Circolare numero 103 del 11-4-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce i limiti temporali della cassa integrazione guadagni straordinaria, le deroghe applicabili e gli obblighi di verifica in capo alle Sedi. Scioglie inoltre la riserva sulle quote di TFR riferite ai periodi di CIGS concessa ex art. 3 L. 223/91, precisando che la decadenza per mobilità tardiva riguarda solo le concessioni ex artt. 1 e 2. Infine disciplina il cumulo, nell’ambito della stessa unità produttiva, tra CIGS per contratto di solidarietà e altre forme di intervento straordinario, indicando i casi ammessi e quelli esclusi.
Limiti temporali CIGS, rimborso TFR ex art. 3 L. 223/91 e cumulo con contratto di solidarietà
Disciplina dei limiti temporali della CIGS, del rimborso TFR e del cumulo con il contratto di solidarietà
La circolare interviene su tre profili connessi agli interventi straordinari di integrazione salariale: i limiti temporali di concessione della CIGS e le relative deroghe; il trattamento delle quote di TFR maturate durante la CIGS concessa ex art. 3 L. 223/91; il cumulo tra CIGS e contratto di solidarietà nell’ambito della stessa unità produttiva.
Limiti temporali della concessione della CIGS
L’amministrazione richiama innanzitutto l’art. 1 della L. 223/91, che prevede limiti distinti:
- per tipologia di intervento: 12 mesi per crisi aziendale; 24 mesi per ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione, prorogabili due volte per non più di 12 mesi ciascuna; 12 mesi per procedure concorsuali, prorogabili di un ulteriore semestre;
- per unità produttiva: durata complessiva massima di 36 mesi nel quinquennio, comprensiva anche dei periodi di integrazione salariale ordinaria per situazioni temporanee di mercato.
La circolare ricorda che l’art. 1, comma 9, L. 223/91 consente deroghe al limite dei 36 mesi e che i criteri applicativi sono stati fissati dal CIPI con delibera 13 luglio 1993, poi integrati dal CIPE con delibera 18 ottobre 1994. Le deroghe richiamate riguardano:
- le procedure concorsuali, per la CIGS ex art. 3 L. 223/91;
- le proroghe oltre i 24 mesi per ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione in presenza di particolare complessità dei processi produttivi;
- la trasformazione dell’assetto proprietario, con neutralizzazione dei periodi anteriori alla trasformazione.
Sono inoltre richiamate le proroghe e deroghe introdotte da successive disposizioni, tra cui:
- art. 7, comma 5, L. 236/93;
- art. 5, comma 8, L. 451/94;
- art. 1, commi 1, 1-bis e 2, L. 56/94;
- art. 6, comma 5, D.L. 31/95;
- delibera CIPI 13 luglio 1993;
- delibera CIPE 18 ottobre 1994.
La circolare precisa che la verifica dei limiti della singola tipologia di intervento spetta al Ministero del lavoro nell’emanazione dei decreti concessivi, mentre il controllo sul limite complessivo quinquennale compete anche alla Sede/P.A. competente al pagamento diretto o al conguaglio. Le Sedi devono quindi verificare, prima dell’erogazione o dell’autorizzazione al conguaglio, la saturazione del plafond dei 36 mesi nel quinquennio mobile di 260 settimane. Ai fini del computo occorre considerare i periodi di CIGS fruiti a decorrere dal 10 agosto 1990 e non computare i periodi concessi in applicazione della normativa transitoria dell’art. 22 L. 223/91. Il Ministero ribadisce inoltre che, ai fini dell’art. 22, comma 5, il computo antecedente alla legge deve riferirsi solo alla CIGS, non alla CIGO.
Se il limite è raggiunto e non opera alcuna deroga di legge, l’erogazione della CIGS deve essere sospesa; la prestazione potrà riprendere, se persistono i requisiti di legge, per le settimane in cui nel quinquennio mobile precedente risultino fruiti meno di 156 settimane di trattamento. I provvedimenti di sospensione devono essere comunicati alla ditta, alla Direzione Generale - Direzione Centrale Prestazioni Temporanee, Ufficio V, e da questa al Ministero del lavoro.
Rimborso delle quote di TFR per CIGS concessa ex art. 3 L. 223/91
La circolare affronta il problema della continuità tra diverse causali di CIGS e della possibile decadenza dal diritto al rimborso delle quote di TFR. In una precedente istruzione era stata formulata riserva per il caso in cui la CIGS ex art. 3 L. 223/91 seguisse senza soluzione di continuità a una concessione ex artt. 1 e 2 della medesima legge, per la quale la mobilità tardiva può determinare la decadenza dal rimborso ai sensi dell’art. 5, comma 6, L. 223/91.
La circolare scioglie la riserva e chiarisce che, qualora l’impresa collochi in mobilità i propri dipendenti oltre i limiti temporali richiamati, la decadenza incide soltanto sulle quote di TFR relative alle concessioni ex artt. 1 e 2 della L. 223/91. Rimane invece integro il diritto al rimborso delle quote riferite alla CIGS concessa ex art. 3 della legge, poiché gli effetti della decadenza non possono estendersi oltre l’ipotesi espressamente prevista. Le Sedi sono pertanto autorizzate a definire le richieste di TFR non ancora concluse in conformità a tale principio.
Cumulo tra CIGS per contratto di solidarietà e altre forme di CIGS
La terza parte riguarda il cumulo, nella stessa unità produttiva, tra il trattamento straordinario derivante da contratto di solidarietà e la CIGS per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione e conversione. La disciplina è ricondotta all’art. 4, comma 1, L. 451/94 e al decreto ministeriale 23 dicembre 1994.
Il cumulo è ammesso soltanto alle seguenti condizioni:
- i programmi di CIGS devono essere esclusivamente quelli approvati ai sensi dell’art. 1 L. 223/91 per ristrutturazione, riorganizzazione, conversione o crisi aziendale;
- nei casi di crisi aziendale, deve essere in corso un programma di risanamento fondato su prospettive di mantenimento dell’attività produttiva e di recupero occupazionale, con esclusione dei casi di cessazione dell’attività;
- i lavoratori interessati ai due distinti benefici devono essere diversi e individuati con appositi elenchi nominativi, con diversità sussistente sin dall’inizio e per tutto il periodo di coesistenza dei trattamenti.
Il cumulo è invece escluso nei seguenti casi:
- presentazione di istanza o sottoposizione a procedura concorsuale ex art. 3 L. 223/91;
- ipotesi di cui all’art. 34, comma 3, L. 416/81;
- applicazione in corso dell’accordo per la gestione degli esuberi previsto dalla normativa richiamata nel decreto.
Ai fini applicativi, le Sedi devono verificare attentamente il contenuto del decreto ministeriale concessivo della CIGS, che deve richiamare espressamente il decreto 23 dicembre 1994, e, quando necessario, acquisire gli elenchi nominativi dei lavoratori interessati ai due distinti interventi.
Punti principali
Limiti temporali della CIGS e deroghe
La circolare riepiloga i limiti della L. 223/91: durata massima per tipologia di intervento e limite complessivo di 36 mesi nel quinquennio per ciascuna unità produttiva, comprensivo anche della CIGO per situazioni temporanee di mercato. Vengono richiamate le deroghe previste per procedure concorsuali, proroghe per programmi complessi di ristrutturazione/riorganizzazione/riconversione e trasformazioni dell’assetto proprietario, nonché le ulteriori proroghe introdotte da leggi successive. Sono indicate le competenze di verifica del Ministero e delle Sedi e il criterio di computo dei periodi a decorrere dall’11 agosto 1990.
Rimborso TFR per CIGS ex art. 3 L. 223/91
Viene confermato che per i periodi di CIGS concessi ai sensi dell’art. 3 L. 223/91 matura il diritto al rimborso delle quote di TFR ex art. 2, comma 2, L. 464/72. Se, però, l’impresa colloca in mobilità i lavoratori oltre i termini che fanno decorrere la decadenza prevista dall’art. 5, comma 6, L. 223/91, gli effetti della decadenza incidono solo sulle quote di TFR relative alle concessioni ex artt. 1 e 2 della L. 223/91, restando salvo il rimborso delle quote riferite alla CIGS ex art. 3. Le Sedi sono autorizzate a definire le richieste pendenti in tal senso.
Cumulo CIGS e contratto di solidarietà
Il decreto ministeriale del 23 dicembre 1994 disciplina il cumulo, nella stessa unità produttiva, tra CIGS per contratto di solidarietà e CIGS per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione e conversione. Il cumulo è ammesso solo se i lavoratori interessati ai due trattamenti sono diversi e identificati con elenchi nominativi, e se, nei casi di crisi aziendale, è in corso un effettivo programma di risanamento con prospettive di mantenimento dell’attività e recupero occupazionale. È invece escluso per procedure concorsuali, per l’ipotesi della editoria ex art. 34, comma 3, L. 416/81 e quando sia in corso l’accordo per la gestione degli esuberi richiamato dalla normativa indicata.
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