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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37401/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, per l'anno d'imposta 2005, ha recuperato a tassazione un maggiore reddito d'impresa ai fini IVA, contestando l'emissione di fatture relative a operazioni ritenute inesistenti. La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo provata la fondatezza dell'accertamento sulla base di elementi documentali e del rilievo che la società non svolgeva attività commerciale e intratteneva rapporti ritenuti inconsistenti con altri soggetti. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, da un lato, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 2700 c.c. e 116 c.p.c. e, dall'altro, vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Sostiene che la CTR si sarebbe limitata a formule generiche sulla fittizietà delle fatture, senza esaminare la documentazione prodotta in giudizio, in particolare contratti di locazione dell'immobile e di noleggio di autoveicoli, che avrebbero dimostrato la reale esistenza delle operazioni fatturate.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il motivo complessivamente inammissibile perché formulato in modo promiscuo, cumulating censure di violazione di legge e di vizio di motivazione senza separarle con chiarezza. Ha inoltre osservato che la doglianza sull'art. 2697 c.c. è inammissibile quando, in realtà, mira a contestare la valutazione delle prove e non l'erronea distribuzione dell'onere probatorio. Quanto all'art. 116 c.p.c., la censura è ammissibile solo se si deduce l'uso di un criterio di valutazione diverso dal prudente apprezzamento o l'attribuzione di efficacia di prova legale a elementi che non la hanno, mentre nel caso concreto si contesta solo il modo in cui il giudice ha valutato le risultanze. Anche la dedotta motivazione insufficiente o contraddittoria è stata ritenuta non più censurabile nella formulazione previgente dell'art. 360, n. 5, c.p.c., applicabile ratione temporis; e comunque la ricorrente non ha indicato un fatto storico decisivo omesso, ma solo una diversa lettura degli elementi istruttori. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella gravata; non quando si contesta l'apprezzamento, corretto o meno, dell'esito probatorio.

  • art. 2700 c.c.

    La ricorrente lo invoca per sostenere la violazione della fede privilegiata, ma la censura è stata ricondotta a un tentativo di ottenere una diversa ricostruzione dei fatti, quindi inammissibile in cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto o abbia negato il prudente apprezzamento; non è consentito sollecitare una mera rivalutazione del materiale istruttorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro evocato per le violazioni di legge, ma non consente di rimettere in discussione la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Nella formulazione applicabile al caso non è più deducibile il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione; è censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, secondo i rigorosi requisiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e i dati da cui risulta, nonché il momento di discussione processuale.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Impone di corredare il ricorso degli elementi necessari a consentire il controllo sul fatto storico asseritamente omesso.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per il rito camerale di trattazione del ricorso.

  • art. 380bis1 c.p.c.

    Richiamato nella memoria depositata dalla ricorrente, nel contesto del procedimento camerale.

  • art. 54 del d.l. n. 83 del 2012

    Ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., restringendo il sindacato sul vizio di motivazione.

  • L. n. 134 del 2012

    Legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012, richiamata quale fonte della nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 1-bis del d.l. 31 agosto 2016, n. 168

    Richiamato quale norma di introduzione del rito camerale applicato al ricorso.

  • L. 25 ottobre 2016, n. 197

    Legge di conversione del d.l. n. 168 del 2016, richiamata per il rito camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se cumula, senza distinzione, censure di violazione di legge e vizi motivazionali, perché impone alla Corte un'attività integrativa non consentita.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice sbagli a individuare la parte onerata della prova; non quando si contesti il modo in cui il giudice ha valutato le prove acquisite.
  • La censura ex art. 116 c.p.c. non può risolversi nella richiesta di una diversa ponderazione del materiale probatorio, ma richiede l'allegazione dell'adozione di un criterio legale di valutazione diverso da quello dovuto.
  • Nel vigore del nuovo art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è più denunciabile la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione; è invece necessario indicare un fatto storico, decisivo e discusso, completamente omesso dal giudice di merito.
  • L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice, anche senza dare conto di tutte le prove.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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