Circolare numero 105 del 14-4-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce, alla luce della legge 21/01/1995 n. 22 di conversione del D.L. 646/1994, i nuovi criteri per individuare il "danno rilevante" necessario a mantenere il diritto alla sospensione contributiva per i soggetti colpiti dall'alluvione del novembre 1994. Viene inoltre disciplinato il recupero dei contributi sospesi, consentito in unica soluzione o in tre rate quadrimestrali senza interessi, con scadenze fissate al 02/05/1995, 01/09/1995 e 02/01/1996. La circolare fornisce anche istruzioni operative per datori di lavoro, Sedi e uffici contabili, distinguendo tra contribuzione previdenziale e contributi per il Servizio Sanitario Nazionale.
Definizione di "danno rilevante" e recupero rateale dei contributi sospesi per l'alluvione di novembre 1994
Definizione di "danno rilevante" e recupero dei contributi sospesi per l'alluvione del novembre 1994
La circolare interviene a seguito della legge 21 gennaio 1995 n. 22, che ha convertito con modificazioni il D.L. 646/1994 in materia di sospensione dei contributi per i soggetti colpiti dall'alluvione della prima decade di novembre 1994. I chiarimenti riguardano, in particolare, la nuova nozione di "danno rilevante" e le modalità operative e contabili per il recupero dei contributi sospesi.
Quadro normativo e ambito delle modifiche
La legge di conversione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23/01/1995, incide su due profili di competenza dell'Istituto:
- la definizione del requisito del "danno rilevante";
- le modalità di recupero dei contributi sospesi.
La circolare richiama anche le precedenti istruzioni già impartite con le circolari n. 316 del 1/12/1994 e n. 328 del 20/12/1994, che restano il riferimento operativo per gli aspetti non modificati.
Definizione di "danno rilevante"
L'art. 6, comma 16-bis, della legge n. 22/1995 introduce un criterio quantitativo per individuare il danno rilevante, requisito essenziale per accedere alla sospensione dei termini di pagamento dei contributi.
Secondo la circolare:
- è rilevante il danno superiore a un sesto del reddito dichiarato per l'anno 1993;
- il reddito da assumere a base del confronto è il reddito complessivo dell'azienda, non il reddito imponibile;
- il criterio vale per i soggetti colpiti che, alla data del 4/11/1994, avevano residenza, domicilio o sede nei comuni alluvionati;
- il medesimo criterio si applica anche ai soggetti non residenti nelle zone alluvionate, ma che abbiano subito danni rilevanti nell'attività lavorativa svolta nei comuni colpiti;
- non può comunque essere considerato rilevante il danno di importo inferiore a lire 2 milioni.
Effetti della conversione sulla sospensione già operata
Poiché le modifiche introdotte dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione, la circolare precisa che le aziende che avevano sospeso i contributi in base al D.L. 646/1994 ma che, per effetto della nuova disciplina, non hanno più diritto alla sospensione devono:
- riprendere il versamento regolare dei contributi a partire da quelli relativi al mese di gennaio 1995;
- versare i contributi sospesi relativi al periodo ottobre-dicembre 1994 secondo le modalità indicate per il recupero;
- avere il codice di autorizzazione "8X" limitato al periodo 1/10/1994 - 31/12/1994.
Recupero dei contributi sospesi: modalità di pagamento
L'art. 7, comma 1, della legge di conversione consente il recupero dei versamenti differiti:
- su domanda;
- in tre rate quadrimestrali;
- senza interessi;
- con rate di importo uguale e da pagarsi consecutivamente.
La circolare chiarisce che il mancato pagamento di una rata non determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione, ma integra soltanto un'omissione contributiva riferita alla singola rata scaduta.
Le scadenze previste sono le seguenti:
- pagamento in unica soluzione entro il 02/05/1995;
- prima rata quadrimestrale: 02/05/1995;
- seconda rata quadrimestrale: 01/09/1995;
- terza rata quadrimestrale: 02/01/1996.
Adempimenti dei datori di lavoro
Per accedere al pagamento rateale è necessaria una specifica domanda all'Istituto, con cui il datore di lavoro manifesta la volontà di regolarizzare la posizione debitoria al termine del periodo di sospensione mediante pagamento in rate. La domanda deve:
- richiamare la precedente domanda di sospensione, se già presentata;
- essere presentata entro il 02/05/1995;
- poter essere unita, in un unico atto, alla richiesta di sospensione.
Entro il 02/05/1995 devono inoltre essere presentate le denunce contributive oggetto di sospensione, cioè i modelli DM10/1, DM10/2, DM10/3, DM10/S e DM10/SR.
Contributi previdenziali: modalità operative
Per la contribuzione previdenziale, i datori di lavoro che optano per la rateazione devono:
- compilare i quadri "B-C" del mod. DM10/2 con le consuete modalità e riportare il totale A (rigo 33) nel corrispondente campo del mod. DM10/1;
- compilare il quadro "D" senza effettuare la sommatoria del totale "B" (rigo 57);
- determinare l'importo complessivo dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi dovuti all'Istituto, compresa la quota a carico dei lavoratori;
- calcolare la differenza tra tale importo complessivo e gli importi esposti nel quadro "D";
- indicare la differenza in uno dei righi in bianco del quadro "D", preceduta dal codice "N927" e dalla dicitura "CONTR. SOSP. ART. 7, C.1 DL 646/94";
- riportare il totale delle partite del quadro "D" nel rigo 57 (totale B) e nel relativo campo del mod. DM10/1;
- effettuare la differenza tra i righi 33 e 57 del mod. DM10/2 e riportarla nell'apposito riquadro sotto il rigo 57 e nel corrispondente campo del mod. DM10/1;
- presentare la denuncia alla Sede competente con saldo a credito oppure a zero.
I versamenti devono essere eseguiti con bollettino di conto corrente postale per le "riscossioni varie", indicando sul retro:
- il numero di matricola aziendale;
- la causale "Contr. Sosp. Art.7, C.1, L.22/95 - Rata N.".
Eventuali sanzioni calcolate direttamente dall'azienda per ritardo nel pagamento della rata scaduta possono essere versate con lo stesso bollettino.
Contributi per il Servizio Sanitario Nazionale: modalità operative
Per la contribuzione sanitaria i datori di lavoro devono:
- compilare i modelli DM10/S per ciascun mese oggetto di sospensione, distintamente per ciascuna regione di pertinenza;
- indicare nel campo "IMPORTO CONTRIBUTI SANITARI DOVUTI" l'importo per il quale si richiede la rateizzazione;
- riportare nel campo "si versano lire" la dicitura "CONTR. SOSP. ART. 7, C.1 DL 646/94";
- presentare i modelli alla Sede competente.
La circolare richiama le Sedi a verificare, prima dell'acquisizione della modulistica, la corretta attribuzione del codice di autorizzazione "8X" secondo le istruzioni della circolare n. 316/1994.
I versamenti delle rate vanno effettuati con i modelli DM20/REG, indicando nel campo "N.inademp." i primi quattro caratteri della regione interessata e precedendo tale campo con il codice archivio "S". Anche in questo caso le eventuali sanzioni per ritardo possono essere versate con il medesimo modello insieme alla rata.
Istruzioni procedurali e contabili
Per i contributi previdenziali, la contabilizzazione del credito verso i datori di lavoro che scelgono il pagamento rateale segue le disposizioni della circolare n. 328/1994. La circolare conferma il conto GPA 06/55, la cui denominazione viene aggiornata con riferimento alla legge di conversione.
I versamenti quadrimestrali devono essere imputati al conto GPA 06/55 e devono corrispondere ad almeno 4/12 della somma degli importi contraddistinti nel DM10/2 dal codice "N927". Il conto è assistito dalla causale di mod. FL02: 10106, trattandosi di riscossioni relative a contributi esposti nelle denunce DM10.
Se i versamenti arrivano tramite procedura T.E.F., che abbina le "riscossioni varie" al conto GPA 52/99, occorre effettuare lo storno di cassa dal GPA 52/99 al GPA 06/55.
L'Ufficio competente per la contabilità deve poi:
- aggiornare il partitario del conto di credito;
- trasmettere la documentazione attestante i versamenti all'Ufficio Riscossione Contributi per i successivi adempimenti.
A conclusione della rateazione, se il conto GPA 06/55 presenta un'eccedenza in Avere dovuta alle sanzioni civili calcolate dall'azienda, si procede alla contabilizzazione tramite mod. SC3, con registrazione in partita doppia GPA 06/55 a GPA 52/27. Due copie del modello devono essere inviate all'Ufficio competente per la contabilità, che dopo la registrazione ne restituisce una copia all'Ufficio riscossione contributi.
Per i contributi sanitari, i DM10/S presentati dalle aziende che hanno fruito della sospensione devono essere acquisiti come modelli insoluti. La procedura memorizza i relativi crediti nell'archivio "Recupero crediti sanitari" e li contrassegna con codice stato lavorazione "9317", evidenziando che non devono essere calcolate sanzioni né avviato il recupero coattivo, se i pagamenti rateali vengono effettuati regolarmente.
Poiché i versamenti avvengono con DM20/REG, le rilevazioni contabili sono imputate ai conti AS.52/20. Il codice archivio "S" consente alla procedura di abbinare il versamento ai crediti sospesi. Alla fine della rateazione, eventuali sanzioni civili calcolate dall'azienda determinano automaticamente la scrittura AS.00/10 a AS.52/28.
Punti principali
Nuova definizione di "danno rilevante"
La legge di conversione introduce un criterio quantitativo: il danno è rilevante se supera un sesto del reddito dichiarato per il 1993. Per il calcolo va considerato il reddito complessivo, non il reddito imponibile. Il criterio si applica sia ai soggetti residenti, domiciliati o con sede nei comuni alluvionati alla data del 4/11/1994, sia a chi, pur non residente nelle zone colpite, abbia subito danni rilevanti nell'attività lavorativa svolta in quei comuni. In ogni caso il danno non è rilevante se inferiore a lire 2 milioni.
Effetti della legge di conversione sulla sospensione
Le modifiche della legge n. 22/1995 hanno efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione. Le aziende che avevano sospeso i versamenti in base ai criteri del D.L. 646/1994 ma che, per effetto della conversione, non conservano il diritto alla sospensione, devono riprendere i versamenti ordinari da gennaio 1995 e recuperare i contributi sospesi relativi al periodo ottobre-dicembre 1994 secondo le nuove modalità. Per tali aziende il codice di autorizzazione "8X" va attribuito solo dal 1/10/1994 al 31/12/1994.
Recupero dei contributi sospesi in forma rateale
L'art. 7, comma 1, della legge di conversione consente il pagamento differito su domanda in tre rate quadrimestrali senza interessi, con rate di importo costante e consecutive. Il mancato pagamento di una rata non comporta decadenza dal beneficio, ma costituisce omissione contributiva limitata alla rata scaduta.
Scadenze e domande dei datori di lavoro
Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 02/05/1995 oppure in tre rate con scadenza 02/05/1995, 01/09/1995 e 02/01/1996. Per il rateale occorre presentare apposita domanda all'Istituto, riferita alla precedente richiesta di sospensione, manifestando la volontà di regolarizzare la posizione con pagamento rateale; la domanda va presentata entro il 02/05/1995. La domanda di rateazione e quella di sospensione possono essere riunite in un unico atto. Entro il 02/05/1995 vanno presentate anche le denunce contributive DM10/1, DM10/2, DM10/3, DM10/S e DM10/SR oggetto della sospensione.
Adempimenti per la contribuzione previdenziale
Per il recupero dei contributi previdenziali i datori di lavoro devono compilare i quadri B-C del DM10/2 e riportare il totale A nel DM10/1; compilare il quadro D senza sommare il totale B; determinare l'importo complessivo dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi, compresa la quota lavoratori; calcolare la differenza tra tale importo e gli importi esposti nel quadro D; esporre la differenza con il codice N927 e la dicitura "CONTR. SOSP. ART. 7, C.1 DL 646/94"; riportare il totale B al rigo 57 e nel DM10/1; indicare la differenza tra i righi 33 e 57 negli appositi campi; presentare la denuncia alla Sede competente con saldo a credito o a zero. I versamenti delle rate devono essere effettuati con bollettino di c/c postale per "riscossioni varie", indicando matricola aziendale e causale "Contr. Sosp. Art.7, C.1, L.22/95 - Rata N.".
Adempimenti per la contribuzione sanitaria
Per i contributi dovuti al Servizio Sanitario Nazionale i datori di lavoro devono compilare i modelli DM10/S per ciascun mese sospeso e per ciascuna regione di competenza, indicando l'importo nel campo "IMPORTO CONTRIBUTI SANITARI DOVUTI" e la dicitura "CONTR. SOSP. ART. 7, C.1 DL 646/94" nel campo "si versano lire". I modelli vanno presentati alla Sede competente. I versamenti delle rate si effettuano con DM20/REG, indicando nel campo "N.inademp." i primi quattro caratteri della regione, preceduti dal codice archivio "S"; anche con tale modello possono essere versate le sanzioni per ritardo sulla rata scaduta.
Istruzioni contabili e procedurali
Per i contributi previdenziali il credito verso i datori di lavoro che scelgono la rateazione va rilevato secondo le istruzioni della circolare n. 328/1994; viene richiamato il conto GPA 06/55, la cui denominazione è integrata con riferimento alla legge di conversione. Le rate quadrimestrali, pari ad almeno 4/12 della somma degli importi codificati N927 nel DM10/2, vanno accreditate al conto GPA 06/55. Se i versamenti provengono dalla procedura T.E.F., occorre lo storno di cassa dal conto GPA 52/99 al GPA 06/55. A fine rateazione, eventuali sanzioni civili calcolate direttamente dall'azienda sono registrate con mod. SC3 e scrittura GPA 06/55 a GPA 52/27. Per i contributi sanitari, i DM10/S sono acquisiti come modelli insoluti; la procedura memorizza i crediti nell'archivio "Recupero crediti sanitari" con codice stato lavorazione 9317, senza calcolo di sanzioni né recupero coattivo se i pagamenti rateali sono regolari. I versamenti con DM20/REG vengono rilevati sui conti AS.52/20 e, a fine rateazione, eventuali sanzioni producono automaticamente la scrittura AS.00/10 a AS.52/28.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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