Sentenza n. 548/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022; - del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, rubricato “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022; - della “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” raggiunta, in seno alla Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, il 28 settembre 2022; - dell’ “Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, D. L. del 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge del 6 agosto 2015, n. 125, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; - ove occorra, della Circolare del Ministero della Salute e del M.E.F. del 26 febbraio 2020, prot. N. 5496; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da Andra S.p.A. il 10/1/2023: - oltre che di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo; - della determinazione dirigenziale n. 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022 del Direttore della Direzione A1400A – Sanità e Welfare della Regione Piemonte, ad oggetto “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015” e del relativo allegato, pubblicata sul portale istituzionale della Regione Piemonte il 14 dicembre 2022; - della comunicazione di avvio del procedimento della Regione Piemonte del 24 novembre 2022, ad oggetto “Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e 15 e 16 della legge regionale 14/2014 in merito all'adozione della Determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare relativa agli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, del D.M. 6 luglio 2022 e del D.M. 6 ottobre 2022”, pubblicata sul portale istituzionale della Regione Piemonte e sul Bollettino Ufficiale n. 47 S4, in data 24 novembre 2022; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente; per quanto riguarda i (secondi) motivi aggiunti depositati da Andra S.p.A. il 10/1/2023: - oltre che di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo; - della determinazione n. 10 del 12 dicembre 2022 del Direttore generale del dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia, recante “Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, pubblicata sul portale istituzionale della Regione Puglia il 12 dicembre 2022, unitamente agli inerenti allegati (A, B, C); - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuto dalla ricorrente; per quanto riguarda i (terzi) motivi aggiunti depositati da Andra S.p.A. il 10/1/2023: - oltre che di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo, del decreto dirigenziale n. 24681 del 14 dicembre 2022 del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana, ad oggetto “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015”, pubblicato sul portale istituzionale della Regione Toscana il 14 dicembre 2022, unitamente agli inerenti allegati nn. 1, 2, 3, 4, 5; - della nota di trasmissione del provvedimento del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana ad oggetto “notifica del Decreto Dirigenziale n. 24681 del 14 Dicembre 2022”, notificato alla Società ricorrente in data 16 dicembre 2022; - della comunicazione di avvio del procedimento della Regione Toscana, ad oggetto “comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 avente ad oggetto l'adozione del decreto del Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter , comma 9 bis del d.l. 78/2015”, notificata all’odierna ricorrente il 14 novembre 2022; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuto dalla ricorrente; per quanto riguarda i (quarti) motivi aggiunti depositati da Andra S.p.A. il 10/1/2023: - oltre che di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo; - della determinazione n. 13106 del 14 dicembre 2022 del Direttore regionale salute e welfare della Regione Umbria, recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216.”, pubblicata sul portale istituzionale della Regione Umbria il 14 dicembre 2022, unitamente agli inerenti allegati A e B; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuto dalla ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Andra S.p.A. il 26/4/2023: - della determinazione n. 1 dell’8 febbraio 2023 del Direttore generale del dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia, recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto”, pubblicata sul portale istituzionale della Regione Puglia l'8 febbraio 2023 e trasmessa via pec alla ricorrente in data 10 febbraio 2023, unitamente agli inerenti allegati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti statali e regionali di determinazione e riparto degli oneri di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018
Esito
La controversia
L’impresa ha impugnato, con il ricorso introduttivo, il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano, l’intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni il 28 settembre 2022, l’accordo del 7 novembre 2019 sui criteri di definizione del tetto di spesa regionale e sulle modalità di ripiano, nonché gli atti presupposti e conseguenti. Con cinque ricorsi per motivi aggiunti ha poi impugnato i provvedimenti delle Regioni Piemonte, Puglia, Toscana e Umbria che individuavano le aziende fornitrici soggette al ripiano e quantificavano individualmente gli oneri a loro carico, oltre alle comunicazioni di avvio dei relativi procedimenti e agli atti connessi. Il testo della sentenza dà atto della proposizione delle censure, ma non ne riporta il contenuto specifico, poiché il giudizio è stato definito senza esame del merito.
La decisione
Nelle more del giudizio, l’art. 7 del d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118, ha previsto che il pagamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015 determinasse l’estinzione del giudizio. La ricorrente ha dichiarato, con istanza del 21 novembre 2025, l’intervenuta cessazione della materia del contendere, ritenendo sussistenti i presupposti della disciplina sopravvenuta. Il TAR ha accolto l’istanza e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza esaminare le censure relative agli atti impugnati. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
È la disposizione cui fanno riferimento i provvedimenti regionali e provinciali di individuazione delle aziende fornitrici e di attribuzione degli oneri di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici.
art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
l’intervenuto pagamento, in favore delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della Legge, del: “25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015”, avrebbe determinato l’estinzione del giudizio
La disciplina sopravvenuta è stata posta a fondamento della dichiarazione della ricorrente e della definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione all’udienza straordinaria celebrata da remoto per lo smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Quando una disciplina sopravvenuta collega a un determinato adempimento, quale il pagamento di una quota degli importi richiesti, l’estinzione o il venir meno della controversia, il giudice può definire il giudizio senza esaminare nel merito le censure contro gli atti impugnati, qualora la parte dichiari la sussistenza dei relativi presupposti e l’istanza sia ritenuta meritevole di accoglimento.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone che, per effetto di fatti o norme sopravvenuti, non residui un interesse concreto alla decisione sulla domanda di annullamento; in tal caso il giudizio è definito con una pronuncia processuale e non con una valutazione di legittimità degli atti impugnati.
- In caso di definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere dovuta a una disciplina sopravvenuta, il giudice può compensare integralmente le spese di lite avuto riguardo alle ragioni della definizione della causa.
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