Circolare numero 101 del 11-4-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce gli effetti dell’adeguamento annuale degli importi massimi di integrazione salariale sul contributo di ingresso alla mobilità, con decorrenza dal 1 gennaio 1995, e aggiorna i valori da assumere nei calcoli. Fornisce inoltre precisazioni operative su due casi ricorrenti: quando le unità effettivamente collocate in mobilità sono inferiori a quelle inizialmente previste nella procedura, e quando il recesso ai lavoratori avviene in tempi diversi nell’ambito della facoltà di cui all’art. 8, comma 4, della legge n. 236/1993. Viene infine ribadito che il conteggio deve essere effettuato sul numero complessivo dei lavoratori collocati in mobilità, indipendentemente dal diritto alla relativa indennità.
Adeguamento degli importi per cassa integrazione e contributo di ingresso alla mobilità; precisazioni sul calcolo
Adeguamento degli importi e calcolo del contributo di ingresso alla mobilità
La circolare fornisce ulteriori precisazioni operative in materia di contributo di ingresso alla mobilità, alla luce dell’adeguamento annuale degli importi massimi di integrazione salariale previsto dall’art. 1, comma 5, del D.L. n. 299/1994, convertito nella legge n. 451/1994. L’intervento chiarisce i valori da assumere dal 1 gennaio 1995 e ribadisce le regole di calcolo già dettate per l’applicazione dell’art. 5, commi 4 e 6, della legge n. 223/1991, con particolare riguardo a casi di scostamento tra numero di lavoratori inizialmente interessati dalla procedura e numero di lavoratori effettivamente collocati in mobilità, nonché alle ipotesi in cui il recesso venga comunicato in momenti diversi nell’ambito della facoltà prevista dall’art. 8, comma 4, della legge n. 236/1993.
Adeguamento degli importi dal 1 gennaio 1995
L’art. 1, comma 5, del D.L. n. 299/1994, convertito con modificazioni nella legge n. 451/1994, stabilisce che, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno a partire dal 1995, gli importi massimi di integrazione salariale e la retribuzione mensile di riferimento siano incrementati nella misura dell’80% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
In attuazione di tale previsione, la circolare richiama gli importi divulgati con la circolare n. 48 del 17 febbraio 1995 e precisa che, dal 1 gennaio 1995, i valori sono i seguenti:
- L. 1.287.306, che al netto della riduzione del 5,84% di cui all’art. 26 della legge n. 41/1986 diventa L. 1.212.127;
- L. 1.547.217, che al netto della medesima riduzione diventa L. 1.456.860.
La retribuzione mensile di riferimento, per l’applicazione dell’importo più elevato, è pari a L. 2.784.990.
Effetti sul contributo di ingresso alla mobilità
Per i licenziamenti intimati dal 1 gennaio 1995 in poi, l’anticipazione di cui all’art. 4, comma 3, della legge n. 223/1991 va calcolata sull’importo di L. 1.287.306, mentre l’importo dovuto ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 6, della stessa legge deve essere rapportato a L. 1.212.127. Quando la retribuzione di riferimento supera L. 2.784.990, gli importi applicabili salgono rispettivamente a L. 1.547.217 e L. 1.456.860.
La circolare ricorda inoltre che l’importo di cui all’art. 5, comma 4, della legge n. 223/1991 è incrementato nei casi previsti dall’art. 5, comma 8, del D.L. n. 299/1994, convertito nella legge n. 451/1994, secondo quanto già chiarito con la circolare n. 130 del 29 aprile 1994.
Numero di lavoratori collocati in mobilità inferiore a quello inizialmente previsto
Viene ribadito il criterio di calcolo già espresso con la circolare n. 197 del 30 luglio 1992: le imprese devono determinare l’importo dovuto ex art. 5, commi 4 e 6, della legge n. 223/1991 e successive modificazioni rapportandolo a nove, sei o tre volte, a seconda della fattispecie, al trattamento iniziale di mobilità spettante al lavoratore, al netto della riduzione del 5,84%.
Dall’importo complessivo, comprensivo dell’eventuale maggiorazione prevista dall’art. 5, comma 8, della legge n. 451/1994, deve essere sottratta l’anticipazione già versata o da versare in sede di avvio della procedura. Ne deriva che il risultato finale può essere:
- a credito dell’azienda, con conguaglio sulla prima denuncia contributiva utile mediante codice G800;
- a debito dell’azienda, con suddivisione dell’importo residuo in trenta rate mensili da versare con codice M000.
La circolare segnala che alcune Sedi hanno riscontrato l’anomala presenza del codice G800 seguito da una serie di codici M000, indice del fatto che alcune imprese avrebbero prima conguagliato l’anticipazione per i lavoratori non più collocati in mobilità e poi avrebbero calcolato separatamente il dovuto per i soli lavoratori effettivamente collocati in mobilità. Tale comportamento è ritenuto non conforme alle istruzioni e produce un conguaglio immediato non dovuto, oltre a rinviare la riscossione di somme rilevanti da parte dell’Istituto.
Per tale motivo, le Sedi sono invitate a procedere al ricalcolo delle rate e ad applicare le sanzioni civili nei casi in cui si verifichino tali modalità di calcolo.
Facoltà di collocare in mobilità entro 120 giorni dalla conclusione della procedura
La circolare affronta anche il caso in cui l’impresa eserciti la facoltà di collocare in mobilità i lavoratori entro 120 giorni dalla conclusione della procedura, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della legge n. 236/1993. Richiamando quanto già precisato e quanto sancito dal D.M. 17 febbraio 1993, n. 142, si chiarisce che l’obbligo di versare la prima rata, o l’importo in un’unica soluzione, coincide con la scadenza della denuncia contributiva del mese in cui l’impresa comunica il recesso ai lavoratori posti in mobilità.
Ne consegue che i conteggi devono essere effettuati alla data della comunicazione del recesso, mentre non assumono rilievo le effettive date di cessazione del rapporto di lavoro. La circolare osserva che, in alcuni casi, le comunicazioni di recesso non sono contestuali per tutti i lavoratori, poiché le scadenze possono differire nel rispetto dei termini di preavviso. In tali ipotesi, le rate devono essere adeguate alle diverse scadenze temporali, ma la procedura di mobilità resta unica e il conteggio complessivo deve essere effettuato una sola volta, con riferimento all’importo totale dovuto al netto dell’anticipazione già versata.
Base di calcolo complessiva dei lavoratori
Infine, la circolare precisa che il conteggio ex art. 5, commi 4 e 6, della legge n. 223/1991 e successive modificazioni deve essere eseguito sul numero complessivo dei lavoratori collocati in mobilità, indipendentemente dal loro diritto all’indennità di mobilità. Sono quindi compresi anche i lavoratori che non possiedono il requisito dell’anzianità, quelli che presentino domanda di pensione dopo il collocamento in mobilità e quelli che si rioccupino autonomamente.
Questa precisazione chiude il documento confermando un criterio unitario di determinazione dell’importo dovuto, finalizzato a evitare frazionamenti o esclusioni non giustificati dalla normativa applicabile.
Punti principali
Adeguamento degli importi dal 1 gennaio 1995
In applicazione dell’art. 1, comma 5, del D.L. n. 299/1994, convertito nella legge n. 451/1994, gli importi massimi di integrazione salariale e la retribuzione mensile di riferimento sono aumentati dell’80% della variazione annuale ISTAT, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno a partire dal 1995. Dal 1 gennaio 1995 gli importi risultano pari a L. 1.287.306 e L. 1.547.217, rispettivamente ridotti a L. 1.212.127 e L. 1.456.860 per effetto della riduzione del 5,84% prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986. La retribuzione di riferimento, ai fini dell’importo più elevato, è pari a L. 2.784.990.
Effetti sul contributo di ingresso alla mobilità
Per i licenziamenti intimati dal 1 gennaio 1995, l’anticipazione prevista dall’art. 4, comma 3, della legge n. 223/1991 deve essere calcolata sull’importo di L. 1.287.306, mentre l’importo dovuto ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 6, della stessa legge va rapportato a L. 1.212.127. Se la retribuzione di riferimento supera L. 2.784.990, i valori da assumere salgono rispettivamente a L. 1.547.217 e L. 1.456.860. Resta fermo che l’importo di cui all’art. 5, comma 4, è ulteriormente aumentato nei casi previsti dall’art. 5, comma 8, del D.L. n. 299/1994 convertito nella legge n. 451/1994.
Calcolo quando le unità collocate in mobilità sono inferiori a quelle inizialmente previste
La circolare ribadisce che l’importo dovuto ex art. 5, commi 4 e 6, della legge n. 223/1991 va calcolato sul trattamento iniziale di mobilità spettante al lavoratore, applicando i coefficienti di nove, sei o tre volte a seconda della fattispecie, al netto della riduzione del 5,84%. Dall’importo globale, comprensivo dell’eventuale maggiorazione di cui all’art. 5, comma 8, della legge n. 451/1994, va sottratta l’anticipazione già versata o da versare in fase di avvio della procedura. Se il risultato è a credito, il conguaglio avviene sulla prima denuncia contributiva utile con codice G800; se è a debito, il residuo va rateizzato in trenta mensilità con codice M000.
Comportamenti non conformi e conseguenze contabili
Viene segnalata un’anomala prassi consistente nel conguagliare immediatamente l’anticipazione relativa ai lavoratori non più collocati in mobilità e, separatamente, nel calcolare il dovuto solo per i lavoratori effettivamente collocati in mobilità. La circolare precisa che tale comportamento non è conforme alle istruzioni e può determinare un conguaglio immediato non dovuto, oltre a differire nel tempo la riscossione delle somme da parte dell’Istituto. Le Sedi sono invitate a procedere al ricalcolo delle rate con addebito delle sanzioni civili.
Facoltà di collocare in mobilità entro 120 giorni dalla conclusione della procedura
Quando l’impresa esercita la facoltà di collocare in mobilità i lavoratori entro 120 giorni dalla conclusione della procedura, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della legge n. 236/1993, il versamento della prima rata o dell’importo in unica soluzione coincide con la scadenza della denuncia contributiva del mese in cui è comunicato il recesso. I conteggi vanno dunque eseguiti alla data di comunicazione del recesso, non rilevando le date effettive di cessazione del rapporto di lavoro. Se le comunicazioni di recesso non sono contestuali per tutti i lavoratori, le rate devono essere adeguate alle diverse scadenze, ma il conteggio resta unico per l’intera procedura di mobilità.
Base di calcolo complessiva dei lavoratori collocati in mobilità
Il conteggio dell’importo dovuto ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 6, della legge n. 223/1991 deve essere effettuato sul numero complessivo dei lavoratori collocati in mobilità, a prescindere dal fatto che essi abbiano o meno diritto all’indennità. Sono quindi inclusi anche i lavoratori privi del requisito dell’anzianità, quelli che presentino domanda di pensione dopo il collocamento in mobilità e quelli che si rioccupino autonomamente.
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