Circolare numero 100 del 10-4-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, a seguito dell’art. 33, comma 3, del D.L. n. 41/1995 convertito nella legge n. 85/1995, aumentano i limiti delle somme corrisposte per trasferte esenti da contribuzione di malattia e da contribuzione sanitaria. Per le trasferte in Italia il limite passa a lire 90.000 giornaliere e per le trasferte all’estero a lire 150.000 giornaliere. Le eccedenze relative a trasferte successive al 24 febbraio 1995 sono interamente imponibili. I datori di lavoro possono recuperare i contributi versati in eccesso per i periodi pregressi mediante denuncia contributiva entro il terzo mese successivo alla circolare, seguendo specifiche modalità di regolarizzazione nei modelli DM 10/2 e DM10/S.
Adeguamento dei limiti di esenzione contributiva per indennità di trasferta
Adeguamento dei limiti di esenzione per le indennità di trasferta
La circolare chiarisce gli effetti, in materia contributiva, dell’art. 33, comma 3, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con legge 22 marzo 1995, n. 85. Il provvedimento interviene sui limiti fiscali delle indennità di trasferta e determina, per riflesso, l’innalzamento della soglia di esenzione dalla contribuzione di malattia e dagli altri contributi collegati.
Quadro normativo richiamato
La norma richiamata modifica gli importi già previsti dall’art. 48, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, portandoli da lire 60.000 e lire 100.000 a lire 90.000 e lire 150.000. La circolare collega a tale modifica anche il limite dell’art. 31, comma 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in base al quale le somme corrisposte a titolo di diaria e indennità di trasferta restano escluse dall’imponibile contributivo solo fino all’ammontare esente da imposizione fiscale.
Nuovi limiti applicabili
In conseguenza dell’adeguamento normativo:
- per le trasferte effettuate in Italia, il limite di esenzione contributiva è fissato in lire 90.000 giornaliere;
- per le trasferte all’estero, il limite è fissato in lire 150.000 giornaliere.
Le somme corrisposte oltre tali importi concorrono per intero all’imponibile contributivo. La circolare precisa che questa regola si applica alle trasferte effettuate successivamente al 24 febbraio 1995, data di entrata in vigore del D.L. n. 41/1995.
Recupero delle differenze contributive
I datori di lavoro possono recuperare le eventuali differenze contributive già versate in più per i periodi pregressi, in dipendenza dell’efficacia del decreto n. 41/1995. Il recupero deve avvenire con una delle denunce contributive da presentare entro il terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare.
Modalità operative per il mod. DM 10/2
Ai fini della compilazione del mod. DM 10/2, i datori di lavoro devono:
- determinare, secondo le indicazioni della circolare, gli imponibili da assoggettare ai contributi per le indennità economiche di malattia e di maternità per i mesi da regolarizzare;
- calcolare le differenze in meno tra gli imponibili così rideterminati e quelli già assoggettati a contribuzione per gli stessi mesi;
- riportare tali differenze in diminuzione delle retribuzioni imponibili del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione, determinando i contributi dovuti sui nuovi totali.
Modalità operative per il mod. DM10/S
Per il mod. DM10/S, relativo alla contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario, i datori di lavoro devono:
- determinare gli imponibili da assoggettare a contribuzione sanitaria per i mesi oggetto di regolarizzazione;
- calcolare le differenze in meno rispetto agli imponibili già assoggettati alla medesima contribuzione;
- portare tali differenze in diminuzione delle retribuzioni imponibili del mese di regolarizzazione e ricalcolare i contributi sanitari sui totali risultanti.
Controlli e diffusione
La circolare raccomanda alle Sedi di verificare, in occasione di accessi ispettivi o comunque di controlli sugli adempimenti delle aziende, la regolarità delle operazioni di regolarizzazione effettuate. Le Sedi sono inoltre invitate a diffondere tempestivamente il contenuto della circolare ai datori di lavoro attraverso tutti i canali di informazione disponibili.
Punti principali
Aggiornamento dei limiti di esenzione
La circolare dà applicazione all’art. 33, comma 3, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, che aumenta gli importi di cui all’art. 48, comma 4, del TUIR da lire 60.000 e 100.000 rispettivamente a lire 90.000 e lire 150.000. Tali nuovi limiti rilevano per l’esclusione dalla contribuzione di malattia delle indennità di trasferta.
Effetti sull’imponibile contributivo
Il limite di esenzione dall’imponibile contributivo, richiamato dall’art. 31, comma 6, della legge n. 41/1986 per diaria e indennità di trasferta, viene quindi elevato a lire 90.000 giornaliere per le trasferte in Italia e a lire 150.000 giornaliere per le trasferte all’estero. Le somme che eccedono tali importi, per trasferte effettuate dopo il 24 febbraio 1995, concorrono integralmente alla formazione dell’imponibile contributivo.
Regolarizzazione dei contributi pregressi
I datori di lavoro devono recuperare le eventuali differenze contributive versate in più per i periodi precedenti, in conseguenza dell’efficacia del decreto n. 41/1995, mediante una denuncia contributiva da presentare entro il terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare.
Compilazione del mod. DM 10/2
Per la regolarizzazione relativa alle indennità economiche di malattia e maternità, i datori di lavoro devono determinare gli imponibili per i mesi interessati, calcolare le differenze in diminuzione rispetto a quelli già assoggettati a contribuzione e riportare tali differenze in diminuzione delle retribuzioni imponibili del mese di regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali così ottenuti.
Compilazione del mod. DM10/S
Per le prestazioni del Servizio sanitario, i datori di lavoro devono determinare gli imponibili dei mesi oggetto di regolarizzazione, calcolare le differenze rispetto a quelli già assoggettati a contribuzione sanitaria e portare tali differenze in diminuzione delle retribuzioni imponibili del mese in cui avviene la regolarizzazione, ricalcolando i contributi sanitari sui nuovi totali.
Controlli delle Sedi INPS
Le Sedi devono verificare, in occasione di accessi ispettivi o altri controlli sugli adempimenti aziendali, la regolarità delle operazioni di regolarizzazione effettuate dai datori di lavoro. Devono inoltre assicurare la massima diffusione del contenuto della circolare presso i datori di lavoro.
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