Cassazione Penale, Sentenza n. 24543/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 7/9/2023 del Tribunale di sorveglianza di Firenze che ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare ai sensi dell'art.47-ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n.354, rispetto alla residua pena di 16 anni e 6 mesi. Il ricorrente propone due motivi: 1) vizio di motivazione per avere il Tribunale ritenuto uno "scarso grado di evoluzione" personale nonostante gli operatori del trattamento avessero rilevato una evoluta capacità critica e maturazione; 2) vizio di motivazione nella valutazione di non idoneità dei domicili indicati, contestando che il giudice non abbia considerato che le implicazioni criminogene sul territorio erano remote nel tempo e che Prefettura e Carabinieri avevano accertato l'idoneità degli immobili.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato infondato. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dei principi relativi alle misure alternative alla detenzione, richiamando la necessità di una prognosi favorevole di reinserimento basata su reato commesso, precedenti, pendenze, informazioni di polizia, condotta carceraria e indagine socio-familiare. Ha confermato che il Tribunale di sorveglianza ha legittimamente valutato i precedenti penali reiterati, le note della Questura di Reggio Calabria che segnalavano implicazioni criminogene per l'immobile in Calabria, e l'inidoneità dell'immobile a Ponte Buggianese per la convivenza con almeno otto persone (anche minori), potenziale aggravio. Ha inoltre richiamato l'assenza di permessi premio e la necessità di un percorso graduale e di ulteriori esperimenti premiali per verificare la reale evoluzione. Di conseguenza il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), art. 47-ter, comma 1-bis
Prevede la possibilità di misure alternative alla detenzione (es. detenzione domiciliare) con riferimento alla prognosi di reinserimento sociale; criterio normativo invocato per la richiesta del ricorrente.
artt. 47 e segg. ordinamento penitenziario (misure alternative)
Quadro normativo generale sulle misure alternative che richiede una valutazione prognostica basata su diversi elementi istruttori.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che legittima la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Cass. Sez.1, n.1812 del 04/03/1999 (Danieli)
Affermato che la valutazione prognostica deve partire dal reato commesso e considerare precedenti e pendenze, come criteri indispensabili.
Cass. Sez.1, n.1970 del 11/03/1997 (Caputi)
Rileva l'importanza delle informazioni di polizia nel quadro probatorio utile alla prognosi di reinserimento.
Cass. Sez.1, n.31809 del 09/07/2009 (Gobbo)
Sancisce la necessità di considerare il comportamento e la situazione del soggetto dopo i fatti e durante la detenzione per valutare l'evoluzione personale.
Cass. Sez.1, n.22443 del 17/01/2019 (Froncillo)
Conferma che anche in presenza di elementi positivi il giudice può legittimamente richiedere ulteriori periodi di osservazione e sperimentazioni premiali per verificare l'attitudine al rispetto delle prescrizioni.
Massime di principio
- La concessione di misure alternative richiede una prognosi ragionevole di completo reinserimento sociale fondata su una valutazione complessiva (reato, precedenti, pendenze, informazioni di polizia, condotta carceraria, indagine socio-familiare).
- Comportamenti positivi in carcere o pareri favorevoli degli operatori del trattamento non garantiscono automaticamente la misura alternativa: il giudice può legittimamente esigere un percorso graduale e ulteriori esperimenti premiali prima di concedere benefici.
- L'idoneità del domicilio è elemento essenziale e può essere esclusa per ragioni di "implicazioni criminogene" del territorio o per condizioni abitative che costituiscono un aggravio (es. sovraffollamento, presenza di minori), anche se la difesa produce attestazioni favorevoli; valutazioni della Questura o delle Forze di Polizia hanno rilievo probatorio rilevante.
- L'assenza di precedenti permessi premio o di esperienze intermediate di regime esterno giustifica una valutazione più prudente e un ulteriore periodo di osservazione.
- In sede di impugnazione, l'onere probatorio circa l'idoneità dei domicili e l'attenuazione del rischio criminogeno grava in misura significativa sul richiedente; occorre documentazione concreta e compatibile con le valutazioni degli organi di polizia e del Tribunale di sorveglianza.
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