Regolamento (UE) 2016/2294
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2294 della Commissione, del 16 dicembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento fissa i valori forfettari all’importazione per taluni ortofrutticoli, da utilizzare nel calcolo del prezzo di entrata previsto dalla normativa di settore. Si tratta di un atto di esecuzione adottato sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede il calcolo giornaliero di tali valori in funzione dei dati disponibili. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all’importazione per taluni ortofrutticoli ai fini del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica all’importazione nell’Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi individuati per codice NC nell’allegato del regolamento, provenienti dai paesi terzi ivi indicati. I valori forfettari sono utilizzati ai fini della determinazione del prezzo di entrata di tali merci, secondo il meccanismo previsto dall’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Non disciplina altri prodotti né altri regimi doganali, e non introduce esclusioni ulteriori oltre a quelle derivanti dall’elenco tassativo di codici e origini riportato in allegato.
Fissazione dei valori forfettari all’importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2294 della Commissione stabilisce i valori forfettari all’importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. L’atto si inserisce nella disciplina dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e attua il meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Base normativa e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l’articolo 136, paragrafo 1. I considerando precisano che i valori forfettari sono fissati secondo i criteri derivanti dai negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round e sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda l’importazione nell’Unione di specifici prodotti ortofrutticoli freschi individuati per codice NC nell’allegato. I valori sono fissati per determinate origini di paesi terzi e sono funzionali al calcolo del prezzo di entrata. L’ambito è quindi circoscritto ai prodotti e alle origini espressamente elencati, senza estensione generale a tutto il comparto ortofrutticolo.
Valori fissati e allegato
L’articolo 1 rinvia integralmente all’allegato per i valori forfettari all’importazione. L’allegato riporta gli importi in EUR/100 kg per diversi codici NC, tra cui 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 20 10, 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con differenziazione in base al paese di origine. Il codice ZZ è chiarito come riferito a "altre origini".
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia immediata dal 17 dicembre 2016.
Disposizioni principali
Base giuridica e funzione del provvedimento
La Commissione adotta il regolamento in forza del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. La finalità è fissare i valori forfettari all’importazione per i prodotti e i periodi previsti dall’allegato XVI, parte A, del regolamento (UE) n. 543/2011, in attuazione dei criteri derivanti dai negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round.
Valori forfettari all’importazione
L’articolo 1 dispone che i valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell’allegato del regolamento. L’allegato riporta gli importi espressi in EUR/100 kg per specifici codici NC e specifiche origini di paesi terzi, tra cui MA, SN, TN, TR, IL, JM, AR, US, CN e il codice ZZ per "altre origini".
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, quindi il 17 dicembre 2016. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Contenuto dell’allegato
L’allegato elenca i valori forfettari per taluni ortofrutticoli identificati da codici NC, tra cui 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 20 10, 0805 20 30/50/70/90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con importi differenziati a seconda dell’origine. Il codice ZZ è definito come corrispondente a "altre origini" secondo la nomenclatura dei paesi richiamata nel regolamento (UE) n. 1106/2012.
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