Cassazione Penale, Sentenza n. 8997/2022 del 16/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il rigetto dell'istanza di revisione della sentenza di condanna irrevocabile (Tribunale di Napoli Nord 09/03/2017, divenuta irrevocabile il 17/07/2017) per il reato di cui all'art. 615-bis c.p., avente ad oggetto l'installazione abusiva di un impianto di videosorveglianza. Il ricorrente sosteneva che la revisione fosse ammissibile ai sensi degli artt. 630, comma 1, lett. c), e 631 c.p.p., perché la condanna era intervenuta in assenza della querela, ossia mancava la condizione di procedibilita, e deduceva che la rilevazione di tale mancanza costituisse una prova nuova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse allegato una prova nuova nel senso richiesto dall'art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p. La Corte ha chiarito la distinzione interpretativa tra due orientamenti giurisprudenziali e ha adottato la soluzione di sintesi: la mera rilevazione della mancanza della condizione di procedibilita (la non deduzione della querela) non costituisce di per sé prova nuova sufficiente per la revisione. E invece ammissibile come prova nuova solo l'elemento probatorio che introduca un fatto nuovo, estraneo al compendio valutato nel processo, idoneo a dimostrare la procedibilita a querela o, in altri casi, a modificare in modo fattuale la valutazione (per esempio la prova che cambi il tempus commissi delicti ai fini della prescrizione). Poiche il ricorrente ha limitato la sua doglianza alla mera deduzione della mancanza della querela senza produrre un novum fattuale, il ricorso e stato respinto.
Norme richiamate
art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 630, comma 1, lett. c)
La Corte interpreta la nozione di prova nuova come comprensiva di prove sopravvenute, scoperte successivamente, non acquisite oppure acquisite ma non valutate, purché riguardino un fatto nuovo idoneo a vincere la resistenza del giudicato. Tuttavia, la mera deduzione della mancata querela, senza un fatto novum, non rientra nella nozione.
art. 631, cod. proc. pen.
Stabilisce i requisiti con cui deve essere proposta la revisione. La Corte richiama il criterio secondo cui gli elementi indicati devono dimostrare che, ove accertati, il condannato debba essere prosciolto o che l'azione non dovesse essere iniziata o proseguita.
art. 615-bis, cod. pen.
Norma sostanziale relativa alla tutela della riservatezza mediante apparecchiature di registrazione. Nella fattispecie costituisce il titolo di accusa per l'installazione abusiva dell'impianto di videosorveglianza.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137, conv. con mod. dalla legge 18/12/2020, n. 176
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 conv. in l. 176/2020
Disposizione processuale che ha consentito la trattazione con requisitoria scritta e l'assenza di discussione orale; richiamata per giustificare la mancata discussione orale e l'uso della requisitoria scritta del Procuratore generale.
art. 129, cod. proc. pen.
Norma che disciplina i profili rilevabili d'ufficio. La Corte richiama il principio che se un fatto era emergente dagli atti e rilevabile d'ufficio, la sua mancata valutazione non costituisce di regola materia di revisione mediante prova nuova.
art. 529, 530, 531, cod. proc. pen. (richiamati)
Norme richiamate nel contesto della discussione sulla tipologia delle decisioni di proscioglimento e sulle ipotesi in cui la revisione puo condurre a una decisione di non doversi procedere. Usate dalla Corte per delineare il perimetro dei casi tassativi di revisione.
Massime di principio
- La revisione per prova nuova richiede l'emersione di un fatto nuovo, estraneo al compendio probatorio gia valutato, in grado di scardinare il giudicato.
- La mera constatazione della mancanza della querela, senza l'apporto di un novum fattuale, non costituisce prova nuova idonea alla revisione.
- E ammissibile la revisione qualora la prova nuova dimostri un fatto che renda il reato procedibile a querela oppure modifichi fattualmente il quadro temporale o materiale rilevante (per esempio diverso tempus commissi delicti ai fini della prescrizione).
- Se l'elemento dedotto come nuovo era conoscibile dagli atti e rilevabile d'ufficio dal giudice della cognizione, la sua mancata valutazione non giustifica in genere la revisione.
- In situazioni analoghe, chi richiede la revisione deve produrre ed allegare elementi probatori concreti e nuovi, non la sola ricostruzione giuridica dell'omessa applicazione di condizioni di procedibilita.
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