Circolare numero 102 del 11-4-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come devono essere assicurati all'INPS gli agenti ausiliari assunti presso la Commissione delle Comunità Europee, ai sensi dell'art. 70 dello Statuto e delle norme comunitarie richiamate. Viene precisato chi può esercitare l'opzione per la legislazione italiana, che l'opzione è esercitabile una sola volta ed è efficace dalla data di assunzione. Sono inoltre indicate le modalità per l'apertura della posizione contributiva, l'inquadramento della Commissione, le forme assicurative dovute e le modalità di versamento e regolarizzazione dei periodi pregressi.
Affiliazione all'INPS degli agenti ausiliari delle Comunità Europee che optano per la legislazione italiana
Art. 70 dello Statuto delle Comunità Europee: agenti ausiliari e affiliazione all'INPS
La circolare fornisce le istruzioni operative per la contribuzione all'INPS degli agenti ausiliari della Commissione delle Comunità Europee che abbiano optato per la legislazione italiana. Il documento si fonda sulle disposizioni dello Statuto delle Comunità Europee e sui regolamenti comunitari n. 1408/71 e n. 574/72, chiarendo soggetti interessati, modalità di opzione, apertura della posizione assicurativa e gestione dei versamenti.
Quadro normativo di riferimento
L'art. 70 dello Statuto applicabile ai funzionari e agli agenti ausiliari delle Comunità Europee stabilisce che l'agente ausiliario debba essere iscritto a un regime obbligatorio di sicurezza sociale, preferibilmente quello del Paese di ultima affiliazione o del Paese di origine. La circolare richiama inoltre l'art. 16, terzo comma, del regolamento CEE n. 1408/71, che riconosce agli agenti ausiliari la facoltà di optare tra:
- la legislazione dello Stato membro nel cui territorio sono occupati;
- la legislazione dello Stato membro cui sono stati da ultimo soggetti;
- la legislazione dello Stato membro di cui sono cittadini.
Viene infine richiamato l'art. 14 del regolamento n. 574/72, relativo alle modalità di applicazione della normativa e all'esercizio del diritto di opzione.
Soggetti destinatari e opzione per la legislazione italiana
La disciplina riguarda gli agenti ausiliari assunti presso la Commissione delle Comunità Europee per un periodo massimo di un anno. Tali soggetti hanno facoltà di scegliere lo Stato membro presso il quale desiderano essere assicurati. La circolare precisa che:
- l'opzione può essere esercitata una sola volta;
- l'opzione ha effetto dalla data di assunzione.
La circolare è dunque rivolta ai casi in cui l'agente abbia scelto la legislazione italiana, con conseguente obbligo contributivo verso l'INPS.
Apertura della posizione assicurativa
Per consentire il versamento dei contributi a favore degli agenti che hanno optato per la legislazione italiana, la Commissione delle Comunità Europee deve presentare domanda di apertura della posizione assicurativa mediante il mod. DM 68.
La domanda deve essere inoltrata alla Sede INPS indicata dall'agente. Ai fini dell'inquadramento contributivo, la Commissione deve essere classificata nel ramo "attività varie" con codice statistico contributivo 7.07.06.
Forme assicurative e contributi dovuti
Per gli agenti ausiliari per i quali opera l'opzione per la normativa italiana devono essere versate le contribuzioni relative a:
- assicurazione IVS;
- EX ENAOLI;
- finanziamento delle prestazioni del SSN.
La circolare collega tali obblighi direttamente al quadro dell'art. 70 dello Statuto applicabile ai funzionari e agli agenti ausiliari delle Comunità Europee.
Modalità di versamento e regolarizzazione
Il pagamento dei contributi deve avvenire tramite mod. D.M.10/M., secondo le modalità previste per la generalità dei datori di lavoro.
Per l'eventuale regolarizzazione di periodi pregressi, la circolare non introduce una disciplina autonoma ma rinvia a quanto previsto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 7 ottobre 1993.
Sintesi operativa
In concreto, la circolare individua un flusso amministrativo essenziale: opzione dell'agente per la legislazione italiana, presentazione del mod. DM 68 per l'apertura della posizione assicurativa, inquadramento della Commissione nel ramo "attività varie" con c.s.c. 7.07.06, versamento dei contributi dovuti tramite D.M.10/M. e, ove necessario, regolarizzazione dei periodi precedenti secondo il richiamo normativo indicato.
Punti principali
Premessa normativa
L'art. 70 dello Statuto applicabile ai funzionari e agli agenti ausiliari delle Comunità Europee prevede l'iscrizione a un regime obbligatorio di sicurezza sociale, preferibilmente quello del Paese di ultima affiliazione o del Paese di origine. L'art. 16 del regolamento CEE n. 1408/71 riconosce agli agenti ausiliari la possibilità di optare per la legislazione dello Stato membro in cui sono occupati, di quello cui sono stati da ultimo soggetti o di quello di cui sono cittadini. L'art. 14 del regolamento n. 574/72 disciplina le modalità di esercizio dell'opzione e di applicazione della normativa.
Soggetti interessati e diritto di opzione
La disciplina riguarda gli agenti ausiliari assunti presso la Commissione delle Comunità Europee per un periodo massimo di un anno. Tali soggetti possono scegliere lo Stato membro presso il quale desiderano essere assicurati. La facoltà di opzione può essere esercitata una sola volta e produce effetti dalla data di assunzione.
Apertura della posizione contributiva
Per gli agenti che abbiano optato per la legislazione italiana, la Commissione delle Comunità Europee deve presentare domanda di apertura della posizione assicurativa mediante mod. DM 68 presso la Sede indicata dall'agente. La Commissione deve essere inquadrata nel ramo "attività varie" con codice statistico contributivo 7.07.06.
Contribuzione dovuta
Per tali agenti devono essere versate le contribuzioni relative all'assicurazione IVS, EX ENAOLI e al finanziamento delle prestazioni del SSN, in conformità a quanto previsto dall'art. 70 dello Statuto richiamato.
Versamento e regolarizzazione dei periodi pregressi
Il versamento dei contributi deve avvenire tramite mod. D.M.10/M. con le modalità previste per la generalità dei datori di lavoro. Per l'eventuale regolarizzazione di periodi pregressi si rinvia alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 7 ottobre 1993.
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