Circolare numero 104 del 14-4-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce, sulla base della giurisprudenza della Corte di Cassazione, quando l’indennità di cassa non concorre alla retribuzione imponibile ai fini contributivi e assistenziali. Il criterio decisivo è la presenza congiunta del maneggio continuativo del denaro quale mansione normale o prevalente e della conseguente responsabilità finanziaria del lavoratore. Vengono richiamate alcune fattispecie già ritenute coerenti con tali requisiti e si dispone l’adeguamento delle Sedi ai principi indicati, superando la precedente circolare n. 448/1978, punto 6.
Indennità di cassa: criteri per l’esenzione da contribuzione previdenziale e assistenziale
Indennità di cassa esente da contribuzione previdenziale e assistenziale
La circolare fornisce chiarimenti sulla corretta individuazione dell’indennità di cassa ai fini dell’esclusione dalla retribuzione imponibile per i contributi di previdenza e assistenza sociale. Il documento si fonda sull’orientamento della Corte di Cassazione e precisa i requisiti che devono ricorrere per riconoscere il regime di esenzione.
Quadro normativo e orientamento giurisprudenziale
Il riferimento normativo richiamato è l’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in base al quale l’indennità di cassa può non concorrere alla base imponibile contributiva. La circolare richiama più sentenze della Corte di Cassazione, tra cui le n. 8982/94, 6797/94, 9331/94 e 6674/94, che hanno contribuito a definire i criteri applicativi della fattispecie.
Nozione di indennità di cassa
La Corte osserva che nella contrattazione collettiva le espressioni "indennità di cassa", "maneggio denaro" e "indennità di rischio" sono impiegate in modo sostanzialmente equivalente per indicare un compenso collegato a mansioni che comportano il maneggio del denaro. I requisiti rilevanti sono individuati nella continuità o normalità/prevalenza della mansione di maneggio del denaro e nella conseguente responsabilità finanziaria gravante sul lavoratore.
Fattispecie esemplificative richiamate
La circolare indica alcune situazioni già ritenute compatibili con tali criteri:
- autisti incaricati della riscossione del prezzo della merce trasportata e del costo del trasporto;
- dipendenti di aziende del gas addetti con continuità alla riscossione delle bollette, anche quando tale attività si affianca alla lettura dei contatori;
- dipendenti con mansioni contabili che, non in modo sporadico o eccezionale, maneggiano denaro per prelievi bancari e pagamenti di piccole spese ricorrenti. In tale ambito, è stata considerata irrilevante l’assenza di un ulteriore controllo da parte del dipendente sulla determinazione delle somme riscosse.
Criteri applicativi e istruzioni alle sedi
Le fattispecie menzionate non esauriscono la casistica possibile, ma offrono parametri utili per l’attività amministrativa. Le Sedi devono adeguarsi ai criteri richiamati e definire in conformità le pendenze ancora aperte. In conseguenza di tali precisazioni, vengono superate le istruzioni contenute nella circolare n. 448 del 5 gennaio 1978, punto 6.
Punti principali
Fondamento normativo e giurisprudenziale
La circolare richiama l’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, affermando che l’indennità di cassa può restare esclusa dalla retribuzione imponibile ai fini dei contributi di previdenza e assistenza sociale. I chiarimenti derivano da diverse pronunce della Corte di Cassazione, tra cui le sentenze n. 8982/94, 6797/94, 9331/94 e 6674/94.
Elementi distintivi dell’indennità di cassa
Secondo la Cassazione, la nozione di indennità di cassa si ricava dalla contrattazione collettiva, che utilizza espressioni come "indennità di cassa", "maneggio denaro" e "indennità di rischio" per indicare compensi riconosciuti quando il lavoratore svolge abitualmente o prevalentemente mansioni di maneggio del denaro ed è esposto a una conseguente responsabilità finanziaria. La continuità della mansione e il connesso rischio finanziario sono quindi gli elementi essenziali.
Fattispecie considerate coerenti con i criteri
La circolare richiama alcuni casi in cui tali requisiti sono stati riconosciuti: autisti incaricati di riscuotere il prezzo della merce trasportata e il costo del trasporto; dipendenti di aziende del gas incaricati con continuità della riscossione delle bollette, anche se affiancata alla lettura dei contatori; dipendenti con mansioni contabili che, non sporadicamente, maneggiavano denaro per prelievi bancari e pagamenti di piccole spese ricorrenti. In tali ipotesi è stata ritenuta non decisiva, ai fini della qualificazione, l’assenza di un ulteriore controllo del dipendente sulla determinazione delle somme riscosse.
Indicazioni operative per le Sedi
Le Sedi sono invitate ad adeguarsi ai criteri esposti e a definire in conformità le pendenze ancora aperte. Le casistiche richiamate non sono esaustive, ma costituiscono parametri utili per l’applicazione uniforme dei principi nell’attività amministrativa.
Superamento di precedenti istruzioni
Viene espressamente affermato che, in conseguenza di tali chiarimenti, sono superate le disposizioni contenute nella circolare n. 448 del 5 gennaio 1978, punto 6.
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