica funzione tecnica, ma può consistere nello sfruttamento della qualità di dipendente pubblico per costringere la vittima a prestazioni patrimoniali. La vittima era consapevole della natura indebita delle somme, per cui non configura truffa ma concussione.
art. 522 cod. proc. pen.
La norma richiede la necessaria correlazione tra il fatto contestato e la decisione: la Corte ha ritenuto che l'inserimento di condotte prescritte a scopo descrittivo non abbia violato tale principio né arrecato pregiudizio al diritto di difesa quando la difesa ha potuto esercitare pienamente il contraddittorio.
art. 604 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla disciplina dell'impugnazione e dei profili di ammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte ha applicato i criteri di ammissibilità e motivazione previsti dalla normativa per dichiarare il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- La presenza, nell'imputazione o in atti, di condotte per le quali sia intervenuta prescrizione può essere mantenuta a scopo descrittivo se chiarita e se la difesa ha avuto piena possibilità di esercitare il contraddittorio; da ciò non deriva automaticamente una nullità se non è provato un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- La distinzione tra concussione e truffa dipende dalla consapevolezza della vittima: se la vittima è costretta o minacciata a prestazioni patrimoniali pur essendo consapevole della loro indebità, prevale la qualificazione per concussione; se è ingannata tramite artifici, può configurarsi la truffa.
- In sede di legittimità le censure dirette a ottenere una diversa valutazione delle prove o della credibilità dei testimoni sono in gran parte improduttive se la sentenza di merito è motivata e fornisce risposte puntuali alle obiezioni; la Cassazione non sostituisce il giudizio di fatto del merito salvo vizi logici o violazioni di legge.
- Per far valere una nullità formale dell'imputazione è necessario dimostrare il concreto pregiudizio subito dalla difesa: mere formulazioni ambigue non sono sufficienti se la difesa ha potuto partecipare all'istruttoria sui fatti contestati.
- La documentazione oggettiva (polizze, ricevute, versamenti, atti notarili) può integrare e rafforzare la parola della persona offesa e compensare presunte incongruenze della testimonianza, rendendo fondata la decisione di merito.
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