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Circolare

Circolare numero 106 del 14-4-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna per l’anno 1995 le misure dei contributi obbligatori dovuti nel settore agricolo, distinguendo tra operai agricoli e coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Vengono confermate o modificate le aliquote IVS, malattia, maternità, TBC, ex ENAOLI e Fondo di garanzia, con specifica indicazione delle agevolazioni per zone montane, svantaggiate e territori del Mezzogiorno, nonché dei differimenti temporali introdotti dal D.L. n. 55/1995. Sono inoltre riepilogate le aliquote complessive e le basi di calcolo applicabili, incluse le fasce di reddito e i limiti di retribuzione imponibile.

Aliquote e contributi obbligatori per il 1995 per operai agricoli e coltivatori diretti, mezzadri e coloni

Contributi obbligatori per il 1995 nel settore agricolo

La circolare disciplina le aliquote contributive dovute per l’anno 1995 nel settore agricolo, distinguendo tra operai agricoli e coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Il documento aggiorna le misure dei contributi previdenziali e assistenziali, specifica le agevolazioni territoriali e riporta le principali basi imponibili, i limiti reddituali e i differimenti introdotti nel corso del 1995.

Operai agricoli: contribuzione IVS

Per gli operai agricoli la contribuzione IVS per il 1995 resta fissata al 17,77%, comprensiva dello 0,10% per gli asili nido e dello 0,20% per l’assistenza malattia ai pensionati. La quota a carico del lavoratore è pari al 5,84%.

La circolare richiama inoltre l’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438, evidenziando che, poiché l’aliquota a carico del lavoratore è inferiore al 10%, si applica l’aliquota aggiuntiva dell’1% sulla parte di retribuzione eccedente L. 57.578.000, importo corrispondente per il 1995 alla prima fascia di retribuzione pensionabile.

Per gli operai agricoli a tempo indeterminato, il minimale di retribuzione giornaliera da assoggettare a contribuzione è fissato in L. 52.920, per effetto della rivalutazione ISTAT. Resta inoltre fermo che la retribuzione imponibile non può essere inferiore ai minimi previsti da leggi, regolamenti e contratti collettivi applicabili, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989.

Operai agricoli: altri contributi e prestazioni

Il contributo per il Fondo di garanzia di fine rapporto dovuto dai lavoratori agricoli dipendenti a tempo indeterminato resta fissato allo 0,20%.

Per il Servizio Sanitario Nazionale il contributo resta pari al 10,60%, di cui il 9,60% a carico dei datori di lavoro e l’1% a carico dei lavoratori per la fascia di reddito fino a L. 40 milioni annui. Per i datori di lavoro agricolo non operanti nei territori del Mezzogiorno è prevista una riduzione di 5,50 punti percentuali, con applicazione dell’aliquota del 4,10%; la quota a carico dei lavoratori resta comunque pari all’1%.

Restano confermati anche il contributo per le prestazioni economiche di malattia, pari allo 0,683%, e quello per le indennità economiche di maternità, pari allo 0,80%.

La circolare precisa, inoltre, il regime del contributo di solidarietà collegato alla contribuzione sanitaria: il prelievo del 4,60% continua ad applicarsi sulla quota di retribuzione imponibile eccedente L. 40 milioni e fino a L. 150 milioni annui, con riparto pari al 3,80% a carico del datore di lavoro e allo 0,80% a carico del lavoratore.

Operai agricoli: TBC, ex ENAOLI e territori del Mezzogiorno

Per il 1995 le aziende del settore agricolo non operanti nei territori del Mezzogiorno sono esonerate dal versamento del contributo TBC, pari allo 0,11%, e del contributo ex ENAOLI, pari allo 0,01%. La circolare afferma che, per effetto della norma richiamata, tali aziende beneficiano di fatto dell’esonero totale dal pagamento di questi contributi.

Per i datori di lavoro agricolo del Mezzogiorno rimane operante la riduzione di tutti i contributi previdenziali e assistenziali prevista dalla legge n. 48/1988. Il differimento disposto dal D.L. n. 55/1995 modifica le decorrenze già previste e determina le seguenti misure: 60% dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995; 40% dal 1° luglio 1995 al 30 settembre 1995; 30% dal 1° ottobre 1995 al 31 dicembre 1995 e fino al 30 settembre 1996.

Operai agricoli: zone montane e zone svantaggiate

La circolare richiama le agevolazioni contributive per le imprese agricole con terreni in comuni montani o in zone svantaggiate, applicabili al personale dipendente a tempo determinato e indeterminato.

Per il periodo 1° gennaio 1995 - 30 giugno 1995 continuano ad operare le agevolazioni già vigenti dal 1° gennaio 1994, come richiamate nella circolare n. 320/1994. In particolare:

  • per le aziende montane di tutto il territorio nazionale, i contributi sono dovuti nella misura del 19,50% a carico del datore di lavoro e del 22,50% a carico del lavoratore;
  • per le aziende ubicate in zone svantaggiate del Mezzogiorno, i contributi sono dovuti nella misura del 26% a carico del datore di lavoro e del 30% a carico del lavoratore;
  • per le aziende ubicate in zone svantaggiate del Centro-Nord, i contributi sono dovuti nella misura del 52% a carico del datore di lavoro e del 60% a carico del lavoratore.

Per il periodo 1° luglio 1995 - 31 dicembre 1995, e fino al 30 settembre 1996, la disciplina viene ulteriormente rimodulata:

  • per le aziende montane di tutto il territorio nazionale, i contributi sono dovuti nella misura del 20% dal 1° luglio 1995 al 30 settembre 1995 e del 25% dal 1° ottobre 1995 al 31 dicembre 1995;
  • per le aziende in zone svantaggiate, sia del Centro-Nord sia del Mezzogiorno, i contributi sono dovuti nella misura del 30% dal 1° luglio 1995 al 30 settembre 1995 e del 40% dal 1° ottobre 1995 al 31 dicembre 1995.

Coltivatori diretti, mezzadri e coloni: contribuzione IVS

Per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, il calcolo dei contributi IVS continua a basarsi sulla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito della tabella D allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, applicando il reddito convenzionale individuale corrispondente alla fascia di inquadramento.

Per il 1995 le aliquote restano invariate rispetto al 1994:

  • 15% per la generalità delle imprese;
  • 12% per le imprese ubicate in territori montani o zone svantaggiate;
  • 12,50% per i soggetti di età inferiore a 21 anni, per la generalità delle imprese;
  • 7,50% per i giovani di età inferiore a 21 anni nelle imprese ubicate in territori montani o zone svantaggiate.

Considerando il contributo aggiuntivo del 2% previsto dall’art. 12 della legge n. 233/1990, le aliquote complessive risultano pari al 17%, 14,50%, 14% e 9,50%, a seconda della fascia applicabile.

Il contributo addizionale di cui all’art. 17 della legge n. 160/1975 è determinato in L. 820 per giornata per il 1995.

Coltivatori diretti, mezzadri e coloni: malattia, maternità, TBC ed ex ENAOLI

Per il contributo al Servizio Sanitario Nazionale, dovuto ai sensi dell’art. 31 della legge n. 41/1986, l’aliquota per il 1995 è fissata:

  • al 6,6% per la generalità dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, sulla fascia di reddito sino a L. 40 milioni annui;
  • al 3,30% per i soggetti con aziende site nei territori montani o nelle zone svantaggiate, sulla medesima fascia reddituale.

Per i redditi superiori a L. 40 milioni e fino a L. 150 milioni annui, il contributo di solidarietà è pari al 4,60%. La circolare ricorda inoltre che tali contributi sono riscossi direttamente dall’Amministrazione finanziaria dello Stato sulla base delle regole vigenti in materia di imposte sul reddito.

Il contributo di maternità resta invariato a L. 18.000 annue per ciascuna unità attiva iscritta nella gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Il contributo TBC per mezzadri e coloni rimane anch’esso invariato: la quota base è di L. 0,65 per giornata; il contributo integrativo è pari a L. 30 per giornata per la generalità delle aziende e a L. 0,30 per giornata per quelle ubicate in zone montane o svantaggiate.

Il contributo ex ENAOLI resta fissato nella misura annua di L. 78, pari a L. 0,50 per giornata, per ogni unità attiva iscritta nella gestione speciale.

Tabella riepilogativa allegata per gli operai agricoli

Nell’allegato la circolare riporta le aliquote contributive degli operai agricoli per l’anno 1995. Tra le principali voci figurano, oltre ai contributi già richiamati nel testo, la cassa integrazione salari al 1,50%, gli assegni familiari al 4,15%, l’assicurazione contro la disoccupazione al 2,75%, il fondo rimpatrio lavoratori extracomunitari allo 0,50%, la tutela delle lavoratrici madri allo 0,80%.

La nota allegata precisa che:

  • il contributo per la cassa integrazione salari non si applica ai compartecipanti familiari ed è escluso per le aziende condotte da coltivatori diretti;
  • per le cooperative agricole e per le aziende coltivatrici dirette, coloniche e mezzadrili assuntrici di manodopera, l’aliquota per gli assegni familiari è ridotta al 2,75%;
  • il contributo per il fondo di garanzia di fine rapporto è dovuto solo per gli operai a tempo indeterminato.

L’allegato conferma inoltre le aliquote specifiche per IVS, assistenza sanitaria, malattia, TBC ed ex ENAOLI già richiamate nel corpo della circolare.

Punti principali

Operai agricoli: contribuzione IVS e minimale imponibile

Per il 1995 il contributo IVS per gli operai agricoli resta pari al 17,77%, di cui il 5,84% a carico del lavoratore. Poiché la quota lavoratore è inferiore al 10%, si applica anche l’aliquota aggiuntiva dell’1% sulla parte di retribuzione eccedente L. 57.578.000, corrispondente alla prima fascia di retribuzione pensionabile. Per gli operai agricoli a tempo indeterminato il minimale giornaliero imponibile è fissato in L. 52.920, fermo restando che la retribuzione assoggettabile non può essere inferiore a quella prevista da leggi, regolamenti o contratti collettivi applicabili.

Operai agricoli: contributi TBC, ex ENAOLI, Fondo di garanzia e malattia/maternità

Le aziende del settore agricolo non operanti nei territori del Mezzogiorno sono esonerate dal contributo TBC (0,11%) e dal contributo ex ENAOLI (0,01%), con esonero di fatto totale. Il contributo al Fondo di garanzia di fine rapporto resta allo 0,20% per i lavoratori agricoli dipendenti a tempo indeterminato. Il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale è confermato al 10,60%, di cui il 9,60% a carico del datore di lavoro e l’1% a carico del lavoratore per la fascia fino a L. 40 milioni annui; per i datori agricoli non operanti nel Mezzogiorno la quota datoriale scende al 4,10%. Restano inoltre confermati il contributo per le prestazioni economiche di malattia (0,683%) e quello per le indennità economiche di maternità (0,80%).

Operai agricoli: agevolazioni territoriali e differimenti temporali

Per il periodo 1.1.1995-30.6.1995 continuano ad applicarsi le agevolazioni contributive previgenti, in quanto il passaggio al nuovo regime è stato differito al 30 giugno 1995 dal D.L. n. 55/1995. In tale primo periodo, per le aziende montane e svantaggiate valgono le misure agevolate già richiamate dalla circolare n. 320/1994. Dal 1.7.1995 al 31.12.1995, e fino al 30.9.1996, la disciplina prevede: per le aziende montane, contributi al 20% dal 1.7 al 30.9.1995 e al 25% dal 1.10 al 31.12.1995; per le aziende in zone svantaggiate, contributi al 30% dal 1.7 al 30.9.1995 e al 40% dal 1.10 al 31.12.1995. Per i datori di lavoro agricolo del Mezzogiorno resta inoltre operante la riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali, fissata al 60% per il primo semestre 1995, al 40% dal 1.7 al 30.9.1995 e al 30% dal 1.10.1995 al 31.12.1995, sempre con differimento della decorrenza originariamente prevista.

Coltivatori diretti, mezzadri e coloni: contribuzione IVS e addizionale

Per il 1995 le aliquote IVS per coltivatori diretti, mezzadri e coloni restano invariate rispetto al 1994: 15% per la generalità delle imprese e 12% per le imprese in territori montani o zone svantaggiate, con riduzione rispettivamente al 12,50% e al 7,50% per i soggetti di età inferiore a 21 anni. Considerando il contributo aggiuntivo del 2% previsto dalla legge n. 233/1990, le aliquote complessive diventano 17%, 14,50%, 14% e 9,50% secondo la fascia e l’età. Il contributo addizionale ex legge n. 160/1975 è pari a L. 820 per giornata.

Coltivatori diretti, mezzadri e coloni: malattia, maternità, TBC ed ex ENAOLI

Per il 1995 il contributo SSN dovuto dai CD/CM è pari al 6,6% per la generalità dei soggetti e al 3,30% per quelli con aziende in territori montani o zone svantaggiate, fino a L. 40 milioni annui; oltre tale soglia e fino a L. 150 milioni annui opera il contributo di solidarietà del 4,60%. La riscossione dei contributi SSN avviene tramite l’Amministrazione finanziaria. Il contributo di maternità resta invariato a L. 18.000 annue per ciascuna unità attiva iscritta nella gestione speciale. Il contributo TBC per mezzadri e coloni resta pari a L. 0,65 per giornata come quota base, con contributo integrativo di L. 30 per giornata per la generalità delle aziende e di L. 0,30 per quelle in zone montane o svantaggiate. Il contributo ex ENAOLI resta fissato a L. 78 annue, pari a L. 0,50 per giornata, per ogni unità attiva iscritta nella gestione speciale.

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